g-docweb-display Portlet

Provvedimento dell'11 dicembre 2014 [3732971]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3732971]

Provvedimento dell´11 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 604 dell´11 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 31 luglio 2014 da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti David D´Agostini e Diego D´Agostini, nei confronti di Finegil Editoriale S.p.A. in qualità di editore del quotidiano "Il Messaggero Veneto", con il quale il ricorrente, in relazione alla pubblicazione nell´archivio storico on-line del predetto quotidiano - consultabile anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni al sito - di un articolo, datato 3 maggio 2013, recante il titolo "KW" relativo al suo coinvolgimento in un procedimento penale "avente ad oggetto presunti messaggi diffamatori pubblicati sul blog denominato "Il Perbenista", ha chiesto la cancellazione del proprio nominativo dal suddetto articolo o, in subordine, l´adozione di un sistema idoneo a segnalare (a margine di tale articolo) l´esistenza del seguito o dello sviluppo della notizia; il ricorrente ha infatti segnalato che il procedimento penale oggetto dell´articolo citato si è concluso nei suoi riguardi con l´adozione di un "decreto di archiviazione per non aver commesso il fatto", circostanza di cui è stato dato conto in un successivo articolo pubblicato dalla medesima testata in data 23 novembre 2013 (nonché in data 1 dicembre 2013 anche sul relativo sito internet), ma di cui non è stata fatta alcuna menzione nell´articolo originario che quindi, attraverso una ricerca condotta tramite i motori di ricerca esterni al sito, inciderebbe in modo negativo "sul profilo e sull´immagine dell´interessato"; il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 agosto 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 novembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 12 settembre 2014 con cui la società editrice resistente, nel rilevare la legittimità del trattamento effettuato sia ab origine per finalità giornalistiche che attualmente a fini documentaristici mediante la conservazione dell´articolo in esame all´interno dell´archivio on line della testata giornalistica "che, per assolvere alla sua funzione, deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni", ha dichiarato di aver comunque provveduto a "disabilitare l´accesso all´articolo mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol" associando a tale misura, "al fine di assicurare una maggiore probabilità che l´indicizzazione dell´articolo venga rimossa da detti motori di ricerca", l´utilizzo dei "Robots Meta Tag"; con riguardo invece alla diversa richiesta di "aggiornamento" dei dati contenuti nell´articolo del 3 maggio 2013, il titolare del trattamento ha espresso il proprio diniego affermando che il successivo articolo pubblicato il 23 novembre 2013 "intitolato, peraltro, "ZZ" chiarisce ed esclude la responsabilità del ricorrente in ordine ai fatti in cui in precedenza era stato coinvolto"; la resistente ha inoltre aggiunto che "nel caso di specie, effettuando una ricerca con il nominativo del ricorrente tramite il motore di ricerca google, gli articoli risultano indicizzati secondo un criterio temporale e comunque l´articolo avente ad oggetto la notizia dell´avvenuta archiviazione del procedimento appare quale primo risultato utile, così come si evince dallo screenshot della pagina di google che si offre in allegato";

VISTA la nota datata 17 novembre 2014 con cui il ricorrente ha innanzitutto evidenziato che, nonostante la controparte abbia affermato, in data 12 settembre 2014, di avere provveduto alle operazioni di deindicizzazione dell´articolo in questione, "da una ricerca effettuata in data odierna (vale a dire a distanza di oltre due mesi dal presunto intervento della società resistente) risulta che l´articolo intitolato "KW" sia ancora reperibile e che venga indicizzato non da uno, ma da tutti i principali motori di ricerca"; il ricorrente ha quindi precisato di non avere mai posto in discussione "il corretto trattamento dei dati personali al momento della pubblicazione sul web, in data 3 maggio 2013, del primo articolo", quanto invece il fatto che non si voglia predisporre un sistema idoneo a segnalare al lettore che la notizia in esso contenuta è stata successivamente aggiornata con la sua estraneità alla vicenda; per far ciò sarebbe sufficiente "integrare il primo articolo con un link (a margine o in calce al medesimo), ossia un collegamento ipertestuale alla notizia in cui si dà atto che la posizione dell´interessato è stata archiviata dal tribunale di Udine per non aver commesso il fatto"; il ricorrente ha peraltro sostenuto l´erroneità dell´affermazione di controparte secondo cui "gli articoli vengono indicizzati secondo un criterio temporale", in quanto "i motori di ricerca utilizzano algoritmi che valutano diversi parametri di pertinenza e non solo la data di pubblicazione" (come dimostrato dai risultati della ricerca prodotta in allegato) e, comunque non necessariamente "gli utenti del web aprono i risultati nell´ordine di presentazione; anzi a volte cliccano su un link in quanto incuriositi dal titolo, saltando altri risultati"; il ricorrente ha inoltre evidenziato che sebbene effettuando una "ricerca con il proprio nominativo" si rinvengano entrambe le notizie che lo riguardano (avviso di garanzia e successiva archiviazione), tuttavia, se la ricerca viene compiuta inserendo quale chiave di ricerca i nomi di altri soggetti menzionati nell´articolo del 3 maggio 2013, "i risultati riportano ovviamente solo il primo articolo (…), con la conseguenza che un utente del web venuto a conoscenza della notizia dell´indagine a carico dell´interessato per aver cercato sui motori di ricerca il nome di un´altra persona (per es. gli altri indagati, l´avvocato, il consulente, etc.), tra i risultati indicizzati non troverà mai la notizia dell´archiviazione"; il ricorrente ha quindi ribadito integralmente le richieste formulate con il ricorso sottolineando di avere più volte sollecitato l´editore resistente in tal senso, anche alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione secondo cui una notizia (originariamente vera), se non aggiornata a seguito dei successivi eventi, risulta parziale e non esatta e quindi sostanzialmente non vera;

VISTA la nota del 4 dicembre 2014 con cui l´editore resistente ha dichiarato di avere provveduto ad apporre in calce all´articolo del 3 maggio 2013 "un collegamento all´articolo rinvenibile all´ulteriore link http://... dando atto dell´aggiornamento della notizia";

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro adeguato alle richieste del ricorrente, sia pure solo nel corso del procedimento, provvedendo ad integrare l´articolo oggetto del ricorso apponendo in calce al medesimo un collegamento all´ulteriore link nel quale è rinvenibile la notizia dell´avvenuta archiviazione del procedimento penale a suo carico;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli, a carico di Finegil Editoriale S.p.A., nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Finegil Editoriale S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia