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Provvedimento dell'8 gennaio 2015 [3810685]

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[doc. web n. 3810685]

Provvedimento dell´8 gennaio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 12 dell´8 gennaio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 16 novembre 2014 nei confronti di Associazione Possibile con cui Valerio Di Stefano, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha lamentato l´avvenuta ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica XY@XY.com di comunicazioni non desiderate aventi carattere di propaganda dell´attività politica della predetta associazione, chiedendo di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, di conoscere i soggetti cui i dati sono stati comunicati; l´interessato si è altresì opposto all´ulteriore utilizzo dei dati che lo riguardano per tali finalità, chiedendone la cancellazione, nonché la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 novembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la parte  resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 20 novembre 2014 con cui Paolo Cosseddu, in qualità di presidente e legale rappresentante dell´Associazione Possibile, nel chiarire che le e-mail di cui il ricorrente ha lamentato la ricezione erano relative alla campagna elettorale di alcuni candidati del Partito Democratico alle elezioni europee 2014, ha rappresentato che "dalle verifiche effettuate è emerso che il signor Di Stefano ha comunicato all´Associazione il proprio indirizzo e-mail partecipando ad un sondaggio anonimo online, acconsentendo espressamente al trattamento dei dati rilasciati (nella specie solo l´indirizzo e-mail) che prevedeva anche l´invio di comunicazioni" ed ha precisato che "nel disclaimer era chiaramente indicato il soggetto giuridico al quale rivolgersi per qualsivoglia richiesta relativa al trattamento dei dati, così come per la cancellazione dei dati stessi, cioè l´Associazione People, ora Possibile, con sede in Milano (…)"; il titolare del trattamento ha inoltre dichiarato che "non appena venuta a conoscenza  del problema l´Associazione ha dato corso alle più opportune verifiche confermando allo stato l´avvenuta cancellazione dell´indirizzo e-mail" dell´interessato "da ogni banca dati in capo all´Associazione";

VISTE le note del 20 novembre 2014 e del 10 dicembre 2014 con cui il ricorrente, nel prendere atto del riscontro ricevuto, ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto innanzi al Garante;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, tenuto conto della volontà manifestata dal ricorrente di rinunciare al ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE  la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ,con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia