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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Puglia Service s.r.l. - 13 marzo 2014 [3405151]

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[doc. web n. 3405151]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Puglia Service s.r.l. - 13 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 124 del 13 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte della segnalazione inviata dallo Studio Acito & Partners s.r.l., che lamentava la ricezione di chiamate telefoniche indesiderate di natura  promozionale effettuate in data 19 e 23 maggio 2011, l´Ufficio del Garante ha richiesto informazioni in merito prima nei confronti di Vodafone Omnitel NV e successivamente di Puglia Service s.r.l.. Il riscontro fornito da Puglia Service s.r.l., con sede in Mesagne (Br), via Mannarino n. 5, P.Iva: 02181170743, con la nota n. 3240/74321 del 25 gennaio 2012, ha consentito di accertare che la citata società ha effettuato trattamenti di dati personali finalizzati all´effettuazione di comunicazioni telefoniche a contenuto promozionale al numero di utenza telefonica fissa della segnalante, in violazione del diritto di opposizione del contraente iscritto al registro pubblico di cui all´articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice")

VISTO il verbale n. 6922/74321 del 15 marzo 2012 (che qui deve intendersi integralmente richiamato) con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, commi 2-bis e quater del Codice, in relazione all´art. 130, comma 3-bis, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, predisposti ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO la società, operando in qualità di titolare ai sensi degli artt. 4 e 28 del Codice, ha svolto trattamenti di dati personali (così come qualificati dall´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice, finalizzati all´effettuazione di più comunicazioni promozionali al numero di utenza telefonica fissa della segnalante, iscritta al registro pubblico delle opposizioni di cui all´articolo 130, comma 3-bis, del Codice;

VISTO l´art. 162, commi 2-bis e quater del Codice, che puniscono la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 130, comma 3-bis, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, commi 2-bis e quater deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Puglia Service s.r.l., con sede in Mesagne (Br), via Mannarino n. 5, P.Iva: 02181170743, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, commi 2-bis e quater del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia