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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Iama Consulting s.r.l. - 22 gennaio 2015 [3925899]

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[doc. web n. 3925899]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Iama Consulting s.r.l. - 22 gennaio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 34 del 22 gennaio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che Il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 17869/78073 del 6 luglio 2012), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 25 settembre 2012 nei confronti di Iama Consulting s.r.l., P.Iva: 10732580153, con sede in Milano, via Victor Hugo n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato, tra l´altro, che la società effettua una raccolta di dati personali (indirizzo di posta elettronica) degli utenti che, tramite il sito web www.prezzirca.it richiedono informazioni sul costo delle polizze di responsabilità civile auto (RCA) utilizzando un form privo di informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 82 del 18 ottobre 2012 con cui è stata contestata, alla predetta società quale titolare del trattamento la violazione amministrativa, prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all´omessa informativa;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società, dopo aver ribadito di aver ottemperato agli innumerevoli obblighi previsti dal Codice, con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza di cui all´art. 33 del Codice, ha evidenziato la natura di pubblica utilità e gratuità del servizio erogato tramite il sito Internet in questione, accostandolo ad altri siti con le medesime caratteristiche, tra i quali quello dell´Automobile Club d´Italia (A.C.I.). A fronte di tale confronto è stato rilevato "(…) che se l´ACI non ha provveduto a fornire l´informativa, (…) ciò significhi che non sia necessario fornire detta informativa nel caso in cui il sito ovvero le operazioni che gli utenti possono compiere sul sito rivestano carattere di pubblica utilità". Inoltre, sono state motivate le ragioni per le quali ricorrerebbero i presupposti applicativi delle ipotesi di minore gravità di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Le argomentazioni sviluppate a dimostrazione dei molteplici adempimenti posti in essere dalla società in attuazione di quanto disciplinato dal Codice, non forniscono alcun elemento utile in ordine all´illecito contestato, mentre tali argomentazioni possono essere considerate in ordine alla valutazione della gravità della violazione in base a quanto previsto dall´´art. 11 della legge n. 689/1981. Riguardo la natura di pubblica utilità e gratuità del servizio erogato tramite il sito Internet www.prezzirca.it, si evidenzia come tali elementi non sostanzino alcuna esimente in ordine all´obbligo di rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice, senza che, peraltro, quanto asserito relativamente al sito Internet dell´ A.C.I. possa fornire qualche ulteriore elemento di valutazione;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice attraverso un form di raccolta dati presente sul sito web www.prezzirca.it;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Iama Consulting s.r.l., P.Iva: 10732580153, con sede in Milano, via Victor Hugo n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

L SEGRETARIO GENERALE
Busia