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Provvedimento del 17 luglio 2014 [3434574]

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[doc. web n. 3434574]

Provvedimento del 17 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 372 del 14 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 9 aprile 2014 nei confronti di Banca Carime S.p.A. e Banca d´Italia con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Pietro Capoano, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione dell´iscrizione delle proprie generalità presso l´Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.A.I.), istituito presso la Banca d´Italia, avvenuta in relazione all´emissione di un assegno bancario consegnato al Consorzio Olivicolo Terre di Calabria (C.O.T.e.C.) nel luglio 2012 a garanzia del pagamento di una fattura emessa da quest´ultimo e "la cui scadenza era pattuita per inizio novembre", recante data 20.10.2012 e negoziato presso un altro istituto di credito (nello specifico Istituto "Credito Emiliano" – filiale di Castrovillari) nell´ottobre 2013, ovvero un anno dopo la sua formale emissione; il ricorrente ne ha lamentato l´illegittimità tenuto conto, in particolare, che il titolo presentato all´incasso, del quale peraltro le parti avevano pattuito la revoca "stante l´inadempimento degli obblighi assunti dal C.O.T.e.C.", risultava evidentemente contraffatto mediante l´apposizione di una data posteriore rispetto a quella effettiva (20.10.2013 in luogo del 20.10.2012) e di una girata per l´incasso sottoscritta da un soggetto non più legittimato all´epoca dei fatti, circostanza in relazione alla quale l´interessato ha sporto, in data 18 novembre 2013, regolare denuncia alla Procura della Repubblica di Crotone;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 aprile 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 6 giugno 2014 con cui è stata  disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota del 24 aprile 2014 con la quale l´istituto di credito resistente, nell´affermare la correttezza del proprio operato, ha rappresentato che, a seguito dell´avvenuta negoziazione del titolo in contestazione da parte dell´Istituto di Credito Emiliano, "la ns filiale di Cirò Marina ricevuto l´assegno, come da prassi, effettuava le verifiche circa la regolarità del medesimo in tutte le sue parti e la firma di traenza", ma riscontrando "l´incapienza del conto corrente (…) si prodigava a contattare" l´interessato che non forniva positivo riscontro, respingendo infine l´assegno per difetto di provvista di fondi; il titolare del trattamento ha inoltre dichiarato di aver provveduto a trasmettere all´interessato il preavviso di revoca ad emettere assegni di cui all´art. 9 bis della legge n. 386 del 15.12.1990, respingendo, in ordine alle contestazioni relative all´avvenuta alterazione del titolo avanzate dal ricorrente, qualsiasi addebito "valevole ad attribuire profili di colpa e di mancanza di diligenza alla Banca nell´esecuzione dei relativi obblighi dal momento che il titolo in questione appariva "ictu oculi" regolare e privo di anomalie";

VISTA la nota del 24 aprile 2014 con cui la Banca d´Italia, nel rilevare che "la disciplina dell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari (…) pone a carico degli enti segnalanti la responsabilità dell´esattezza dei dati trasmessi", ha comunicato i dati personali dell´interessato presenti nell´Archivio C.A.I. trasmettendo i report relativi alle iscrizioni presenti a suo carico, tra cui quella conseguente al mancato pagamento dell´assegno oggetto di ricorso effettuata in data 9 gennaio 2014 e valida sino all´8.07.2014;

VISTA la nota del 5 maggio 2014 con cui il ricorrente, nel rappresentare che la proposizione del ricorso nei confronti della Banca d´Italia trova il proprio fondamento normativo nella previsione di cui all´art. 10 bis della l. 386 del 1990 che espressamente la qualifica titolare del trattamento dei dati inseriti nell´Archivio C.A.I., ha contestato quanto comunicato da Banca Carime S.p.A. in merito alla presunta regolarità del titolo presentato all´incasso, ribadendo l´illegittimità della segnalazione effettuata a suo carico; l´interessato ha infatti rilevato come il predetto titolo di pagamento "risultava chiaramente contraffatto nella data di emissione", allegando, "a riprova di tale contestazione (…), copia dell´assegno in questione riportante, in modo chiaro, la data di emissione del 20.1o.2012" ed adducendo, a conferma di tale tesi, l´avvenuta apposizione "della firma di girata ad opera del dott. (…)" che "sin dal 28.01.2013 non rivestiva più la carica di Presidente l.r.p.t. del C.O.T.e.C. essendogli subentrato il dott. (…)";

VISTA la nota del 13 giugno 2014 con cui Banca Carime S.p.A., nell´escludere la propria responsabilità circa "la verifica della legittimità del presentatore-beneficiario dell´assegno, quale legale rappresentante del Consorzio Olivicolo Terre di Calabria Soc. Cons. Coop." tenuto conto che il titolo in contestazione è stato negoziato presso un altro istituto di credito,  ha ribadito la legittimità del proprio operato confermando che, sulla base dell´esame formale successivamente effettuato, l´assegno "appariva in tutte le sue parti "ictu oculi" regolare e privo di anomalie";

VISTA la nota del 13 giugno 2014 con cui la Banca d´Italia ha eccepito l´inammissibilità del ricorso proposto nei propri confronti rilevando che la disciplina dell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari (Centrale di allarme interbancaria – C.A.I.) "pone a carico degli enti segnalanti la responsabilità dell´esattezza dei dati trasmessi e l´onere di provvedere alla rettifica o alla cancellazione di quelli presenti in archivio, nel caso in cui la segnalazione originaria fosse stata operata in difetto dei presupposti di legge" anche qualora vi sia un accertamento in tal senso ad opera dell´autorità giudiziaria o del Garante, escludendo con ciò in capo a sé, nonché alla società concessionaria responsabile del trattamento, la titolarità del potere di verificare la sussistenza dei requisiti di legittimità delle iscrizioni effettuate e richiamando, a tale riguardo, la disciplina di settore (in particolare il disposto di cui all´art. 5 comma 4 del regolamento del Governatore della Banca d´Italia del 29 gennaio 2002 come modificato dal successivo regolamento del 16 marzo 2005); 

RILEVATO che, con riguardo al contestato inserimento del nominativo del ricorrente all´interno dell´Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all´art. 10-bis della legge n. 386 del 1990, la banca segnalante ha dichiarato che ciò sarebbe avvenuto in conformità alle disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, anche in relazione alle istruzioni e circolari applicative della Banca d´Italia (circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e succ. modifiche) che prevedono l´obbligo, in capo agli intermediari creditizi, di provvedere alla segnalazione laddove sussistano i presupposti di legge;

RILEVATO tuttavia, che nel corso del procedimento sono emersi profili di criticità, debitamente fatti oggetto di denuncia alla Procura della Repubblica di Crotone da parte dell´interessato, che pongono delle perplessità in ordine alle  modalità con cui è stata verificata la genuinità del titolo presentato per l´incasso; rilevato tuttavia che, sulla base dei report trasmessi dalla Banca d´Italia, la segnalazione oggetto del presente ricorso risulta aver spiegato i suoi effetti sino all´8.07.2014, risultando quindi di fatto cessata al momento dell´adozione del presente provvedimento;

RILEVATO che rimane in ogni caso salvo il diritto dell´interessato di adire la competente autorità giudiziaria ordinaria al fine di far valere, all´esito del procedimento penale avente ad oggetto la denuncia di alterazione del titolo di credito a suo tempo emesso dall´interessato, le eventuali richieste di risarcimento dei danni subiti per effetto dell´avvenuta segnalazione in C.A.I.; 

RITENUTO pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, tenuto conto dell´avvenuta cessazione, per scadenza dei termini di legge, della visibilità dell´iscrizione contestata dall´interessato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia