g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 18 dicembre 2014 [3736297]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3736297]

Provvedimento del 18 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 617 del 18 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 5 agosto 2014 nei confronti di Cerved Group S.p.A. con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Eleonora Pradal, ha chiesto la cancellazione, all´interno di ogni prodotto informativo Cerved alla stessa riferito, dei dati che la riguardano ove associati alla Ebanò Cafè S.r.l. fallita in data 5 aprile 2011, nonché della voce "indice storico eventi pubblici rilevanti- ISEPR" (che nel caso della ricorrente, risulta "elevato"); visto che, a parere della ricorrente, il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, che comporta notevoli difficoltà per la stessa nell´accesso al credito, sarebbe eccedente, tenuto conto che la procedura concorsuale in questione ha investito un soggetto terzo e non la ricorrente la quale ,peraltro, era semplice socia di minoranza e non ha mai ricoperto alcuna carica in seno alla Ebanò Cafè S.r.l.; visto che, a parere della ricorrente, lo stesso indice "ISEPR", pregiudizievole per la medesima, sarebbe stato elaborato da Cerved sulla base di informazioni riferite alla Ebanò Cafè S.r.l. ; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 agosto 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 13 novembre 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota datata 8 settembre 2014 con la quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha ribadito la "piena liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riportate nei documenti informativi oggetto di contestazione rispetto a quanto risultante nei pubblici registri consultabili da chiunque da cui sono state estratte", rilevando come i dati relativi al fallimento della citata società, "compresi i relativi riferimenti temporali", risultino, nei prodotti informativi Cerved, "correttamente riferiti" alla società e non alla ricorrente di cui viene riportata anche la quota di partecipazione al capitale sociale; rilevato che lo stesso indice "ISEPR", "elaborato sulla base di informazioni esatte, pertinenti e complete, tratte da pubblici registri conoscibili da chiunque, può essere trattato senza il consenso degli interessati ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 196/2003" e "costituisce un indicatore riassuntivo frutto della elaborazione delle informazioni commerciali –inerenti cioè lo svolgimento di attività economiche, imprenditoriali o professionali, da parte della persona interessata (…) aventi ad oggetto sempre imprese o società nelle quali la persona rivesta o abbia rivestito una qualifica rilevante, oppure detenga o abbia detenuto partecipazioni rilevanti"; rilevato, pertanto che Cerved, richiamando "quanto già emerso negli orientamenti espressi in materia nell´ambito della giurisprudenza di merito" ha sostenuto la pertinenza della segnalazione del fallimento di una società a responsabilità limitata anche con riferimento alla posizione del socio di capitali in considerazione della rilevanza della posizione rivestita nella compagine sociale (nel caso di specie, la ricorrente è socia al 33,33 %); alla luce di quanto sopra esposto, ritiene che le richieste della ricorrente non possano essere accolte, "atteso che il trattamento in questione ha per oggetto informazioni esatte, pertinenti e complete, tratte da pubblici registri conoscibili da chiunque ed utilizzabili senza il consenso degli interessati ai sensi dell´art. 24 comma 1, lett. c) del Codice";

RILEVATO che il trattamento di dati personali tratti da pubblici registri è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali che possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24 comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tale trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi (…)" al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RITENUTA, invece, la necessità di disporre quale misura a tutela dei diritti dell´interessata, nelle more della redazione del citato codice deontologico la sospensione temporanea del trattamento e della comunicazione a terzi delle informazioni relative al fallimento della Ebanò Cafè S.r.l. in tutti i prodotti informativi Cerved direttamente riferiti alla ricorrente, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli, a carico di Cerved Group S.p.A., nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso ed ordina a Cerved Group S.p.A., quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessata e nelle more della redazione del codice deontologico di cui in motivazione, la sospensione temporanea del trattamento e della comunicazione a terzi delle informazioni relative al fallimento della Ebanò Cafè S.r.l. in tutti i prodotti informativi Cerved direttamente riferiti alla ricorrente, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Cerved Group S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel chiedere a Cerved Group S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento, e di fornire comunque riscontro entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,18 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia