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Provvedimento del 12 novembre 2014 [3701374]

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[doc. web n. 3701374]

Provvedimento del 12 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 528 del 12 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") in data 8 luglio 2014 nei confronti di UILT  Alto Adige/Suedtirol, UIL-SGK Alto Adige/Suedtirol e UIL Trasporti con cui XY, rappresentata dall´avv. Juri Andriollo, nel lamentare l´illegittimità del trattamento posto in essere dal sindacato riguardo all´avvenuta consegna, in assenza di delega, del modello Cud 2014, relativo ai redditi 2013 proveniente dal datore di lavoro, ai dipendenti partecipanti ad una assemblea sindacale indetta dalla sigla medesima, ha chiesto di conoscere l´origine dei dati che la riguardano, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati; l´interessata ha inoltre chiesto la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l´attestazione che tale intervento è stato portato a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi;

VISTO il riscontro con cui Mullaymeri Artan, Segretario Provinciale UILT - Unione Italiana dei Lavoratori dei Trasporti, rappresentato dall´avv. Daniele Simonato, ha comunicato di aver richiesto "tra la fine di marzo e l´inizio di aprile 2014 per i propri numerosi iscritti UIL impegnati negli appalti per le pulizie del locale Ospedale Civile, il CUD 2014 redditi 2013 alla società Team Service Cos. Cons. a R.L. dismettente l´appalto acquisito da (…)", rilevando che il responsabile delle risorse umane della società datrice di lavoro "invece di inviare direttamente a ciascun lavoratore il modello CUD (…) pensò bene di inviare per e-mail a tutte le segreterie delle sigle sindacali della provincia di Bolzano e quindi ai responsabili, ovvero operatori CGIL, CISL e UIL, un unico file in formato pdf contenente oltre 600 pagine di CUD"; il resistente ha dichiarato di aver ritenuto che il file ricevuto contenesse solo i Cud relativi ai lavoratori iscritti alla sigla sindacale dallo stesso rappresentata e di aver quindi proceduto "ad una stampa unica del file" che portò poi con sé nel corso dell´assemblea indetta per il giorno 17 aprile 2014 (nello specifico si trattò di tre assemblee, una per ciascun turno di lavoro), provvedendo alla distribuzione degli stessi, in via riservata, ai lavoratori partecipanti che ne facevano richiesta, tra cui l´interessata che, in qualità di rappresentante sindacale CGIL, "non aveva alcuna ragione o titolo per essere presente a tale assemblea"; il resistente ha dunque eccepito che la violazione della normativa contenuta nel Codice non sia in realtà da imputare al medesimo che "non ha in alcun modo trattato, conservato o registrato alcun dato" della sig.ra XY, ma "evidentemente dalla società Team Service Cos. Cons. a R.L. che ha inviato dati personali a soggetti estranei", dichiarando comunque di non aver effettuato altre stampe e di non aver registrato, né trattato in alcun modo i dati dei lavoratori contenuti nel predetto file; il Segretario Provinciale ha infine evidenziato la pretestuosità della richiesta trasmessa dall´interessata che, "pur non avendo titolo per presentarsi all´assemblea indetta in Ospedale dalla UIL, sapendo che (…) era in possesso anche del suo CUD (dato che l´e-mail con il file era stato inviato in un unico contesto a tutte le sigle sindacali compresa la CGIL) ha teso un tranello richiedendo la propria documentazione all´unico scopo di creare un casus belli", come dimostrato dal fatto che la stessa non ha mai indirizzato alcuna richiesta "all´unico soggetto che per certo ha violato il citato d.lgs. n. 196 del 2003 e cioè Team Service Cos. Cons. a R.L.";

VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato in data 15 settembre 2014 nei confronti di UILT Alto Adige /Suedtirol, UIL Trasporti e UIL-SGK Alto Adige/Suedtirol ad integrazione del precedente atto presentato in data 21 agosto 2014, con il quale XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Avolio e Juri Andriollo, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, ha chiesto di ottenere la comunicazione delle finalità, delle modalità e della logica applicata al trattamento dei dati che la riguardano contenuti nel Cud 2014 relativo ai redditi 2013,  chiedendo altresì di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati, nonché di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l´attestazione che tale intervento è stato portato a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi; la ricorrente ha infatti contestato la legittimità del trattamento posto in essere dal sindacato resistente che, nel corso di una riunione indetta dal Segretario Provinciale  del medesimo presso il luogo di lavoro, ha provveduto alla consegna brevi manu del modello Cud 2014 all´interessata, peraltro iscritta ad altro sindacato, in assenza di delega, eccependo che "attraverso l´indebita opera di raccolta, trattamento e distribuzione del Cud si è (…) voluto surrettiziamente creare un rapporto diretto con il lavoratore non sindacalizzato o già sindacalizzato presso altra sigla e questo al fine evidentemente di incrementare la capacità di rappresentanza"; la ricorrente ha infine chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 settembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 6 ottobre 2014;

VISTA la nota del 30 settembre 2014 con cui Uiltrasporti, UIL SGK Alto Adige Suedtirol e UILT – UIL SGK Alto Adige Suedtirol, rappresentate e difese dagli avv.ti Daniele Simonato e Vittoria Mezzina, hanno in primo luogo rilevato che autore della presunta violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dalla ricorrente, sarebbe la segreteria provinciale della UILT – UIL SGK Alto Adige Suedtirol, invocando pertanto il difetto di legittimazione passiva di Uiltrasporti e di UIL SGK Alto Adige Suedtirol, tenuto conto del fatto che in base "al più recente statuto Uil e allo statuto UILT (oltre che alle basilari norme in materia di responsabilità degli enti associativi) esiste una netta separazione tra federazioni e strutture associative federate, nonché fra le organizzazioni verticali ed orizzontali del sindacato convenuto" in quanto "la Uiltrasporti Nazionale, le Uiltrasporti Regionali e le Uiltrasporti territoriali sono strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome tra loro e dalla Uil" e ciascuna di esse risponde delle scelte gestionali, degli atti amministrativi e delle obbligazioni di qualsiasi genere; il sindacato resistente ha tuttavia eccepito che alcuna violazione possa ritenersi riconducibile a UILT – UIL SGK Alto Adige Suedtirol non avendo la stessa in "alcun modo trattato, conservato o registrato alcun dato della signora XY Luisella", ma essendosi limitata a stampare il contenuto di un file inviato da un soggetto terzo (ossia la Team Service Cos. Cons. a R.L.) ritenendo peraltro, in completa buona fede, che lo stesso contenesse solo dati relativi ai propri iscritti; il resistente ha infine rappresentato di aver provveduto alla consegna dei predetti Cud non al fine di effettuare opera di proselitismo, come affermato dalla ricorrente, ma al solo fine di rendere un servizio ai lavoratori appartenenti alla sigla sindacale rappresentata dal medesimo ed ha dichiarato, precisando quanto già comunicato in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, che "sia il file che i dati in esso contenuti non vennero salvati o inseriti in banche dati di alcun tipo e che tale operazione riguardò non solo i non iscritti, ma gli stessi iscritti", aggiungendo altresì che "il file inviato venne rimosso dal servizio tecnico di UIL sia dal computer del segretario provinciale che dal server della struttura" e che "l´unica stampa del CUD della ricorrente venne alla stessa consegnata" in occasione dell´assemblea UILT del 17 aprile 2014; vista la nota del 2 ottobre 2014 con cui il titolare del trattamento ha prodotto alcune dichiarazioni testimoniali di lavoratori presenti il giorno in cui si è svolta l´assemblea nel corso della quale è avvenuta la consegna dei predetti Cud;

VISTO il verbale dell´audizione del 6 ottobre 2014 in cui la ricorrente, nel precisare che costituisce circostanza innegabile l´avvenuto trattamento di dati da parte del sindacato resistente tenuto conto del fatto che lo stesso ha comunque provveduto alla stampa e alla distribuzione dei Cud anche a soggetti non iscritti, ha rilevato di aver ottenuto riscontro in ordine all´avvenuta distruzione dei dati che la riguardano solo successivamente alla proposizione del ricorso, eccependo di non aver comunque  ottenuto  informazioni sufficienti in ordine alla richiesta di individuazione del titolare del trattamento; la resistente, richiamando quanto dedotto nelle memorie già depositate, ha ribadito la carenza di legittimazione passiva della Uiltrasporti nazionale, nonché dell´articolazione UIL SGK Alto Adige Suedtirol in virtù dell´autonomia di ciascuna di esse prevista da specifiche disposizioni statutarie ed escludendo la riconducibilità in capo a UILT – UIL SGK Alto Adige Suedtirol di qualsiasi trattamento tenuto conto del fatto che i dati riferiti ai Cud degli interessati sarebbero solo transitati sui computer in dotazione del sindacato a causa di una condotta peraltro posta in essere da altri;

RILEVATO che, in base alla nozione contenuta nell´art. 4 comma 1 lett. a) del Codice, trattamento è "qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l´ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l´organizzazione, la conservazione, la consultazione, l´elaborazione, la modificazione, la selezione, l´estrazione, il raffronto, l´utilizzo, l´interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione, e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati"; rilevato che pertanto, nel caso di specie, pur non avendo UILT – UIL SGK Alto Adige Suedtirol curato volontariamente la fase di raccolta dei dati, ha comunque posto in essere operazioni qualificabili come trattamento, quali la stampa dei documenti e la loro successiva distribuzione, nonché la distruzione del file contenente i Cud registrato sul server del sindacato resistente; rilevato altresì, in base a quanto emerso dalla documentazione in atti, il difetto di legittimazione passiva nel presente procedimento di Uiltrasporti e di UIL SGK Alto Adige Suedtirol;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il resistente provveduto a fornire un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, dichiarando in particolare (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto a distruggere il file contenente i Cud degli interessati, tra cui quello della ricorrente;

RILEVATO tuttavia che l´Autorità si riserva di avviare un autonomo procedimento sanzionatorio in merito ai profili di illiceità connessi alle operazioni di trattamento poste in essere dal resistente, quali la stampa e la successiva distribuzione dei modelli Cud di diversi lavoratori dipendenti a prescindere dall´iscrizione degli stessi alla sigla sindacale dal medesimo rappresentata;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di UILT – UIL SGK Alto Adige Suedtirol nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammoìntare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di UILT – UIL SGK Alto Adige Suedtirol la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 novembre 2014   

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia