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Provvedimento del 23 ottobre 2014 [3674451]

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[doc. web n. 3674451]

Provvedimento del 23 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 475 del 23 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 4 giugno 2014 nei confronti di Maestrale 3 S.r.l. con cui XX, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro, nel ribadire le istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8  d.lgs.n.196 del  30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), dopo aver accertato di essere stato segnalato da Maestrale 3 S.r.l. presso la Centrale dei Rischi della Banca d´Italia quale garante in favore della Post S.r.l., ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali detenuti da Maestrale 3 S.r.l. in relazione alla fidejussione in questione; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 giugno 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 9 settembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice la proroga del termine per la decisione  sul ricorso;

VISTA la nota del 13 giugno 2014 con la quale la società resistente ha dichiarato di essere divenuta titolare del trattamento a seguito di un´operazione di cartolarizzazione con cessione di crediti in blocco da parte di Commercio e Finanza Leasing e Factoring S.p.A., cedente del credito e Servicer dell´operazione di cartolarizzazione; rilevato che in data 23 dicembre 2013, con comunicazione trasmessa per e-mail ed indirizzata al legale del ricorrente, la società Commercio e Finanza Leasing e Factoring S.p.A., in qualità di Servicer, ha fornito puntuale riscontro alle richieste del ricorrente inviando allo stesso copia della documentazione detenuta in relazione alla garanzia in questione;

VISTA la nota del 30 giugno 2014 dove il ricorrente ha dichiarato di non aver mai ricevuto la comunicazione e-mail del 23 dicembre 2013 della cui ricezione non è stata e non può essere fornita prova, non trattandosi di una comunicazione di posta certificata; rilevato che il ricorrente, nel sostenere di aver pertanto ricevuto la documentazione richiesta solo nel corso del procedimento, ha ritenuto comunque illeggibili le copie fornite dalla resistente;

VISTA la nota del 29 settembre 2014 con la quale la parte resistente, pur riconoscendo una possibile difficoltà, ma non impossibilità di lettura di una sola delle copie di documenti già inviate al ricorrente, non avendo ottenuto significativi miglioramenti della qualità della copia, nonostante i diversi tentativi di scansione, ha inviato nuovamente al ricorrente le copie dei documenti già trasmessi, rendendosi in ogni caso disponibile "a richiedere una copia notarile conforme del documento in modo da poter poi consegnare (…) l´originale dello stesso" al ricorrente, qualora quest´ultimo lo richieda;

RILEVATO che non sono pervenute ulteriori note di replica da parte del ricorrente;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, seppur successivamente alla presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Maestrale 3 S.r.l., nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Maestrale 3 S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia