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Procedimento penale - Utilizzabilità di intercettazioni telefoniche a fini disciplinari - 27 giugno 2001 [40213]

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 [doc web n. 40213]

Procedimento penale - Utilizzabilità di intercettazioni telefoniche a fini disciplinari

L´art. 270, comma 1, del c.p.p., concernente l´inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche in determinati procedimenti penali, prevede una limitazione all´uso di tali elementi di prova solo in altri procedimenti penali disciplinati dal codice di rito. La stessa disposizione, invece, non preclude in linea generale l´utilizzazione dei medesimi risultati -se lecitamente acquisiti in base al codice- in procedimenti diversi da quello penale, come quello di tipo disciplinare. Tale comunicazione di dati personali da parte dell´autorità giudiziaria non viola l´art. 27, comma 2, l. n. 675/1996, considerato che ai trattamenti svolti da parte degli uffici giudiziari si applicano solo alcune disposizioni in materia di protezione dei dati personali, specificamente enumerate nell´art. 4, comma 2, della medesima legge, tra cui non figura art. 27.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY;

nei confronti di

Ministero dell´Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, attualmente vice questore aggiunto della Polizia di Stato, lamenta che il Dipartimento di pubblica sicurezza avrebbe acquisito e trattato dati personali in violazione delle disposizioni della legge n. 675. In particolare il Dipartimento avrebbe acquisito e utilizzerebbe, nell´ambito di un procedimento disciplinare in corso, copia dei verbali di riascolto e le trascrizioni delle conversazioni telefoniche effettuate sulle utenze telefoniche del ricorrente nel corso di un procedimento penale a carico di questi, conclusosi con un decreto di archiviazione da parte del competente giudice per le indagini preliminari.

A giudizio dell´interessato, i verbali contenenti i risultati delle citate intercettazioni telefoniche, ai sensi dell´art. 270, comma 1, del c.p.p., non potrebbero essere utilizzati nel procedimento disciplinare ancora in corso. Inoltre, l´utilizzo dei dati personali predetti sarebbe stato autorizzato dal Procuratore della Repubblica di Trapani "in apparente violazione dell´art. 27, comma 2, della legge n. 675".

Il ricorrente ha infine segnalato che le modalità della notifica della "contestazione degli addebiti" non sarebbero state rispettose del proprio diritto alla riservatezza in quanto il funzionario istruttore non avrebbe provveduto direttamente all´incombenza ed avrebbe delegato altra persona.

Con il ricorso si chiede che il Garante disponga dapprima il blocco dei dati "in atto trattati nel procedimento disciplinare" ed ordini successivamente la loro distruzione.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 4 giugno 2001 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il Ministero dell´interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, ha risposto dapprima con nota in data 5 giugno e, poi, con una memoria consegnata il 16 giugno successivo, precisando che:

  • non esisterebbe alcuna preclusione normativa all´utilizzo delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche nell´ambito di un procedimento disciplinare;
  • la comunicazione degli addebiti al ricorrente, affidata ad un collega dello stesso, sarebbe stata comunque effettuata nel rispetto del principio di buona amministrazione ed economicità degli atti amministrativi.

Le posizioni del ricorrente sono state ribadite nelle due successive note di replica datate 12 e 15 giugno 2001 con le quali lo stesso ha ribadito le richieste rivolte al Garante nell´atto introduttivo.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso non è fondato.

Il trattamento di dati personali del ricorrente effettuato nel caso di specie dal Dipartimento della pubblica sicurezza nell´ambito di un procedimento disciplinare non risulta svolgersi in violazione di legge e pertanto non trova giustificazione la richiesta dell´interessato di procedere al blocco ed alla successiva distruzione dei dati.

L´invocata disposizione di cui all´art. 270, comma 1, del c.p.p., concernente l´inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche in determinati procedimenti penali, prevede una limitazione all´uso di tali elementi di prova solo in altri procedimenti penali disciplinati dal codice di rito. La stessa disposizione, invece, non preclude in linea generale l´utilizzazione dei medesimi risultati - se lecitamente acquisiti - in procedimenti diversi da quello penale come quello di tipo disciplinare, nel quale i dati desunti dalle intercettazioni medesime possono valere quale indice di comportamenti valutabili sul piano, appunto, disciplinare, anche se, in ipotesi, i medesimi fatti non abbiano portato al riconoscimento di una responsabilità penale. Ciò con particolare riguardo ad ipotesi, come quella in questione, nella quale il procedimento disciplinare mira a definire la compatibilità, con i compiti, le responsabilità ed il prestigio di un funzionario della Polizia di Stato, delle frequentazioni dallo stesso a vario titolo intrattenute, in particolare con persone pregiudicate, nel medesimo ambito territoriale nel quale il funzionario stesso presta servizio.

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta poi un´espressa richiesta del questore di Trapani volta ad ottenere, per i citati fini di tipo disciplinare, la documentazione in questione. A tale richiesta ha fatto seguito, in data 20 aprile 2000, la relativa autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica di Trapani.

Non hanno fondamento, quindi, le censure del ricorrente riferite, appunto, a tale comunicazione di dati personali da parte dell´autorità giudiziaria, ritenuta essere in asserita violazione dell´art. 27, comma 2, della legge, considerato anche il fatto che ai trattamenti svolti da parte degli uffici giudiziari si applicano solo alcune disposizioni in materia di protezione dei dati personali, specificamente enumerate nell´art. 4, comma 2, della legge n. 675/1996, tra cui non figura l´invocato art. 27.

Va infine osservato che, dalla documentazione in atti, non sono emersi, per quanto concerne le modalità di trattamento dei dati personali dell´interessato nel corso del procedimento disciplinare, altri significativi profili di violazione della normativa in materia di protezione dei dati o della disciplina di riferimento di cui al d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, concernente le sanzioni disciplinari relative al personale della Polizia di Stato.

Il Garante rileva tuttavia la necessità di approfondire, di propria iniziativa e nell´ambito di un autonomo procedimento, alcuni aspetti relativi alle modalità, osservate in termini più generali, per la preposizione degli incaricati del trattamento.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.

Roma, 27 giugno 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli