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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Artsana s.p.a. - 26 marzo 2015 [4000156]

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[doc. web n. 4000156]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Artsana s.p.a. - 26 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 185 del 26 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni (n. 23022/78073 datata 17 settembre 2012)  ex art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e su specifica delega di questa Autorità, ha svolto, nei confronti di Artsana s.p.a., P.Iva: 00227010139, con sede in Grandate (CO), via Saldarini Catelli n. 1, l´attività di controllo di cui al verbale di operazioni compiute datato 11 ottobre 2012; a seguito dell´ispezione è stato accertato che Artsana s.p.a. effettuava, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza composto da 30 telecamere che riprendevano il perimetro aziendale, omettendo di rendere un´idonea informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 del Codice e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO il verbale n. 93 del 19 novembre 2012 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, informandola della facoltà di effettuare, il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo speciale privacy  predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 21 dicembre 2012, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale la società evidenzia che l´informativa semplificata ai sensi dell´art.13 del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010, "(…) si trova immediatamente prima del raggio di azione delle telecamere (…)" e a circa tre metri dal logo indicante anche la ragione sociale della società. Con riferimento al rilievo inerente lo spazio vuoto relativo all´indicazione del titolare del trattamento, ha evidenziato come gli agenti atmosferici abbiano prodotto la scoloritura dell´indicazione di Artsana s.p.a., poiché il cartello recante l´informativa sarebbe stato affisso nel 2003 in un´area esterna;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Pur dando atto della presenza, al momento dell´attività di controllo della Guardia di finanza, di un cartello informativo relativo all´impianto di videosorveglianza, si rileva come lo stesso, risultando privo dell´indicazione del titolare del trattamento, non soddisfa i requisiti minimi previsti dal provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010. Quanto detto rileva anche con riferimento alle considerazioni afferenti l´ubicazione del cartello contenente l´informativa vicino il logo e l´indicazione della ragione sociale "a caratteri cubitali" di Artsana s.p.a. atteso che, all´interessato, devono essere fornite le informazioni attinenti allo specifico trattamento di dati personali che ci si accinge ad effettuare, non potendo essere rimesso allo stesso il compito di individuare la titolarità del trattamento, soprattutto se, come nel caso di specie, la videosorveglianza coinvolge aree esterne ai locali del titolare del trattamento;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) , omettendo di rendere un´idonea informativa di cui all´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE  la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Artsana s.p.a., P.Iva: 00227010139, con sede in Grandate (CO), via Saldarini Catelli n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1 del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 marzo 2015

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
CALIFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA