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Provvedimento del 18 settembre 2014 [3668552]

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[doc. web n. 3668552]

Provvedimento del 18 settembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 421 del 18 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato in data 5 maggio 2014 nei confronti del Comune di Rio Pusteria, con il quale XY, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), con riferimento all´avvenuta ricezione, tramite il servizio di home banking fornito dall´istituto di credito presso cui l´interessato è titolare di un conto corrente, di un avviso di scadenza di tributi comunali dovuti al Comune resistente, ha chiesto di conoscere le modalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere o sono stati comunicati, nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge; il ricorrente ha, in particolare, lamentato l´indebito utilizzo dei propri dati personali per finalità per le quali il medesimo non ha manifestato specifico consenso, rappresentando comunque che, a seguito dell´avvenuto pagamento delle somme dovute, "l´avvertimento dei tributi comunali in scadenza" è stato cancellato dall´home-banking del proprio conto corrente; il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 maggio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 1° luglio 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 22 maggio 2014 con cui l´ente resistente, al fine di fornire riscontro alle richieste avanzate con il ricorso, ha trasmesso copia di una comunicazione inviata il 13 giugno 2008 alle amministrazioni comunali dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano con cui si rendeva noto che "in esecuzione di un progetto comune della Provincia autonoma di Bolzano, della Informatica Alto Adige S.p.A. e del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, è stata creata una piattaforma per il nuovo sistema di pagamento "E-Payment"" basato sulla trasmissione, da parte degli enti comunali interessati, dei dati relativi al pagamento di alcune tipologie di tributo in un archivio centrale gestito da una società esterna (Informatica Alto Adige S.p.A.), incaricata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, che i comuni fruitori del nuovo sistema di pagamento dovranno nominare responsabile del trattamento; tale piattaforma prevede, nello specifico, che i cittadini tenuti al versamento dei tributi possano scaricare i dati e le informazioni relativi al pagamento degli stessi attraverso il servizio di home banking offerto da una delle banche aderenti al circuito (attualmente solo la Cassa di risparmio di Bolzano S.p.A.), eventualmente creando, al fine di facilitare il pagamento delle somme dovute, un ordine di bonifico precompilato e chiedendone comunque, qualora non intendano utilizzare tale funzionalità, la disattivazione; nella predetta nota risulta inoltre precisato che "il nuovo sistema di pagamento non prevede un´apposita raccolta di dati personali da parte del Comune ma (…) il calcolo del debito (…) e la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti di tali debiti all´archivio centrale di pagamento" che però non costituisce "una comunicazione di dati personali a terzi perché l´Informatica Alto Adige S.p.A. (SIAG), che in adempimento dei suoi compiti può venire a conoscenza dei dati personali, non è terzo in quanto nominato dal Comune responsabile del trattamento dei dati personali e perché (…) esclusivamente il cittadino interessato (…) estrae dall´archivio centrale di pagamento i propri dati personali"; il Comune di Rio di Pusteria ha infine confermato, ribadendo  quanto già rappresentato all´interessato anteriormente alla proposizione del ricorso, che il servizio di home banking con riguardo ai dati riferiti ai tributi dovuti dal ricorrente "è stato disattivato a seguito di intervento presso la SIAG" da parte del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano;

VISTA la nota trasmessa per posta elettronica certificata il 25 luglio 2014 con cui l´interessato ha contestato l´inadeguatezza del riscontro ottenuto, eccependo, in particolare, che lo stesso, limitandosi a richiamare una comunicazione del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano risalente al 2008, non contiene alcun riferimento al "rapporto iniziato nel 2011 tra il responsabile del trattamento (…) e il titolare del trattamento Comune di Rio Pusteria" e rilevando altresì che la documentazione ricevuta "non descrive la l0gica applicata tra home banking e banca dati "E-Payment" (la logica dell´autenticazione, le funzioni della piattaforma home-banking)";

VISTA la nota del 25 agosto 2014 con cui il titolare del trattamento ha rappresentato di aver provveduto a nominare, in data 7 aprile 2011, la società Informatica Alto Adige S.p.A. quale responsabile del trattamento al fine di utilizzare le funzionalità offerte dal sistema "E-Payment" e di aver conseguentemente trasmesso alla medesima, in tale qualità, i dati necessari alla predisposizione della relativa banca dati; la resistente ha comunque precisato che "la trasmissione dei dati dalla banca dati "E-Payment" all´home banking deve comunque avvenire ad opera del cittadino stesso che scarica i relativi dati" affinché il servizio li acquisisca per effettuare il pagamento, prevedendo dunque "un ruolo attivo di "consenso" del cittadino"; il Comune di Rio Pusteria ha infine precisato che  "si ritiene essere di competenza della ditta Informatica Alto Adige S.p.A. e del rispettivo istituto bancario la definizione nel dettaglio della logica applicata tra home banking e banca dati "E-Payment" che "presuppone in ogni caso il consenso del cliente bancario a voler utilizzare "E-Payment e home banking", consenso previsto come necessario dal Comune e specificato nella lettera di nomina della ditta Informatica Alto Adige S.p.A.;

VISTA la nota del 9 settembre 2014 con cui il ricorrente ha dichiarato sufficiente il riscontro ottenuto alle istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, evidenziando tuttavia l´esistenza di criticità nel trattamento posto in essere dal Comune resistente relativamente alle modalità utilizzate per consentire il pagamento telematico dei tributi dovuti dai cittadini;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il Comune resistente fornito un riscontro sufficiente alle richieste avanzate con il medesimo, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500, considerati gli adempimenti connessi alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico del Comune di Rio Pusteria nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico del Comune di Rio Pusteria il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia