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Provvedimento del 12 marzo 2015 [4015790]

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[doc. web n. 4015790]

Provvedimento del 12 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 156 del 12 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 4 dicembre 2014 nei confronti dell´Ispettorato Provinciale dell´Agricoltura di Caltanissetta con cui XY, in qualità di erede del defunto padre XX, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 e 9 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione degli stessi in forma intellegibile, con trasposizione su supporto cartaceo, riferiti ai rapporti intrattenuti negli ultimi dieci anni dal defunto con la citata Agenzia; ciò, con specifico riferimento, tra l´altro, ad agevolazioni fiscali e creditizie, richieste concessione carburante, erogazione di contributi regionali, nazionali e comunitari, contratti e fatture, domande di aiuto comunitario, mandati di pagamento, comunicazione di chiusura dell´attività, diritto di reimpianto vigneto; la ricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 dicembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 30 gennaio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 9 dicembre 2014 con quale la resistente, nell´evidenziare che la richiesta formulata dalla ricorrente si riferisce a dati detenuti non solo dall´Ispettorato Provinciale dell´Agricoltura di Caltanissetta ma anche dall´ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), dalla Coldiretti e dal CAA (Centro assistenza agricola) di appartenenza, ciascuno in base alle proprie competenze, ha dichiarato di aver già fornito alla ricorrente i documenti di pertinenza dell´Ispettorato invitando contestualmente la medesima a visionare tutta la documentazione conservata dall´Ufficio al fine di individuare quella di suo interesse oltre quella già fornita;

VISTA la nota del 18 dicembre 2014 con la quale la ricorrente si è dichiarata insoddisfatta del riscontro ottenuto;

VISTA la nota del 21 gennaio 2015 con la quale la resistente ha innanzitutto precisato che il fascicolo aziendale relativo al de cuius è detenuto dal CAA di appartenenza con la documentazione di rito (ripartizione catastale, certificazioni catastali, mappali, eventuali contratti di comodato, dichiarazioni AGEA, numero macchine agricole); inoltre, la resistente ha dichiarato di aver emesso in data 17 novembre 2010 in favore del defunto il Nulla Osta per la concessione di un prestito di euro 29.345,87 (ad ammortamento quinquennale con l´abbuono del 40% del debito capitale) in virtù di due eventi calamitosi, e che il de cuius  avrebbe presentato in data 26 febbraio 2010 istanza di cancellazione REA per cessata attività autorizzando il cambio di attività in favore del fratello della ricorrente anche ai fini del citato Nulla Osta per la concessione del prestito; infine, a detta della resistente, il defunto, nelle varie richieste di agevolazione per concessione del carburante agricolo, dal 2004 avrebbe sempre presentato la stessa dotazione macchine e attrezzi agricoli (come risulta dal fascicolo U.M.A.);

VISTA la nota del 28 gennaio 2015 con la quale la ricorrente ha chiesto la trasposizione in forma cartacea dei dati menzionati dalla resistente nelle proprie note;

VISTA la replica  trasmessa in data 10 febbraio 2015 con la quale la resistente ha fornito alla ricorrente copia della documentazione richiesta;

VISTA l´ulteriore nota del  17 febbraio 2015 con la quale la ricorrente ha chiesto di ottenere altra  documentazione: in particolare, eventuali ulteriori documenti relativi al Nulla Osta dell´IPA di Caltanissetta per la concessione del citato prestito di euro 29.345,87 e alle richieste di concessione di carburante agricolo agevolato avanzate dal de cuius a partire dal 2004; la ricorrente ha poi chiesto la comunicazione di tutti i dati relativi ai vigneti intestati al de cuius , posto che l´Albo dei vigneti, gestito dalla Camera di commercio fino al 2010, è stato attualmente sostituito dallo Schedario dei vigneti di competenza degli Ispettorati Provinciali dell´Agricoltura;

VISTA la nota  datata 3 marzo 2015 con la quale la resistente ha dichiarato che il citato Nulla Osta ispettorale emesso in favore del de cuius "è stato trasmesso all´istituto di credito, unitamente alla domanda inziale di prestito" e che "eventuali altri documenti sono chiesti direttamente all´interessato da parte dell´istituto di credito stesso" precisando anche che copia del Nulla Osta e della relativa istanza di subentro in favore del fratello della ricorrente con tutti gli allegati sono già stati trasmessi alla medesima; la resistente ha poi fornito alla ricorrente le richieste di concessione di carburante agricolo agevolato esistenti presso i propri uffici per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 dove è riportata la ripartizione colturale e il carico delle macchine agricole; quanto infine allo Schedario dei vigneti, la resistente ha precisato che i fascicoli aziendali non vengono costituiti per ogni ditta ma solo per quelle che presentano istanze di qualunque tipo relative ai vigneti ribadendo che "presso questo Ispettorato negli ultimi dieci anni non risulta presentata nessuna richiesta a nome di YY per quanto riguarda l´estirpazione di vigneto e l´eventuale reimpianto e/o trasferimento" e che eventuali ulteriori informazioni potranno essere, se del caso, richieste alla Camera di Commercio che ha gestito l´Albo dei vigneti fino al 2010; la resistente ha infine sostenuto di aver dato pieno riscontro alle richieste della ricorrente trasmettendole tutta la documentazione di propria pertinenza, fornendole ogni altra informazione richiesta ed invitandola anche a recarsi presso i propri uffici per visionare eventuali ulteriori documenti ritenuti di suo interesse;

VISTA la nota del 5 marzo 2015 con la quale la ricorrente ha nuovamente dichiarato di ritenere insufficiente il riscontro fornito dalla controparte ed ha chiesto di ottenere la trasposizione in forma cartacea  dei dati contenuti in alcuni documenti citati nella documentazione fornita dalla resistente nel corso del procedimento;

RILEVATO che, allo stato della documentazione in atti, tenuto anche conto della genericità delle istanze di accesso formulate dalla ricorrente e considerata anche la copiosità della documentazione fornita dalla resistente sia prima che nel corso del procedimento, la resistente ha fornito un riscontro idoneo;

RITENUTO, alla luce di ciò, che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico dell´Ispettorato Provinciale dell´Agricoltura di Caltanissetta, nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico dell´Ispettorato Provinciale dell´Agricoltura di Caltanissetta, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 marzo 2015

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
BIANCHI CLERICI

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA