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Attività giornalistica - Dati e immagini relativi a soggetti anoressici - 20 giugno 2001 [39512]

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 [doc web n. 39512]

Attività giornalistica - Dati e immagini relativi a soggetti anoressici

Il giornalista che raccoglie dati personali presso una struttura sanitaria deve fornire un´adeguata informativa - tale da consentire ai malati interessati la piena comprensione delle finalità della raccolta delle informazioni e la loro destinazione ad un´ampia diffusione - tenendo conto del particolare contesto sanitario, delle condizioni psicofisiche degli interessati e della loro concreta capacità di esprimere una manifestazione di volontà realmente consapevole degli effetti derivanti dalla diffusione dei dati e delle immagini che li riguardano.
Cautele analoghe devono essere adottate nel caso in cui l´inchiesta sia realizzata con la collaborazione di una struttura sanitaria che si adoperi anch´essa per informare gli interessati e per raccogliere il loro consenso.


IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminata la segnalazione del prof. Fausto Manara, presentata nella qualità di Presidente della Società italiana per lo studio dei disturbi del comportamento in data 20 marzo 2001;

Visti gli atti d´ufficio;

Viste le osservazioni in atti formulate dall´Ufficio ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1 /2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

È stato chiesto al Garante di verificare la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali svolto dal settimanale "Specchio" in relazione alla pubblicazione sul n. 265 del 10 marzo 2001 di un´inchiesta giornalistica sull´anoressia intitolata "Mamma, non ho più fame".

L´Autorità ha chiesto notizie al Direttore responsabile del settimanale che le ha fornite allegando le dichiarazioni del giornalista autore dell´inchiesta e del direttore del centro di neurologia pediatrica dell´Università di Bologna, dove è stato realizzato il servizio.

L´inchiesta giornalistica si è conclusa con la pubblicazione sul predetto numero del settimanale di alcune fotografie di persone malate di anoressia, nonché di notizie e commenti su vicende personali e familiari delle stesse.

L´autore dell´inchiesta e il direttore del centro di neurologia pediatrica hanno attestato che le degenti maggiorenni sono state preventivamente informate sia dalla struttura sanitaria, sia dal giornalista, ed hanno espresso il proprio consenso a figurare nel servizio fotografico.

Hanno altresì dichiarato di aver utilizzato un nome di fantasia per una degente di minore età, evitando riferimenti specifici per prevenirne l´identificabilità. Dai successivi elementi forniti all´Autorità è poi emerso che la minore non appare tra le pazienti ritratte nelle fotografie pubblicate.

OSSERVA:

L´art. 25 della legge n. 675/1996 (come modificato dall´art. 12 del d.lg. n. 171/1998) prevede che il trattamento dei dati personali nell´esercizio della professione giornalistica debba rispettare anche le prescrizioni dell´apposito codice di deontologia pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 luglio 1998, nel quale sono tra l´altro specificate alcune cautele necessarie per rispettare il principio dell´essenzialità dell´informazione in relazione a fatti di interesse pubblico (artt. 12, comma 1, lett. e), 20, comma 1, lett. d), e 25 legge citata). La disciplina sulla protezione dei dati personali utilizzati a fini giornalistici prevede poi una tutela più elevata per il diritto alla riservatezza dei minori (tutela che il citato codice deontologico - art. 7 - sviluppa richiamando anche principi e limiti stabiliti dalla nota "Carta di Treviso"), nonché disposizioni specifiche per la tutela della dignità delle persone, in particolare di quelle malate - artt. 8 e 10 - e per la riservatezza di congiunti e di altri soggetti non interessati ai fatti - art. 5 -.

In base a tale quadro, il giornalista che raccoglie dati personali presso una struttura sanitaria e che informa le persone interessate nei modi previsti dall´art. 2 del citato codice deontologico, deve prescegliere opportune modalità che, in considerazione del particolare contesto sanitario, permettano ai malati interessati di comprendere appieno le finalità della raccolta delle informazioni e la loro destinazione ad un´ampia diffusione che può renderli riconoscibili (art. 2 cit.).

Le modalità indicate non sembrano essere state disattese nel caso di specie, considerata anche la circostanza - attestata dal direttore del centro di neurologia pediatrica - che alcuni malati, previamente informati, non hanno voluto prendere parte all´intervista.

Va peraltro osservato che cautele analoghe a quelle descritte devono essere adottate nel caso in cui - come quello in esame - l´inchiesta giornalistica sia realizzata con la collaborazione di una struttura sanitaria che, oltre ad autorizzare l´ingresso dei giornalisti nella struttura medesima, si adoperi per informare gli interessati e per raccogliere il loro consenso. Anche in questo caso, il consenso scritto e informato non può essere considerato come un adempimento meramente formale, dovendo essere basato su un´idonea informativa, tenendo conto delle condizioni psicofisiche degli interessati e della loro concreta capacità di esprimere una manifestazione di volontà realmente consapevole degli effetti derivanti dalla diffusione dei dati e delle immagini che li riguardano.

L´osservanza dei predetti principi e il rispetto della dignità delle persone malate risulta sussistere nel caso di specie, atteso che le fotografie e i commenti non sembrano evidenziare in senso negativo la figura dei malati.

Anche per questo ultimo profilo, non risultano, comunque, violazioni dei principi sopra richiamati.

Va in conclusione disposto non luogo a provvedere sulla segnalazione, dovendosi prendere altresì atto della dichiarazione del direttore del centro sul fatto che tra i soggetti ritratti nelle immagini pubblicate non figurano persone minori.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sulla segnalazione.

Roma, 20 giugno 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli