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Provvedimento a seguito di richieste di cancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamenti alle pagine web che contengono il nominativo dell'interessato - 16 aprile 2015 [4006601]

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[doc. web n. 4006601]

Provvedimento a seguito di richieste di cancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamenti alle pagine web che contengono il nominativo dell´interessato - 16 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 225 del 16 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice) e il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (allegato A.1 al Codice);

VISTO il reclamo pervenuto a questa Autorità in data 21 gennaio 2015 con il quale l´avv. Enzo Cesare Monacelli, in nome e per conto del sig. XY, ha chiesto la rimozione dai risultati di ricerca del motore Google di alcune url contenenti articoli di stampa risalenti al 2003, concernenti una vicenda di cronaca in seguito alla quale il reclamante è stato condannato a cinque anni di reclusione per tentato omicidio;

VISTA la nota del 2 febbraio 2015 con la quale l´Ufficio ha avviato il procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge 241 del 1990;

VISTA la nota del  30 ottobre 2014, allegata al reclamo, con la quale il reclamante ha lamentato che gli articoli contenuti all´interno delle url citate "sono inesatti, fantasiosi, raccontati in modo folcloristico e romanzato, risalgono a 10 anni fa, non sono di pubblica utilità, non hanno la qualità della novità e nemmeno sono pertinenti a livello di informazioni offerte al pubblico"; e ne chiede a Google Inc. la rimozione;

VISTA la nota del 4 novembre 2014, allegata al reclamo, con la quale Google Inc. ha ritenuto di non accogliere la citata richiesta di rimozione;

CONSIDERATO che, a seguito dell´esame della documentazione agli atti, l´Ufficio ritiene che le ragioni addotte dal reclamante non giustificano, nel caso in esame, un intervento dell´Autorità, in quanto le notizie pubblicate risultano essere di pubblico interesse, riguardando un delitto particolarmente efferato e pertanto si ritiene sussistere l´interesse pubblico alla conoscibilità della notizia a prescindere dal decorso del tempo;

VISTO l´art. 154, comma 1, lett. b), del Codice, in base al quale il Garante esamina i reclami e le segnalazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

non accoglie la richiesta avanzata dal reclamante.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia