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Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, con relativi allegati tecnici - 19 febbraio 2015 [3741076]

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COMUNICATO STAMPA

[doc. web n. 3741076]

Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia per l´accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, con relativi allegati tecnici - 19 febbraio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 95 del 19 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IN data odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

VISTA la nota dell´Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2015 (prot. n. 12559), recante la richiesta di parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia per l´accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, con relativi allegati tecnici;

VISTA la nota dell´Agenzia delle entrate del 12 febbraio 2015 (prot. n. 19772) con la quale è stato trasmesso, per il parere, un nuovo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia per l´accesso alla dichiarazione precompilata, corredato di nuovi allegati tecnici, recante modifiche e integrazioni rispetto al precedente schema trasmesso il 30 gennaio;

VISTA la documentazioni in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

L´Agenzia delle entrate, con la nota del 30 gennaio 2015, ha sottoposto al Garante, per l´acquisizione del relativo parere, lo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia con il quale sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dalla stessa Agenzia, in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni  in materia di "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata".

L´Agenzia, con la nota del 12 febbraio 2015, ha successivamente trasmesso per il parere un nuovo schema di provvedimento, con i relativi allegati tecnici, modificato e integrato in seguito agli approfondimenti, anche di natura tecnica, svolti negli incontri tra i rappresentanti della medesima Agenzia e dell´Ufficio del Garante.

Il contenuto dello schema di provvedimento

L´Agenzia delle entrate è tenuta a rendere disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata riferita ai redditi prodotti nell´anno precedente -che può essere accettata o modificata-, relativa, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico sull´imposta sui redditi) (art. 1 d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175).

Il medesimo decreto legislativo del 2014 prevede che con uno o più provvedimenti del Direttore dell´Agenzia delle entrate siano individuati i termini e le modalità applicative delle disposizioni normative in materia di dichiarazione precompilata.

La medesima norma dispone che la dichiarazione precompilata sia resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell´Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d´imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale, o un iscritto nell´albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell´assistenza fiscale.

Lo schema di provvedimento in esame definisce, pertanto, la platea dei contribuenti destinatari della dichiarazione precompilata per il primo anno di applicazione, in via sperimentale, delle citate disposizioni normative e stabilisce, inoltre, le modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata.

In particolare, si prevede che il contribuente in possesso delle credenziali per l´utilizzo dei servizi telematici dell´Agenzia delle entrate possa accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata mediante le apposite funzionalità rese disponibili nell´area autenticata del medesimo sito dei servizi telematici. Il contribuente può inoltre accedere all´area autenticata utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall´Inps.

In alternativa, il contribuente può avere accesso alla propria dichiarazione precompilata conferendo apposita delega al proprio sostituto d´imposta, qualora esso presti assistenza fiscale, ovvero ad un CAF o ad un professionista abilitato.
Più precisamente, i sostituti d´imposta che prestano assistenza fiscale, i CAF e i professionisti abilitati ricevono in via telematica dall´Agenzia delle entrate le dichiarazioni precompilate degli assistiti che abbiano conferito apposita delega, formulando una richiesta contenente l´elenco dei codici fiscali di tali contribuenti, con l´indicazione di alcuni dati relativi alla delega ricevuta nonché di alcune informazioni desunte dalla dichiarazione relativa all´anno d´imposta precedente.
Inoltre, i CAF e i professionisti abilitati, al fine di poter gestire eventuali richieste di assistenza non programmate, possono effettuare, previa acquisizione della delega, la richiesta di una singola dichiarazione precompilata, che in tal caso viene resa disponibile in tempo reale (accesso via web).

Al fine di consentire l´utilizzo dei dati indicati nelle dichiarazioni precompilate per eventuali dichiarazioni rettificative o integrative, le richieste possono essere effettuate entro il termine massimo del 10 novembre di ogni anno.

I documenti e i dati ai quali il contribuente e i soggetti da esso delegati possono accedere sono:

  • la dichiarazione dei redditi precompilata;
  • l´elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l´Agenzia delle entrate, con l´indicazione dei dati inseriti e dei dati non inseriti. Tra gli oneri detraibili e deducibili sono inserite:

a. le quote di interessi passivi e i relativi oneri accessori per mutui in corso;

b. i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

c. i contributi previdenziali e assistenziali.

Sono inoltre inseriti i dati relativi alle spese pluriennali derivanti dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l´anno precedente. Nella categoria degli oneri pluriennali figurano le spese per:

d. gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

e. l´arredo degli immobili ristrutturati;

f. gli interventi di risparmio energetico.

Con lo schema in esame l´Agenzia disciplina, altresì, il contenuto minimo della delega e le modalità della sua conservazione da parte dei sostituti d´imposta che prestano assistenza fiscale, dei CAF e dei professionisti abilitati.

OSSERVA

Il presente parere è reso su una versione aggiornata dello schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia che tiene conto delle indicazioni fornite dagli Uffici del Garante ai competenti Uffici dell´Agenzia nel corso di numerosi contatti, anche informali, volti a garantire il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, in particolare, nell´ambito delle operazioni di accesso alla dichiarazione precompilata.

Le indicazioni fornite hanno riguardato principalmente la previsione di misure e cautele, anche preventive, destinate a proteggere una tale quantità di informazioni personali contenute nella precompilata e nell´elenco delle informazioni ad essa attinenti, rese disponibili in via telematica, in particolare, ai sostituti d´imposta, ai CAF e ai  professionisti abilitati, per il primo anno di applicazione e in via sperimentale.

In tali indicazioni si è pertanto tenuto conto dell´esigenza di ridurre al minimo i rischi insiti nella particolarità del trattamento di dati disciplinato con lo schema di provvedimento in esame, soprattutto in relazione a eventuali accessi abusivi ed a utilizzi impropri, e sono stati considerati anche taluni aspetti tecnico-organizzativi della filiera del trattamento.

Più precisamente, le indicazioni dell´Ufficio, correttamente recepite nel testo dello schema di provvedimento in esame, hanno riguardato, in particolare, gli aspetti di seguito puntualmente illustrati.

1. Accesso da parte del sostituto d´imposta, del CAF e del professionista abilitato

Modalità di accesso

Per quanto riguarda la richiesta di accesso a una o più dichiarazioni precompilate mediante la trasmissione all´Agenzia delle entrate, di un file contenente l´elenco dei contribuenti dai quali è stata acquisita una specifica delega, è stato previsto espressamente che, al fine di ridurre il rischio di accessi non autorizzati e di trattamenti non consentiti, nel file inviato siano indicati, oltre al codice fiscale del soggetto richiedente (sostituto d´imposta, CAF, professionista abilitato), anche i seguenti dati:

  • il codice fiscale del contribuente;
  • il reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all´anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche;
  • l´importo esposto al rigo "differenza" nella dichiarazione dei redditi relativa all´anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche;
  • il numero e la data della delega;
  • la tipologia e il numero del documento di identità del contribuente delegante.

Anche per quanto riguarda la residuale modalità di accesso prevista per i soli CAF e i professionisti abilitati mediante una "Richiesta via web", possono  essere effettuate richieste di download della dichiarazione precompilata relativa a singoli contribuenti, previo inserimento delle proprie credenziali Entratel rilasciate dall´Agenzia, nonché dei medesimi dati del contribuente sopra elencati.

Delega per l´accesso e specifici controlli da parte dell´Agenzia delle entrate

Per quanto riguarda poi la delega per l´accesso, è previsto che i CAF, i professionisti abilitati e i sostituti d´imposta che prestano assistenza fiscale:

  • acquisiscano le deleghe per l´accesso ai documenti fiscali unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico;
  • conservino le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti, e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe;
  • le deleghe acquisite siano numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con l´indicazione dei seguenti dati:

a) numero progressivo e data della delega;

b) codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;

c) estremi del documento di identità del delegante.

In tale quadro, è previsto che l´Agenzia delle entrate, oltre a svolgere controlli sulle deleghe acquisite e sull´accesso alle dichiarazioni precompilate, anche presso le sedi dei sostituti d´imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati, provveda a richiedere, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni precompilate. In tal caso, i sostituti d´imposta, i CAF e i professionisti abilitati devono trasmettere i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta.

Evidenza agli interessati degli accessi effettuati

Una specifica previsione ha riguardato, inoltre, il diritto del contribuente di visualizzare l´elenco dei soggetti ai quali è stata resa disponibile la propria dichiarazione precompilata avvalendosi a tale scopo di apposite e semplici funzionalità presenti nell´area autenticata, nonché consultando il proprio cassetto fiscale, disponibile nell´area autenticata del sito dei servizi telematici dell´Agenzia delle entrate.

Limiti temporali per l´accesso

E´ stato introdotto inoltre un limite temporale, fissato al 10 novembre, oltre il quale non sarà più disponibile la possibilità di richiedere tramite file, ovvero via web, la dichiarazione dei redditi precompilata nonché il relativo elenco delle informazioni ad essa attinenti.

2. Protezione dei dati personali e misure di sicurezza

Per quanto attiene alla sicurezza dei canali telematici, è previsto che l´Agenzia:

  • proceda al tracciamento degli accessi all´Anagrafe Tributaria da parte di ciascun sostituto d´imposta, CAF e professionista abilitato, e predisponga appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi effettuati ai sistemi telematici, attivando specifici alert che individuino comportamenti anomali o a rischio;
  • effettui verifiche periodiche, anche con controlli a campione, sull´idoneità delle misure di sicurezza adottate dal sostituto d´imposta, dal CAF e dal professionista abilitato, anche alla luce delle relazioni fornite ai sensi dell´art. 35 del d.lgs 21 novembre 2014, n. 175;
  • garantisca la cifratura mediante l´adozione di meccanismi standard e protocolli aggiornati alle più recenti versioni;
  • in  risposta alle richieste pervenute tramite file, fornisca i dati fiscali richiesti in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel, generato secondo le modalità contenute nel decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante "Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni";
  • renda possibile l´utilizzo via web delle funzionalità per l´accesso diretto del contribuente alla dichiarazione precompilata con le tipologie di browser più diffuse, ma con limitazioni per le versioni più obsolete.

Per quanto riguarda le misure poste a carico dei sostituti d´imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati, in qualità di titolari del trattamento dei dati ai quali sono delegati ad accedere, è previsto che essi:

  • si impegnino, con apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità in relazione alla delega ricevuta - anche per il tramite dei loro incaricati al trattamento dei dati personali (art. 30 del Codice)- al rispetto dei canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati;
  • non divulghino, comunichino, cedano a terzi o riproducano le informazioni acquisite. A tal fine, è stata prevista -per la richiesta via web- immediatamente dopo la digitazione delle credenziali di autenticazione e prima dell´effettivo accesso alla dichiarazione precompilata, l´introduzione di una maschera di "Avviso" per la formalizzazione di tale impegno;
  • archivino sui propri sistemi i documenti fiscali scaricati tramite file, nel formato firmato, compresso e cifrato così come predisposti dall´Agenzia. In tale quadro, è previsto, inoltre, che ciascuna sede secondaria del CAF possa visualizzare esclusivamente le dichiarazioni precompilate che ha richiesto tramite file e che gli stessi dati possano essere acquisiti per via telematica anche dalla corrispondente sede principale.

Da ultimo, nello schema in esame si prevede che la richiesta di accesso alle dichiarazioni precompilate sia preceduta dalla digitazione di un codice di sicurezza (captcha) "completely automated public Turing test to tell computers and humans apart" (Test di Turing pubblico e completamente automatico per distinguere computer e umani), al fine di evitare l´utilizzo di "Robot" per l´accesso ai servizi offerti dall´Agenzia.

L´Autorità, all´esito del completamento del periodo sperimentale, nel primo anno di applicazione delle modalità tecniche per consentire l´accesso alle dichiarazioni precompilate rese disponibili in via telematica, in attuazione del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, si riserva di verificare, anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dall´Agenzia, l´adeguatezza delle misure, anche tecniche, oggetto del presente parere e di valutare, altresì, il piano operativo di implementazione che l´Agenzia stessa ha comunicato di volere avviare, nell´ambito di un tavolo di confronto con gli intermediari, per rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza del canale utilizzato per l´accesso alle dichiarazioni precompilate.

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice e dell´art. 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate per l´accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, nei termini di cui in premessa.

Roma, 19 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia