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Albi e ordini professionali - Pubblicità degli albi e conoscibilità degli atti relativi - 23 giugno 1998 [39901]

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[doc. web. n. 39901]

Albi e ordini professionali - Pubblicità degli albi e conoscibilità degli atti relativi - 23 giugno 1998

Il Garante conferma che la legge n. 675/1996 non ha modificato il regime di pubblicità previsto per i vari albi professionali.

 

Roma, 23 giugno 1998
Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali
Via Paisiello, 24
00198 Roma

OGGETTO: Quesiti concernenti la legge 31 dicembre 1996, n. 675

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in merito alla pubblicità dell´albo professionale dei ragionieri e periti commerciali si osserva che su tale questione il Garante ha già avuto modo di esprimersi in risposta a vari quesiti chiarendo che la legge n. 675 non ha modificato la disciplina legislativa relativa al regime di pubblicità degli albi e alla conoscibilità degli atti ad essi connessi (cfr. gli artt.12, comma 1, lett. c); 20, comma 1, lett. b); 28, comma 4, lett. f) e 43, comma 2, della legge n. 675/1996).

Il d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 sull´ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale dispone all´art. 29 che l´albo deve essere comunicato a cura del Consiglio dell´Ordine "al Ministero di grazia e giustizia, al Consiglio nazionale, ai Capi delle corti di appello, dei tribunali e delle preture del distretto nonché agli altri consigli dei collegi".

Come avviene per altri albi relativi a liberi professionisti, tale fonte normativa, pur non disciplinando espressamente né le forme di consultazione dell´albo presso l´Ordine, né l´invio di copie ad altri soggetti pubblici o privati, rende tuttavia possibile una diffusa conoscibilità dell´albo presso le amministrazioni destinatarie.

Come ricordato, il Garante ha già osservato che gli albi dei liberi professionisti sono ispirati per loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti all´albo.

Deve pertanto ritenersi che il d.P.R. n. 1068/1953 permetta all´Ordine di comunicare e di diffondere a privati e ad altri enti pubblici economici i dati personali contenuti nell´albo (art. 29 d.P.R. citato; art. 27, comma 3, legge n. 675/1996). Quindi, con riferimento all´art. 27, commi 2 e 3, della legge n. 675, non si ravvisano ostacoli alla consegna di un esemplare stampato ad altri enti pubblici o ad altri ordini provinciali, nonché alla comunicazione e diffusione a privati e ad enti pubblici economici dei dati personali contenuti nell´albo.

Si precisa peraltro che con i decreti delegati previsti dalla legge n. 676/1996 sarà introdotta una disciplina integrativa riferita all´utilizzazione dei dati provenienti da archivi e registri tenuti da pubbliche amministrazioni.

In merito al quesito relativo a quali dati possono essere inseriti nell´albo, si osserva poi che la disciplina di riferimento per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici va considerata nel quadro dell´art. 27 della legge n. 675/1996, il quale consente a tali soggetti di compiere le operazioni di trattamento solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti e senza il consenso dell´interessato.

Nel caso in esame, la norma di riferimento è individuabile nello stesso art. 29, comma 4, del d.P.R. citato, il quale, nell´individuare i dati da inserire nell´albo, non cita i numeri telefonici degli iscritti.

Può peraltro osservarsi che nulla vieta di inserire in un allegato facoltativo, su espressa richiesta di ciascun interessato, anche i numeri di telefono, di telefax o l´indirizzo di posta elettronica dei singoli professionisti.

Infine, come precisato già nel parere reso il 4 agosto 1997 al Sindacato autonomo dottori commercialisti, si ricorda che spetta a ciascun Ordine valutare se l´utilizzazione del targhettario relativo agli iscritti o la redazione di appositi elenchi anche automatizzati richiesti dal pubblico sia una forma opportuna e praticabile di comunicazione.

Il Garante resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
39901
Data
23/06/98

Argomenti


Tipologie

Quesiti di soggetti pubblici e privati