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Giornalismo: richiesta di rettificazione dati personali - 19 aprile 1999 [39033]

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[doc. web n. 39033]

Giornalismo: richiesta di rettificazione dati personali - 19 aprile 1999

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 29 marzo 1999, presentato dalla interessata nei confronti del titolare del trattamento, nonché del direttore responsabile di un giornale quotidiano, e relativo alla richiesta di rettificazione dei dati personali formulata dalla ricorrente in data (...), ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e dell´art. 4 del codice di deontologia per l´attività giornalistica; rilevato che il ricorso è finalizzato, in particolare, ad ottenere che l´editore e il quotidiano indichino come "sig.ra x solo la sig.ra x, evitando la confusione sinora generata" dalla pubblicazione di alcuni articoli riferiti alla precedente moglie del coniuge della ricorrente, e a far pubblicare a loro spese sui quotidiani "... .." e "... .." notizie dell´avvenuta rettifica ai sensi dell´art. 13, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996, nonché, per estratto, l´emanando provvedimento che imponga la rettifica richiesta dei dati personali della sig.ra x;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. ..., del ..., con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento e il giornale quotidiano ad aderire spontaneamente alle richieste della ricorrente e ad informare con immediatezza il Garante in ordine alle determinazioni adottate;

VISTA la successiva nota inviata via fax in data 16 aprile, con la quale i procuratori dell´assistita, nel segnalare come non sia pervenuta a tale data, indicata dal Garante come termine di adempimento, alcuna comunicazione da parte del titolare del trattamento e del direttore del giornale quotidiano né sia "stata pubblicata ... la rettifica dei dati personali della ... .. assistita", formulano, altresì, la richiesta di essere ascoltati, anche in contraddittorio con la controparte;

VISTO il verbale di audizione in data (... ..) nel quale l´avv. ... .., in qualità di procuratore speciale dell´assistita: a) ha ribadito integralmente contenuti e conclusioni del ricorso; b) ha chiesto che le spese ed i diritti inerenti al ricorso siano posti integralmente a carico dei soccombenti; c) ha chiesto che si dia atto della mancata adesione all´invito e della mancata rettifica da parte dei titolari del trattamento; d) ha infine sottolineato che l´audizione non si è potuta svolgere in contraddittorio per l´assenza non motivata delle controparti;

CONSIDERATO che la ricorrente ha diritto di ottenere ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 un riscontro alla propria richiesta formulata il 16 marzo 1999;

RITENUTO che i comportamenti segnalati al Garante dalla ricorrente costituiscono una lesione del suo diritto all´identità personale, tutelato dall´art. 1 della legge n. 675/1996; rilevato che tale lesione consegue dalla pubblicazione di vari articoli, avvenuta dal (... ..) al (... ..), che (attraverso l´inesatto riferimento alla "Sig.a , o allo stato di coniugio ovvero mediante un inesatto utilizzo del cognome ...") attribuiscono alla ricorrente atti, iniziative e una diversa immagine relative, in realtà, alla Sig. ...; rilevato che tali inesattezze si sono registrate anche il ... e il ..., dopo il provvedimento d´urgenza del ... .. con il quale il Tribunale di Milano aveva inibito al titolare del trattamento di indicare in articoli di stampa la Sig.a ..., quale "... .." ovvero "... ..";

PRESO ATTO che alla data odierna non è pervenuto al Garante alcun riscontro all´invito ad aderire spontaneamente formulato in data ... .., né sono state inviate memorie o documenti;

RITENUTO congruo determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di lire 500.000, di cui lire 50.000 per diritti, considerati gli adempimenti della difesa della ricorrente connessi, in particolare, alla redazione e presentazione del ricorso e dei documenti inviati, nonché alla comparizione personale; ammontare che in relazione al merito deve essere posto a carico dei soccombenti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; visto, altresì, l´art. 37 della medesima legge;

VISTE le osservazioni in atti formulate dall´Ufficio ai sensi dell´art. 7, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 501/1998, con nota a firma del Segretario generale;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina alla R.C.S. Editori S.p.A. ed al direttore del quotidiano la cessazione del comportamento illegittimo;
indica ai medesimi soggetti ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, quale misura a tutela dei diritti dell´interessata, la rettifica dei dati personali che la riguardano registrati nelle banche dati o comunque trattati dal quotidiano, al fine di individuare correttamente con l´espressione "Sig.a ..." soltanto la ricorrente, anziché la sig.a ...;

b) ordina ai medesimi soggetti di attestare alla ricorrente entro il 20 maggio 1999, ai sensi dell´art. 13, comma 1, lett. c), n. 4 della legge n. 675/1996, che la rettifica è stata portata a conoscenza di coloro ai quali erano stati diffusi i dati in esame, attraverso la pubblicazione sul medesimo quotidiano, entro il 15 maggio 1999, di un apposito comunicato per informare i lettori che le notizie pubblicate dal quotidiano il ..., ... erroneamente riferite alla Sig.a ... non riguardano la Sig.a ...;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 500.000, di cui 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso, che pone a carico dei soccombenti.

Roma, 19 aprile 1999


IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli