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Provvedimento del 22 gennaio 2015 [3813659]

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[doc. web n. 3813659]

Provvedimento del 22 gennaio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 22 del 15 gennaio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 13 ottobre 2014 nei confronti di Ge.Ri. Gestione Rischi S.r.l., con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Diego Verona, nel lamentare di avere ricevuto dalla predetta società, nell´ambito di un´attività di recupero crediti svolta per conto di altra società, diversi solleciti di pagamento - tramite lettera, telefonate o anche a mezzo sms sul proprio numero di utenza mobile - con i quali le veniva intimato il pagamento del presunto debito e ciò nonostante fosse in corso il tentativo di conciliazione contrattuale dei servizi di telecomunicazione, ha ribadito le istanze previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), volte a conoscere l´origine dei dati personali che la riguardano, le finalità, le modalità e la logica applicata al loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento medesimo, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati; la ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 ottobre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota dell´11 dicembre 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta il 28 ottobre 2014 con cui la società resistente, nell´affermare di essere una società "operante nel settore della gestione e recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi", ha precisato di avere sottoscritto, nel caso di specie, un contratto con TeleTu S.p.A., oggi Vodafone Omnitel BV, avente ad oggetto il recupero delle somme dovute da parte della eventuale clientela morosa e di essere stata "nominata dalla propria committente, nell´ambito dei summenzionati accordi contrattuali, quale responsabile del trattamento"; la resistente inoltre, nel rilevare che il proprio compito è "semplicemente di domandare il pagamento delle somme dovute ai debitori che, di volta in volta, vengono all´uopo indicati dal creditore (…)" senza "alcun potere di valutazione in ordine all´esigibilità dei crediti affidati né alla fondatezza degli eventuali reclami provenienti dalle parti debitrici", ha affermato che, nel caso di specie, "evidentemente per un disguido nella comunicazione delle informazioni tra titolare e responsabile del trattamento, è stata affidata una pratica a nome dell´interessata, senza che fosse trasferita alcuna indicazione in merito alla procedura conciliativa in corso"; la resistente ha quindi fornito riscontro alle diverse istanze dell´interessata, precisando che, a seguito della segnalazione della ricorrente, "decorso un breve lasso di tempo necessario per compiere le opportune verifiche con la propria committente, Ge.Ri. S.r.l. ha cessato ogni attività di sollecito, restituendo l´incarico ricevuto poiché ineseguibile. Non vi sono più, pertanto, ragioni di trattamento delle informazioni dell´interessata da parte della scrivente la quale, di conseguenza, si asterrà da qualsiasi tentativo di contatto";

VISTA la nota del 31 ottobre 2014 con cui la ricorrente, nell´eccepire "la carenza di legittimazione del Sig. (…) (asserito procuratore) a rappresentare nel presente procedimento la controparte Ge.Ri. S.r.l.", ha affermato che " il disguido invocato dalla resistente è assolutamente falso perché già nel fax del 5 settembre u.s. era stato chiarito il tutto (…)" e tuttavia "le chiamate non si sono mai interrotte, gli sms hanno continuato ad arrivare e così le lettere, fino a quando attraverso apposito software la ricorrente ha bloccato le chiamate e i messaggi sms provenienti da Ge.Ri"; nella medesima nota la ricorrente si è quindi opposta all´ulteriore trattamento dei propri dati, chiedendone altresì la cancellazione;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149  comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle istanze dell´interessata, seppure solo nel corso del procedimento;

RITENUTO che devono invece essere dichiarate inammissibili le richieste formulate dalla ricorrente nel corso del procedimento, non essendo state le stesse precedute dal relativo interpello preventivo, come previsto dall´art. 146 del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Ge.Ri. Gestione Rischi S.r.l. , nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Ge.Ri. Gestione Rischi S.r.l., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se la ricorrente risiede all´estero.

Roma,  15 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia