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Dati sensibili: divulgazione da parte della polizia giudiziaria - 13 aprile 1999 [39077]

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 [doc. web. n. 39077]

Dati sensibili: divulgazione da parte della polizia giudiziaria - 13 aprile 1999

I princìpi di cui all´art. 9 della legge n. 675/96, impongono di trattare i dati in modo da rispettare i diritti degli interessati non recando loro un pregiudizio ingiustificato in relazione alle finalità perseguite.

Roma, 13 aprile 1999

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di ................

OGGETTO: Divulgazione da parte della polizia giudiziaria di dati relativi all´AIDS.

1. PREMESSA
Questa Autorità ha ricevuto diverse segnalazioni relative alla divulgazione di alcuni dati personali riguardanti una prostituta risultata sieropositiva nella provincia di ............

Tali dati (fotografia, dati anagrafici e ospedale di ricovero dell´interessata) sarebbero stati diffusi agli organi di informazione dalla locale polizia giudiziaria, con contestuale omunicazione alle questure di altre città dei nominativi delle persone che risultavano aver intrattenuto rapporti con l´interessata.

Le segnalazioni prospettavano, in modo particolare, la violazione della legge n. 135/1990 in materia di AIDS (e in particolare del relativo art. 5, comma 4, secondo cui gli operatori sanitari possono comunicare i "risultati di autorizzazioni diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV» di cui vengano a conoscenza nell´esercizio della loro professione "esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti"), nonché della legge n. 675/1996 sulla tutela dei dati personali.

Il Garante ha acquisito alcune informazioni da codesta procura della Repubblica, che ha confermato che:

a) nell´ambito di alcune indagini investigative relative ai delitti di favoreggiamento, di sfruttamento della prostituzione e di tentate lesioni gravissime in danno di un numero indeterminato di persone è emerso che la predetta prostituta era sieropositiva e che, "cosciente del suo stato, intratteneva abitualmente rapporti carnali senza profilattico con i suoi frequentatori";

b) per accertare la veridicità del fatto era stato richiesto al personale di polizia giudiziaria della questura di ...................... di acquisire le cartelle cliniche ed altra documentazione medica presso la a.u.s.l.;

c) "all´esito positivo della verifica, al fine di allertare tutti coloro che avevano avuto rapporti senza precauzione con la donna," si è ritenuto necessario autorizzare il predetto personale "a dare pubblicità agli atti investigativi necessari alla prosecuzione delle indagini, così da evitare, mediante diffusionedel dato relativo allo stato di salute della.................., che i reati venissero portati a conseguenze ulteriori (art. 5 c.p.p.)";

d) i fatti oggetto delle indagini sono stati successivamente ammessi dall´interessata durante una trasmissione televisiva del 19 febbraio 1998.

In relazione, poi, al trattamento dei dati personali, codesta procura ha fatto presente di essersi mossa "nel rispetto degli articoli 21 e 30 della legge 31/121/996, n. 675".

2. LA LEGGE N. 675/1996
La legge n. 675/1996 ha reso al momento applicabili solo alcune delle sue disposizioni ai trattamenti di dati personali svolti "per ragioni di giustizia, nell´ambito di uffici giudiziari´ o da soggetti pubblici per finalità "di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento" (art. 4, comma 1, lettere d) ed e)).

Non a caso la connessa legge n. 676 del 1996 ha delegato il Governo ad emanare in proposito alcune disposizioni integrative, al fine di disciplinare specificamente anche questi trattamenti sulla base degli opportuni adattamenti (art. 1, comma 1, lett. i)). Tali norme dovrebbero essere emanate entro il 31 luglio 1999, in attuazione dell´ulteriore delega contenuta nella recente legge n. 344/1998.

Alcune disposizioni della legge n. 675 sono però applicabili già oggi alle attività degli uffici giudiziari e della polizia giudiziaria (v. art. 4, comma 2). In particolare, come già ricordato dal Garante in precedenti provvedimenti (v., da ultimo, la segnalazione del 21 dicembre 1998, qui allegata), tali soggetti devono rispettare i principi previsti dall´art. 9 della legge n. 675/1996 in ordine alle modalità della raccolta e ai requisiti dei dati personali.

Fermo restando il rispetto di tali principi e delle altre disposizioni applicabili (artt. 7, 9, 15, 17, 18, 31, 32, comma 6 e 7, 34 e 36 della legge n. 675/1996), i trattamenti di dati per finalità giudiziarie o, comunque, di prevenzione dei reati non sono ancora disciplinati con sufficiente chiarezza da norme di legge che abbiano il livello di dettaglio previsto anche dall´art. 1, comma 1, lett. i) della legge n. 676.

I medesimi trattamenti, pertanto, rimangono al momento esclusi dall´applicazione delle altre disposizioni della legge n. 675 concernenti, ad esempio, il trattamento dei dati sensibili e, in particolare, relativi alla salute (artt. 22 e 23).

3. DISPOSIZIONI NON APPLICABILI NEL CASO DI SPECIE
Quanto riassunto nei precedenti paragrafi rende necessario precisare che alcune disposizioni (alle quali si è pure fatto riferimento nelle segnalazioni pervenute o nel pubblico dibattito che è scaturito sulla vicenda) non sono, in realtà, applicabili al caso in esame.

In particolare, oltre a quanto si dirà nel prosieguo relativamente agli artt. 114 e 329 c.p.p., si è constatato che non trovano diretta applicazione le seguenti disposizioni:

a) gli artt. 21, comma 4, lett. b) e 23, comma 4 della legge n. 675, che riguardano entrambi la diffusione di dati effettuata da soggetti ai quali la legge n. 675 si applica già oggi interamente (ad esempio, da strutture sanitarie) e non anche i casi in cui tale diffusione sia effettuata direttamente dalla polizia giudiziaria o dall´autorità giudiziaria;

b) le norme contenute nella legge n. 135/1990 in tema di A.I.D.S., che non riguardano anch´esse, direttamente, gli organi giudiziari o di polizia giudiziaria, essendo riferite più specificamente ai compiti e ai doveri in ambito sanitario e ad alcune tematiche relative al rapporto di lavoro;

c) l´art. 30 della legge n. 675, che riguarda l´istituzione del Garante.

Queste constatazioni devono essere però accompagnate una duplice considerazione:

La citata legge-delega n. 676/1996 indica infatti al legislatore delegato, nell´ambito dei propri principi e criteri direttivi, la necessità di individuare particolari cautele per i trattamenti di dati effettuati in ambito giudiziario e investigativo "che implichino maggiori rischi di un danno all´interessato" (v. il cit. art. 1, comma 1, lett. i), num. 5)), e tale principio reca un chiaro, benché implicito, riferimento anche ai dati di natura sensibile.

In secondo luogo, le disposizioni della legge n. 135/1990, pur non essendo direttamente applicabili al caso di specie, devono essere tenute in considerazione come precise linee di tendenza dell´ordinamento, nella parte in cui evidenziano l´esigenza di una particolare tutela per le informazioni inerenti ai casi di AIDS o di infezione da HIV.

4. I PRINCÌPI DI PERTINENZA E NON ECCEDENZA DEI DATI TRATTATI
In diverse occasioni (v., in particolare, il provvedimento del 22 ottobre 1998 sulle modalità di notificazione degli atti giudiziari e di altri atti, anch´esso allegato), il Garante ha sottolineato che la legge n. 675 "permette di "rileggere" la disciplina vigente in vari settori e di applicarla, alla luce dei princìpi da essa affermati, in modo da renderla compatibile con l´esigenza di salvaguardia della dignità e della riservatezza dei cittadini".

In questo quadro, si deve quindi ritenere che i princìpi sanciti dall´art. 9 della legge n. 675 sui requisiti dei dati personali (applicabili anche agli organi di polizia e all´autorità giudiziaria) obblighino già oggi i soggetti operanti nei diversi settori a conformare la propria attività di raccolta, elaborazione, utilizzazione, ecc. dei dati in modo da rispettare i diritti degli interessati e da non recare loro un pregiudizio ingiustificato in relazione alle finalità perseguite.

In particolare, nel caso di specie assumono diretta rilevanza i princìpi di pertinenza e di non eccedenza dei dati personali rispetto alle finalità per i quali essi sono raccolti o successivamente trattati (art. 9, comma 1, lett. d)).

Tali princìpi impongono di raccogliere e di trattare in varia forma, specie in caso di comunicazione e diffusione, le sole informazioni di carattere personale la cui utilizzazione sia, caso per caso, realmente giustificata dagli scopi perseguiti, selezionando i dati effettivamente pertinenti ed escludendo, contestualmente, i dati, le informazioni e le notizie il cui impiego ecceda quanto necessario per perseguire gli scopi medesimi.

Questa attenzione deve essere, poi, più accurata quando si trattano informazioni per le quali l´ordinamento prevede un particolare regime di tutela, quali, appunto, quelle relative all´AIDS o all´infezione da HIV, la cui ingiustificata circolazione può arrecare grave pregiudizio per la vita privata e la dignità personale degli interessati ed essere fonte per discriminazioni.

5. DIVULGAZIONE DI NOTIZIE ACQUISITE NELL´INDAGINE PENALE
Nelle notizie fornite al Garante, codesta procura ha inserito un succinto riferimento alla "pubblicità degli atti investigativi necessari alla prosecuzione delle indagini" curata dal dirigente della locale squadra mobile. Ciò ha posto l´interrogativo se la diffusione dei dati relativi alla prostituta sia stata disposta anche in applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale che permettono al pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, di derogare al divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto (stabilito dall´art. 114 c.p.p.) e di consentire con decreto motivato la pubblicazione di singoli atti o parti di essi "quando è necessario per la prosecuzione delle indagini" (art. 329 c.p.p.).

Il riferimento di codesta procura è però accompagnato dalla menzione della finalità perseguita

(evitare "che i reati venissero portati a conseguenze ulteriori"), mentre nessuna delle indicazioni fornite nella nota della procura permette di ritenere che la diffusione dell´immagine e delle generalità della prostituta sia stata disposta per esigenze di indagine.

È da osservare poi che gli artt. 114 e 329 c.p.p. non devono essere presi in considerazione nel presente provvedimento anche per un altro profilo, in quanto la diffusione dei dati alla quale si riferisconole segnalazioni pervenute sembra essersi concretizzata con la rivelazione di alcune notizie ai mezzi di informazione (che non è disciplinata dai predetti articoli) anziché con la pubblicazione di atti investigativi o del loro contenuto (regolata invece dalle predette disposizioni).

La nota di codesta procura, citando una non meglio, precisata "autorizzazione" a diffondere le predette notizie (data dalla procura stessa al dirigente della squadra mobile), ha posto poi un secondo interrogativo. Rimane infatti dubbio se la diffusione dei dati relativi alla prostituta sia il frutto di un atto d´iniziativa della polizia giudiziaria conforme alle direttive del p.m. o, invece, di un´attività disposta o delegata dall´autorità giudiziaria (art. 55, cornma 2, c.p.p.).

Tuttavia, questa circostanza non assume particolare rilevanza per l´applicazione dell´art. 9 della legge n. 675, essendo tale articolo applicabile indifferenziatamente all´una e all´altra delle ipotesi poc´anzi evidenziate (cfr. art. 4, comma 1, lettere d) ed e), legge n. 675/1996).

6. CONSEGUENZE DERIVANTI DAL REATO E UTILIZZAZIONE DEI DATI
Allo stato degli atti, deve darsi quindi per presupposto che la polizia giudiziaria abbia divulgato i dati per informare dell´accertata sieropositività della prostituta le persone che si erano sottoposte a rapporti a rischio con quest´ultima, allo scopo di evitare che i reati contestati venissero portati a conseguenze ulteriori (art. 55 c.p.p.).

Poiché gli elementi a disposizione inducono a ritenere che l´interessata non esercitasse più la prostituzione al momento della divulgazione dei dati, deve dedursi che la diffusione della sua immagine e delle sue generalità sia stata ritenuta doverosa per indurre le predette persone ad adottare le opportune cautele, anche in riferimento ai rapporti con altre persone, oppure a sottoporsi a spontanei accertamenti.

Deve al riguardo precisarsi che ai fini del presente provvedimento non assume concreta rilevanza il profilo relativo alla possibilità di applicare l´art. 55 c.p.p. per perseguire questa finalità. Conseguentemente, non occorre considerare il dibattito giurisprudenziale relativo al modo di applicazione del medesimo art. 55 (si discute infatti se per le funzioni indicate in tale articolo si possano utilizzare anche misure non tipizzate nel codice di procedura penale, come quella in esame, o se si debbano impiegare i soli strumenti previsti da altre norme del c.p.p.: sull´argomento, v. in particolare Cass. Sez. Un., 24 luglio 1991, n. 9; Sez. 11, 11 ottobre 1994, n. 3974; Sez. V, 17 gennaio 1991, n. 525).

Ciò premesso, va osservato che le finalità cui mirava la diffusione dei dati (che non sono poste in discussione in questa sede) potevano essere perseguite con pari efficacia, seguendo, in riferimento alla legge n. 675, modalità più rispettose dei princìpi di cui all´art. 9 di tale legge.

In particolare, poteva essere evitata la divulgazione dell´immagine e delle generalità della persona e la sua ingiustificata esposizione all´attenzione di tutti i mezzi di informazione, anche a livello nazionale e all´estero.

In altre parole, gli organi investigativi dovevano individuare modalità e procedure di informazione più selettive, basate ad esempio, come è avvenuto successivamente in casi analoghi, sulla divulgazione della notizia della sieropositività (e da altri elementi di identificazione indiretta) di una persona che si prostituiva abitualmente in una determinata zona, accompagnata, sempre a livello esemplificativo, dall´istituzione di numeri verdi o di altri servizi di informazione ed assistenza.

L´attenzione che doveva essere prestata ai princìpi di pertinenza e non eccedenza dei dati al momento della loro divulgazione, era tanto più necessaria se si considerano le garanzie sanate dalla legge n. 135/ 1990 e se si riflette sul fatto che, qualora gli organi investigativi non avessero divulgato direttamentei dati, ma avessero invitato i medici competenti a farlo, questi ultimi, nonostante l´invito, non avrebbero potuto adempiere alla richiesta di divulgare i dati identificativi dell´interessata, ostandovi un divieto di legge (v. il combinato disposto degli artt. 21, comma 4, 43, comma 2, della legge n. 675/1996 e 5, comma 4, della legge n. 135/1990).

Va osservato infine che non sono stati forniti elementi rispetto all´ipotizzata comunicazione alle questure di altre città dei nominativi delle persone che avrebbero intrattenuto rapporti con la prostituta.

Al riguardo, non può che segnalarsi la necessità che le comunicazioni e le successive utilizzazioni dei dati avvengano con modalità idonee ad assicurare la loro riservatezza e il rispetto dei princìpi sopraindicati.

7. CONCLUSIONI
In relazione a quanto sopra esposto, il Garante, visti gli artt. 9, comma 1, lett. d) e 31, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996, segnala alla questura di ........................... e alla procura della Repubblica presso il locale Tribunale la necessità di conformare i trattamenti di dati ai princìpi sopra evidenziati e, in particolare di evitare, anche in altri procedimenti, l´ingiustificata diffusione di dati personali relativi ai casi di AIDS e di infezione da HIV, nei termini indicati nel presente provvedimento.

IL PRESIDENTE