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Provvedimento del 25 settembre 2014 [3593845]

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[doc. web n. 3593845]

Provvedimento del 25 settembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 433 del 25 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato  il 12 maggio 2014, nei confronti di Crif S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Mario Schettini, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione dal sistema di informazioni creditizie (SIC)  gestito dalla società resistente, delle segnalazioni negative a suo carico inerenti un finanziamento erogato da Sigla Finanziaria S.r.l. in data 19 marzo 2007; rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 maggio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 10 luglio 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 26 maggio 2014, con cui Crif S.p.A., nel fornire riscontro alle richieste dell´interessato, ha dichiarato che i dati relativi al finanziamento in questione non sono più presenti nel SIC, come risulta dal report allegato; la stessa resistente, dopo aver sospeso la visibilità dei dati oggetto di contestazione, ha provveduto alla loro cancellazione immediatamente dopo aver ricevuto la relativa richiesta dell´ ente segnalante, Sigla Finanziaria S.p.A. in data 23 maggio 2014; rilevato che la società  resistente ha in ogni caso sostenuto la liceità del trattamento dei dati oggetto di contestazione, trattandosi di rapporto che presentava inadempimenti non regolarizzati e non essendo ancora decorso  il termine di 36 mesi dalla data dell´ ultimo aggiornamento (31 marzo 2014) previsto dall´art. 6 comma 5 del Codice di deontologia e buona condotta applicabile ai sistemi di informazioni creditizie gestiti da privati (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che la resistente ha chiesto al Garante, pertanto, di dichiarare il non luogo a provvedere sul ricorso con compensazione delle spese del procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro in ordine alla richiesta del ricorrente; 

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia