g-docweb-display Portlet

Attività giornalistica - Pubblicazione sulla stampa locale delle pubblicazioni di matrimonio - 17 febbraio 2000 [38969]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 [doc. web n. 38969]

Attività giornalistica - Pubblicazione sulla stampa locale delle pubblicazioni di matrimonio - 17 febbraio 2000

Le pubblicazioni matrimoniali affisse nell´albo pretorio comunale, possono essere visionate da chiunque ed eventualmente riportate anche da parte di organi di stampa.

Roma, 17 febbraio 2000

Sigg.ri …………….

OGGETTO: pubblicazione sulla stampa locale delle pubblicazioni di matrimonio

Con la nota indicata, si è ipotizzata una violazione della riservatezza in relazione alla pubblicazione della notizia inerente alla vostra intenzione di contrarre matrimonio, tratta dalle pubblicazioni di matrimonio affisse nell´albo pretorio comunale. Viene pertanto chiesto a questa Autorità un parere sulla legittimità del comportamento tenuto dal quotidiano, il quale non avrebbe tenuto conto della volontà di non vedere pubblicati i vostri nomi, manifestata al direttore della testata.

A tale proposito, va ricordato che la legge n. 675 non modifica espressamente la normativa relativa ai registri dello stato civile e alla disciplina degli atti anagrafici, né innova in materia di pubblicazioni di matrimonio, stabilendo però che la comunicazione e la diffusione da parte di soggetti pubblici a privati o enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento (art. 27, comma 3).

Il Garante si è già pronunciato in ordine alla possibilità per gli uffici comunali di comunicare agli organi di stampa i nominativi dei nati e dei deceduti, dichiarando illegittima (con i pareri che si allegano in copia), la prassi di fornire dati ed elenchi a terzi al di fuori delle modalità previste dalla disciplina dei registri dello stato civile e delle anagrafi della popolazione. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla normativa concernente le pubblicazioni matrimoniali.

Per quanto concerne gli uffici comunali, la diffusione dei dati mediante affissione all´albo pretorio delle pubblicazioni matrimoniali è lecita (e risponde anzi ad un obbligo di legge) anche dopo l´entrata in vigore della legge n. 675/1996, in quanto il citato art. 93 cod. civ. rappresenta una delle disposizioni che, ai sensi dell´art. 27, comma 3, legge n. 675, rende legittima la pubblicazione fatta, a cura dell´ufficiale dello stato civile, al fine di rendere nota la volontà dei nubendi di contrarre matrimonio e di consentire agli interessati di manifestare eventuali opposizioni.

Le pubblicazioni possono essere visionate da chiunque ed eventualmente riferite anche da parte di organi di stampa, ma non possono essere comunicate o diffuse da parte dell´ufficiale di stato civile al di fuori dei modi previsti dalla normativa in materia.

Per quanto attiene invece al trattamento dei dati contenuti nelle pubblicazioni a fini giornalistici, il quadro di riferimento è integrato dagli artt. 12, comma 1, lett. e), e 20, comma 1, lett. d) della legge n. 675/1996. Tali disposizioni permettono di divulgare i dati anche senza il consenso degli interessati, fermi restando i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché il codice di deontologia di cui all´art. 25 della medesima legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998.

In conclusione, si deve ritenere che la possibilità di raccogliere e di diffondere i dati estratti dalle pubblicazioni affisse all´albo pretorio, nell´esercizio della professione di giornalista e per il perseguimento delle relative finalità, non lede, di per se stessa, la sfera privata degli interessati.

La volontà da voi manifestata di impedire la pubblicazione dei dati non era, da sola, sufficiente a configurare un presupposto idoneo a precludere un trattamento di dati che era svolto nel rispetto del quadro normativo. L´esercizio del diritto di opposizione per motivi legittimi (art. 13, comma 1, lett. d, l. 675/1996), prevede che l´interessato debba esplicitare in concreto tali motivi, evidenziando chiaramente le ragioni personali ritenute meritevoli di specifica valutazione. Soltanto in caso di ingiustificata considerazione del diritto di opposizione esercitato motivatamente dall´interessato, è possibile ricorrere alla magistratura ordinaria, ovvero al Garante, per le forme di tutela previste dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

IL PRESIDENTE
Rodotà