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Provvedimento del 18 dicembre 2014 [3738512]

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[doc. web n. 3738512]

Provvedimento del 18 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 621 del 18 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 6 agosto 2014 nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Massimo Melpignano, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la comunicazione dei dati personali che lo riguardano, anche tramite consegna di copia, di alcuni documenti relativi a rapporti di investimento finanziario ed assicurativo intrattenuti con l´istituto resistente; il ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 agosto 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la parte  resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 13 novembre 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota dell´8 settembre 2014 con cui il titolare del trattamento, nel precisare di aver sempre "provveduto a riscontrare quanto ogni volta richiestoci per conto del cliente (…) sin dalla (…) richiesta del 2.7.2012" mediante consegna della documentazione progressivamente rinvenuta, ha rilevato che "la banca ha regolarmente inviato negli anni al domicilio del cliente ogni documentazione relativa agli investimenti finanziari effettuati, dallo stesso consapevolmente disposti e non risultano pervenute alla banca lamentele o contestazioni al riguardo" ed ha altresì trasmesso, "ad integrazione di quanto precedentemente fornito (…), copia" di alcuni documenti "riferiti al periodo successivo alla prima richiesta";

VISTA la nota dell´11 settembre 2014 con cui l´interessato, nell´eccepire che la banca resistente avrebbe garantito un accesso limitato "solo ad una parte dei dati personali richiesti, mediante consegna di documentazione" in parte, peraltro, già consegnata al ricorrente a seguito di istanze precedenti al ricorso, ha ribadito la richiesta di ottenere la comunicazione dei dati personali che lo riguardano contenuti nei documenti specificamente indicati nell´atto di ricorso, rilevando che "il termine decennale richiamato dalla banca concerne esclusivamente, ai sensi dell´art. 119 T.U.B., l´obbligo da parte degli intermediari di conservazione della documentazione contabile, ma nessun rilievo tale normativa riveste in relazione all´accesso ai dati conservati dal medesimo istituto di credito";

VISTA la nota del 24 novembre 2014 con cui la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha dichiarato di aver provveduto a consegnare al cliente tutta la documentazione rinvenuta in possesso dell´istituto medesimo;

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5. punto 1 e 2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggetti diversi dall´interessato, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario e le richieste, avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei soli dati personali riferiti all´interessato, precisando che " tra questi devono essere annoverate anche tutte le informazioni personali relative alle operazioni effettuate dagli interessati, nonché quelle relative alle registrazioni telefoniche degli ordini di negoziazione dagli stessi impartiti", come pure le informazioni di carattere personale, eventualmente raccolte dalla banca nell´eseguire ordini di investimento della clientela;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver consegnato tutta la documentazione rinvenuta in relazione alle richieste avanzate dal ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ,con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 dicembre  2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3738512
Data
18/12/14

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)