g-docweb-display Portlet

Attività giornalistica - Diritto di cronaca - 22 luglio 1998 [39813]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 39813]

Attività giornalistica - Diritto di cronaca - 22 luglio 1998

In applicazione del principio di correttezza sancito dall´art. 9 della legge n. 675, il Garante ha segnalato ai responsabili di una trasmissione televisiva che avrebbero dovuto astenersi dal diffondere immagini registrate all´insaputa dell´interessato o quanto meno avrebbero dovuto darne tempestiva notizia a quest´ultimo in modo da permettergli di esprimere il proprio punto di vista.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

OSSERVA:

Con nota ..., l´on. Franco Frattini ha segnalato, per le eventuali iniziative di competenza del Garante, la diffusione dei brani di una conversazione intercorsa con l´ing. Pierluigi Borghini, andata in onda il giorno precedente nel corso del programma televisivo "Striscia la notizia" .

L´on. Frattini ha fatto presente che la conversazione era stata registrata nella sala stampa del Ministero dell´interno prima del collegamento con il telegiornale "Studio Aperto" ed ha lamentato la diffusione in orari di grande ascolto di frasi ed apprezzamenti che, ha precisato, "evidentemente risentivano, quanto ai toni, della concitazione del momento e, ovviamente, anzitutto della natura riservata ed informale della conversazione" .

L´interessato ha quindi chiesto al Garante di valutare il caso anche alla luce dell´articolo 9, comma 1, lettera a), della legge n. 675/1996, secondo il quale i dati personali devono essere trattati "in modo lecito e secondo correttezza" , come previsto dalla Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d´Europa e dalla direttiva europea n. 95/46/CE.

La nota dell´on. Frattini si caratterizza come "segnalazione" anziché come ricorso, ed è stata quindi esaminata dal Garante ai sensi dell´art. 31, comma 1, lettera d), della legge n. 675/1996, al di fuori della più formale procedura di contraddittorio prevista per i ricorsi dall´art. 29 della medesima legge.

Il 31 dicembre 1997, il Garante ha richiesto alla rete televisiva "Canale 5" l´invio di una registrazione del programma, che è pervenuta il 9 gennaio 1998.

È stato quindi incardinato il procedimento e il successivo 5 maggio si è trasmessa copia della segnalazione alla società MEDIASET (in persona del dottor Fedele Confalonieri) e alla citata rete televisiva (in persona del dott. Maurizio Costanzo), con invito a presentare memorie e documenti e a formulare ogni considerazione ritenuta utile, anche per il tramite di un´audizione che si è poi tenuta, su richiesta di MEDIASET, il 26 maggio u.s.

In tale circostanza, il dott. Maurizio Costanzo ha ricostruito l´episodio secondo una diversa chiave di lettura basata anche sulla propria esperienza televisiva.

Il dott. Costanzo ha osservato che le interviste televisive iniziano, nella sostanza, con la collocazione del microfono, che è collegato con l´operatore (e può quindi registrare voci e conversazioni) anche in assenza di una diffusione in onda o sul luogo della registrazione, a prescindere, quindi, dalla diretta televisiva.

A giudizio del direttore di "Canale 5" , l´on. Frattini era consapevole sia della presenza del microfono e della telecamera (il che dimostrerebbe l´assenza di dolo da parte di chi ha curato la registrazione), sia del fenomeno dei c.d. "fuori onda" , che integrando una realtà giornalistica ormai consolidata presupporrebbe oggi una maggiore attenzione da parte di chi rilascia dichiarazioni televisive.

A giudizio del dott. Costanzo, l´interessato che abbia di fronte un microfono e una telecamera non dovrebbe poi stupirsi della registrazione di ciò che accade. Sussiste, poi, secondo il dott. Costanzo, un interesse del pubblico a conoscere le notizie che denotano una diversità tra le dichiarazioni "ufficiali" rilasciate dai politico nel corso di una trasmissione e le considerazioni da loro espresse "fuori onda" .

Nel corso della medesima audizione, l´avv. Prochilo ha poi aggiunto che l´onorevole Frattini è un "personaggio pubblico" che si è trovato in una sala stampa per rilasciare pubbliche dichiarazioni, in una situazione nella quale prevarrebbe l´interesse a conoscere tutti i profili che possono orientare il pubblico nel giudizio su tale persona e sulla coerenza della sua azione.

In aggiunta a queste deduzioni, la RTI-Reti televisive S.p.a. ha depositato in pari data una memoria scritta sul generale rapporto tra l´informazione e il diritto alla riservatezza. Tale memoria sottolinea anch´essa l´interesse pubblico alla conoscenza delle manifestazioni "non ufficiali" del pensiero dei rappresentanti politici, ritenute più "genuine" rispetto ad altre, interesse che andrebbe tutelato a prescindere dalle valutazioni di convenienza fatte di volta in volta dall´interessato.

La memoria si sofferma poi sulla connotazione satirica del programma "Striscia la notizia" e sulla circostanza che la satira si esprimerebbe oggi anche in forme diverse da quelle caricaturali, ovvero sulla base dell´"indiscrezione", attuata attraverso il "prelievo" di manifestazioni stravaganti o semplicemente non ufficiali del comportamento", diffusa inoltre in una forma dichiaratamente non obiettiva né imparziale, "realizzata o selezionata ad arte per provocare effetti umoristici "a spese" di un personaggio noto, mediante espressioni "da non prendere sul serio" . In altre parole, il programma "Striscia la notizia" renderebbe palese l´intento satirico perseguito e predisporrebbe il pubblico ad osservare quanto proposto in modo "indulgente" , con un intento di divertimento che escluderebbe peraltro ogni concreto pregiudizio agli interessati.

Apparendo esauriente l´istruttoria del caso, il Garante considera matura una decisione sulla base delle seguenti considerazioni.

La segnalazione dell´On. Frattini richiama in maniera appropriata il principio di correttezza sancito dall´art. 9, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996.

Occorre infatti circoscrivere l´oggetto della presente decisione al solo aspetto concernente la correttezza o meno della registrazione dei momenti antecedenti all´intervista dell´on. Frattini e della sua successiva diffusione nel corso del programma televisivo nonché dell´esplicita indicazione dello scopo della raccolta (art. 9, comma 1, lett. a) e b).

La presente decisione non riguarda l´aspetto attinente al diritto di informare il pubblico sulle opinioni che i rappresentanti politici esprimono anche attraverso dichiarazioni non "ufficiali" , né è in discussione la possibilità di inquadrare una trasmissione televisiva a sfondo satirico nell´ambito delle attività giornalistiche.

Così delimitato l´oggetto della decisione, appaiono egualmente necessarie alcune considerazioni sulla legge n. 675, la quale si applica anche all´attività giornalistica e ai mass media con alcuni adattamenti volti a contemperare i diritti della personalità con il diritto all´informazione.

I giornalisti e gli altri soggetti che curano la diffusione di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero, anche attraverso mezzi televisivi, possono raccogliere e divulgare dati, notizie ed informazioni personali anche senza il consenso degli interessati, rispettando peraltro i limiti che riguardano il diritto di cronaca (in particolare, il principio dell´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico) e che troveranno ulteriore specificazione nel codice di deontologia di cui all´art.25 della legge n. 675.

Il doveroso bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l´informazione operato dalla legge n. 675 (e perfezionato dal recente d.lg. n. 171 del 13 maggio 1998 che ha modificato l´art. 25 della legge) non prevede e non giustifica alcuna deroga a quanto previsto dalle disposizioni dell´art.9 sopra richiamate, secondo le quali il giornalista - al pari di ogni altro soggetto che utilizzi informazioni contenute anche su supporti audiovisivi- deve raccoglierle senza violenza o inganno e in un quadro di trasparenza.

Il dovere di "lealtà " si esplica principalmente nei confronti del soggetto al quale si riferiscono le notizie e le informazioni ed opera sin dal momento della loro raccolta.

Tale dovere caratterizza l´intera attività di "trattamento" delle informazioni e non viene meno al momento della loro divulgazione all´esterno.

L´art. 10 della legge lo sviluppa anzi in riferimento alla fase della raccolta, prevedendo che l´interessato debba essere informato su alcune circostanze e modalità dell´utilizzazione, dei dati e delle informazioni, anche al fine di non alterare la loro spontaneità e genuinità. Quest´ultima disposizione è applicabile anche al mondo dell´informazione con le particolari modalità che saranno previste dal citato codice di deontologia per l´attività giornalistica.

Pur non essendo rinvenibili elementi oggettivi che rivelino un intento di inganno, va tuttavia osservato che l´on. Frattini ha espresso alcune considerazioni riferite alle elezioni amministrative appena conclusesi nell´evidente convincimento di non essere oggetto di una registrazione. Malgrado il microfono fosse già predisposto, la spontaneità e il tenore delle sue dichiarazioni e il frequente sguardo verso la telecamera in attesa di un qualche segnale non lasciano dubbi sulla circostanza che l´interessato fosse convinto di esprimere alcune considerazioni "a caldo" in maniera confidenziale.

Questa convinzione meritava considerazione da parte dei responsabili della trasmissione, anche nel caso in cui la registrazione non fosse stata preordinata.

Si potrebbe osservare che le consuete modalità preparatorie di un´intervista o di una trasmissione televisiva, che possono comportare brevi registrazioni a fini di prova, potrebbero richiedere agli interessati una particolare prudenza.

Tuttavia, l´opportunità di una simile cautela non elimina la necessità che nei programmi radiotelevisivi si mantenga una correttezza di fondo anche in occasioni di tal genere.

Infatti, se deve ritenersi in contrasto con il principio di correttezza un comportamento che con inganno induca gli intervistati a dialogare o ad esprimere opinioni nella convinzione dell´assenza di una registrazione, deve considerarsi parimenti necessario garantire tale correttezza anche in caso di registrazioni accidentali o che non facciano parte di una prova di trasmissione. Qualora poi non sia concretamente possibile adoperarsi nei confronti dell´interessato al momento della registrazione (come può avvenire in caso di prove tecniche e registrazioni non intenzionali), la correttezza va assicurata nel prosieguo e in particolare nel caso in cui si intenda procedere alla diffusione.

Nel caso di specie, "Striscia la notizia" ha trasmesso contestualmente più registrazioni dello stesso genere riferite a diversi esponenti politici, al dichiarato scopo di dimostrare al pubblico "cosa pensano realmente i politici" dei partiti più importanti e come essi cambierebbero tono quando parlano in diretta. Anche se non vi è prova di una preordinazione a danno dell´on. Frattini, i responsabili della trasmissione, in applicazione del principio di correttezza che come si è detto riguarda anche le fasi successive alla raccolta delle notizie, avrebbero dovuto astenersi dal diffondere la registrazione, nonostante lo sfondo satirico nel quale essa è stata inserita, e quanto meno avrebbero dovuto darne tempestiva notizia all´interessato ponendolo nella condizione di esprimere tempestivamente il proprio punto di vista e, se del caso, di opporsi all´ulteriore trattamento.

Ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675, va quindi segnalata alla società MEDIA-SET, a "Canale 5" e alla RTI-Reti televisive S.p.a. la necessità di tener conto dei princìpi e di impartire, adeguate istruzioni per conformare ai medesimi princìpi i trattamenti di dati effettuati in relazione ai vari programmi.

Roma, 22 luglio 1998

IL PRESIDENTE