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Provvedimento a seguito di richieste di cancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamenti alle pagine web che contengono il nominativo dell'interessato - 16 aprile 2015 [4006340]

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[doc. web n. 4006340]

Provvedimento a seguito di richieste di cancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamenti alle pagine web che contengono il nominativo dell´interessato - 16 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 222 del 16 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice) e il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (allegato A.1 al Codice);

VISTA la segnalazione pervenuta a questa Autorità in data 11 febbraio 2015 con la quale il sig. XY ha chiesto la rimozione dai risultati del motore di ricerca Google dell´url http://...;

VISTA la nota dell´11 marzo con la quale l´Ufficio ha avviato il procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge 241 del 1990;

CONSIDERATO che l´articolo, rinvenibile tra l´elenco dei risultati generato da Google a seguito della ricerca effettuata a partire dal nome e cognome dell´interessato, dava conto di una serie di vicende nelle quali l´autore del blog era stato coinvolto in quanto giornalista in servizio presso una testata giornalistica dell´emittente ALTAITALIA TV, della quale il segnalante era KW;

VISTO che il segnalante ha specificato di essersi rivolto a Google Inc. il 10 gennaio 2015 per chiedere la rimozione dell´URL sopracitata sostenendo che questa riguardava un articolo contenente informazioni non aggiornate, private e sicuramente non di interesse pubblico;

VISTO che Google Inc. il 2 febbraio 2015 ha risposto ritenendo di non accogliere la richiesta di rimozione adducendo "che l´url includa informazioni pertinenti e aggiornate";

VISTO che il segnalante contesta la decisione di Google e richiede che l´URL in questione sia rimossa, ribadendo che i dati contenuti nel blog non sono pertinenti ed aggiornati e che non vi sia l´interesse del pubblico ad accedervi;

RILEVATO che i fatti cui si fa riferimento nella URL in questione si incentrano soprattutto sul rapporto professionale intercorso tra il segnalante e l´autore del blog e i dissidi che sarebbero occorsi durante quel rapporto, risultando pertanto, a prescindere dal loro eventuale carattere diffamatorio, privi di interesse pubblico e ormai non più attuali in quanto il segnalante non lavora da tempo in Altaitalia TV;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare fondata nel caso di specie la richiesta  manifestata dal segnalante di rimozione dai risultati del motore di ricerca, a partire dal nome del segnalante, dell´url sopra citata;

VISTI gli articoli 144, 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione amministrativa di cui all´articolo 162, comma 2-ter, del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

prescrive, ai sensi degli articoli 144, 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c),  del Codice,  a Google Inc., con sede in Mountain View, USA, la rimozione dai risultati del motore di ricerca a partire dal nome e cognome del segnalante della seguente url: http://....

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia