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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Huawei Technologies Italia S.r.l - 5 settembre 2013 [3443444]

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[doc. web n. 3443444]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Huawei Technologies Italia S.r.l - 5 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 386 del 5 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza Nucleo speciale privacy, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 10922/73797 del 24 maggio 2011 formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) ha svolto accertamenti presso la Huawei Technologies Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via Lorenteggio n. 257, torre B, e sede operativa in Roma, via Carlo Veneziani n. 56, partita IVA 04501190963, come riportato nel verbale di operazioni compiute del 21 luglio 2011, da cui è risultato che la società effettua un trattamento di dati tramite sistema di videosorveglianza con memorizzazione e conservazione delle immagini per 18 giorni, in violazione di quanto previsto dal punto 3.4 del Provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010;

VISTO il verbale del 29 agosto 2011 con cui è stato contestato alla Huawei Technologies Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la violazione dell´art. 154, comma 1, lett. c) sanzionata dall´art. 162, comma 2-ter in relazione al punto 3.4 del provvedimento sulla videosorveglianza dell´8 aprile 2010, del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto predisposto del predetto Nucleo, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con cui la società ha dichiarato in primo luogo che "il sistema di videosorveglianza di Huawei è conforme ai principi base prescritti dal Provvedimento del Garante del 8 aprile 2010(…) è configurato come stand alone, senza esportazione di dati verso altri sistemi integrati (…)" inoltre per quanto attiene ai tempi di registrazione delle immagini ha sottolineato come "alla data dell´accertamento compiuto il 21 luglio u.s. il periodo di conservazione dei dati era stato esteso solo "provvisoriamente" in vista del periodo di chiusura programmata degli uffici (2 settimane centrali nel mese di agosto) della durata prevista di 2 settimane. Ciò avrebbe consentito anche l´esecuzione del test sul nuovo sistema per la verifica dell´effettiva capacità di registrazione dei dati" e comunque a seguito di tale accertamento "il periodo di conservazione dei dati è stato immediatamente rimodulato al di sotto del temine massimo di ventiquattro ore e non verrà esteso previa richiesta di verifica preliminare";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non sono idonee ad escludere la responsabilità della parte in ordine alla violazione amministrativa sopra richiamata in quanto nel provvedimento sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010 [in www.gpdp.it, doc. web 1712680] il Garante ha definito un termine massimo di conservazione delle immagini pari a 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve peculiari esigenze che possono comportare un termine più ampio di conservazione che non deve superare comunque la settimana. Nel provvedimento si specifica inoltre che "il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di cancellazione di dette immagini oltre il termine previsto comporta l´applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall´art. 162, comma 2-ter, del Codice";

RILEVATO, quindi, la Huawei Technologies Italia S.r.l. ha effettuato un trattamento di dati non attenendosi alle prescrizioni impartite dal Garante con il Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell´8 aprile 2010, in violazione dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, avendo conservato le immagini riprese tramite un sistema di videosorveglianza per un periodo maggiore rispetto a quello previsto;

VISTO l´art. 162, comma 2-ter, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 154, comma 1, lett. c) del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame, in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, deve rilevarsi che la società ha conseguito un consistente utile di esercizio nell´anno 2011;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2-ter, del Codice nella misura di euro 30.000,00 (trentamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Huawei Technologies Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via Lorenteggio n. 257, torre B, e sede operativa in Roma, via Carlo Veneziani n. 56, partita IVA 04501190963, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 162, comma 2-ter del Codice;

INGIUNGE

alla medesima azienda di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 5 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia