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Provvedimento a seguito di richieste di cancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamenti alle pagine web che contengono il nominativo dell'interessato - 16 aprile 2015 [4006473]

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[doc. web n. 4006473]

Provvedimento a seguito di richieste di cancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamenti alle pagine web che contengono il nominativo dell´interessato - 16 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 224 del16 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice) e il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (allegato A.1 al Codice);

VISTO la segnalazione pervenuta a questa Autorità in data 4 marzo 2015 con la quale l´avv. Filippo Maria Andreani, in nome e per conto del sig. XY, ha chiesto all´Autorità di intervenire, tramite "eliminazione" o in subordine "deindicizzazione" di alcune Url contenenti articoli di stampa, risalenti al 2013 e al 2014, concernenti la posizione del segnalante, che era stato indagato per vicende legate all´acquisizione di Banca Antonveneta s.p.a. da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena, della quale il medesimo era all´epoca KW;

VISTA la nota dell´11 marzo con la quale l´Ufficio ha avviato il procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge 241 del 1990;

VISTA la nota del 12 febbraio 2015, allegata alla segnalazione, con la quale l´avv. Filippo Maria Andreani ha chiesto a Google Inc. la deindicizzazione delle url sopracitate;

VISTO che, in particolare, il segnalante ha lamentato che le url indicate riportano notizie di una passata indagine penale, già chiusasi definitivamente nel 2013 per estraneità del dott. XY ai fatti oggetto del vaglio penale;

VISTA la nota del 16 febbraio 2015, allegata alla segnalazione, con la quale Google Inc. ha ritenuto di non accogliere la citata richiesta di deindicizzazione considerato che il ruolo del segnalante nella vita pubblica giustifica la continuazione dell´inserimento delle url in questione nei risultati di ricerca Google;

CONSIDERATO che dall´esame effettuato sulla documentazione acquisita nel corso del procedimento è emerso che le ragioni addotte dal segnalante non giustificano, nel caso in esame, la rimozione  degli articoli segnalati dal motore di ricerca Google in quanto le notizie pubblicate risultano essere di pubblico interesse, riguardando un recente noto caso giudiziario di rilevanza nazionale che ha interessato una delle principali banche italiane;

CONSIDERATO che il segnalante può chiedere l´aggiornamento, la rettificazione e l´integrazione dei dati che lo riguardano contenuti negli articoli oggetto di segnalazione rivolgendo direttamente nei confronti degli editori delle singole testate anche on line apposita istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice, corredata della documentazione necessaria a provare gli eventi e gli sviluppi successivi che hanno modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica;

VISTO l´art. 154, comma 1, lett. b), del Codice, in base al quale il Garante esamina i reclami e le segnalazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

non accoglie la richiesta avanzata dal segnalante.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia