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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Regione Campania - 2 aprile 2015

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[doc. web n. 4014961]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Regione Campania - 2 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 205 del 2 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione, datata 13 marzo 2012, con cui veniva lamentata la modalità seguita da parte della Regione Campania nel notificare allo stesso, dipendente dell´Amministrazione, una comunicazione concernente un procedimento disciplinare che lo riguardava l´Unità lavoro pubblico e privato inviava una richiesta di informazioni alla Regione Campania, datata 27 aprile 2012 (prot. n. 11021/79510), diretta a ottenere ogni informazione utile alla valutazione del caso;

VISTA la nota di riscontro prot. n. 382975 del 18 maggio 2012 inoltrata dalla Regione Campania e pervenuta a questa Autorità il 28 maggio 2012;

VISTI i conseguenti rilievi formulati dal segnalante nelle successive deduzioni datate 1° giugno 2012, pervenute a questa Autorità in data 8 giugno 2012;

VISTA, altresì, l´ulteriore richiesta di informazioni, datata 1 agosto 2012 (prot. n. 20068/79510), formulata dal segretario generale, ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), con cui si rinnovava alla Regione Campania l´invito a fornire le informazioni e la documentazione richieste in ordine alla vicenda oggetto di segnalazione, relativamente agli aspetti non chiariti nella prima nota di riscontro, ricordando che, in caso di inottemperanza all´invito, sarebbe stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall´art. 164 del Codice;

CONSIDERATO che la suddetta richiesta di informazioni risulta regolarmente notificata in data 7 agosto 2012, mediante raccomandata, il cui avvisto di ricevimento è agli atti del fascicolo, e che tale richiesta non ha ricevuto riscontri;

VISTA la nota dell´Unità lavoro pubblico e privato del 17 settembre 2012,  con la quale si è accertato definitivamente la mancata risposta alla richiesta di informazioni di cui sopra;

VISTO il verbale n. 27598/79510 del 6 novembre 2012, notificato dalla Guardia di finanza in data 20 novembre 2012, con cui è stata contestata alla Regione Campania, C.F. 80011990639, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli (NA), Via S. Lucia n. 81, la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 18 gennaio 2013, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte rappresentando l´impossibilità di rispondere alla richiesta di informazioni in quanto "la richiesta, pur risultando notificata alla Regione Campania, non è mai pervenuta all´ufficio protocollo e pertanto non è stata inoltrata all´ufficio deputato al riscontro", ragione che ha indotto la parte a sporgere denuncia di smarrimento al Commissariato competente e sottolineando di aver agito in buona fede, chiede l´archiviazione del procedimento;

CONSIDERATO che le memorie difensive presentate non consentono l´archiviazione del procedimento in quanto dagli atti non emergono elementi idonei ad escludere la colpa;

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 157 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 164 del Codice nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

alla Regione Campania, C.F. 80011990639, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli (NA), Via S. Lucia n. 81, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia