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Provvedimento del 12 marzo 2015 [4015513]

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[doc. web n. 4015513]

Provvedimento del 12 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 155 del 12 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 4 dicembre 2014 nei confronti della Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con cui XY, in qualità di erede del defunto padre KW, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione degli stessi in forma intellegibile, con trasposizione su supporto cartaceo, riferiti ai rapporti intrattenuti negli ultimi dieci anni dal defunto con la citata Agenzia; ciò, con specifico riferimento ad agevolazioni fiscali e creditizie, richieste concessione carburante, erogazione di contributi regionali, nazionali e comunitari, contratti e fatture, domande di aiuto comunitario, mandati di pagamento, comunicazione di chiusura dell´attività; la ricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 dicembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 2 febbraio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 4 febbraio 2015 con cui la resistente ha dichiarato che, in relazione ai terreni di cui la ricorrente ha indicato fogli e particelle catastali, emerge  "dall´esame, peraltro, degli atti presentati da uno degli eredi HK al CAA cui risulta aver conferito mandato" che gli stessi sono stati dichiarati dal fratello della ricorrente, anche nelle domande presentate al CAA (Centro assistenza agricola), "non in qualità di erede comproprietario, ma in qualità di comodatario"; infatti, il fratello della ricorrente risulta aver stipulato già dall´anno 1999 alcuni contratti di comodato con i genitori per la conduzione delle particelle oggetto di controversia; rilevato che la resistente ha trasmesso alla ricorrente 6 contratti di concessione di fondo rustico in comodato d´uso gratuito in favore del fratello della stessa stipulati fra il 1999 e 2014 depositati in atti ed aventi ad oggetto le particelle in questione precisando, in riferimento al contratto stipulato in data 1° febbraio 2014 dalla stessa ricorrente dopo la morte del padre, che, essendo la data di scadenza da ricondurre al 30 settembre 2015 e non al 1° febbraio 2015, come invece sostenuto dalla ricorrente, allo stato il legittimo conduttore dei fondi rustici in questione risulta essere ancora il fratello della suddetta ; pertanto, la resistente ritiene di non poter fornire ulteriori dati avendo accertato che le particelle cui si riferisce la richiesta oggetto di ricorso risultano essere state condotte non dal de cuius ma dal fratello della ricorrente al quale si riferiscono tutti gli ulteriori dati richiesti, compresi quelli relativi ai pagamenti liquidati al medesimo;

VISTA la nota  del 16 febbraio 2015 con la quale la ricorrente ha dichiarato di aver già comunicato alla resistente le ragioni per le quali il contratto di comodato stipulato il 1° febbraio 2014 sarebbe irrimediabilmente scaduto il 31 gennaio 2015;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo la resistente fornito ,seppure nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico della Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico della Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 marzo 2015

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
CALIFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA