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Provvedimento del 15 gennaio 2015 [3813693]

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[doc. web n. 3813693]

Provvedimento del 15 gennaio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 23 del 15 gennaio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 14 ottobre 2014 nei confronti della Meliorbanca S.p.A., con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Michele Cardenà, non avendo ottenuto riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), ha ribadito le proprie richieste volte a ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che la riguardano contenuti nella documentazione relativa al contratto di mutuo stipulato con l´istituto di credito resistente, con particolare riguardo "ai pagamenti effettuati con specificazione delle somme pagate a titolo di interessi, commissioni, penali di estinzione, imposte, assicurazioni, more ed ogni altra spesa o onere addebitato dall´aprile 2007 sino all´estinzione del contratto"; rilevato che con il medesimo atto la ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 ottobre 2014, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota dell´11 dicembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 28 ottobre 2014 con la quale la Banca Popolare dell´Emilia Romagna, nel fornire riscontro alle istanze della ricorrente in luogo di Meliorbanca S.p.A. che "nel novembre 2012 è stata fusa per incorporazione in Banca popolare dell´Emilia Romagna soc. coop.", ha precisato di non avere rinvenuto l´interpello preventivo inviato dalla ricorrente (presumibilmente a causa di "disguidi postali dovuti all´indicazione del vecchio destinatario") ed ha "trasmesso copia di tutta la documentazione reperita riguardante il mutuo ipotecario stipulato dalla ricorrente con la ex Meliorbanca in data 12/11/2004";

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro in merito alle richieste dell´interessata, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca popolare dell´Emilia Romagna soc. coop. nella misura di euro 200, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE  dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico della Banca popolare dell´Emilia Romagna soc. coop., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL  SEGRETARIO GENERALE
Busia