g-docweb-display Portlet

Procedimento relativo ai ricorsi - Riscontro incompleto del titolare all'invito ad aderire del Garante - 27 dicembre 2001 [40225]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 [doc. web n. 40225]

Procedimento relativo ai ricorsi - Riscontro incompleto del titolare all´invito ad aderire del Garante - 27 dicembre 2001

Il riscontro incompleto, da parte del titolare del trattamento, all´invito del Garante ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato determina l´accoglimento parziale del ricorso.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti

del Comune di Maniago (PN) e dell´Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" - Consultorio familiare, sede di Spilimbergo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dr. Mauro Paissan;

PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta di accesso ai propri dati personali, formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, proposta nei confronti del Comune di Maniago e dell´Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" Consultorio familiare, sede di Spilimbergo.

Il ricorrente, parte in un procedimento civile di separazione, ha chiesto ai predetti titolari del trattamento la comunicazione di alcuni dati personali che lo riguardano raccolti in riferimento ad una indagine "relativa ai rapporti della figlia minore ... con i genitori", disposta dal Tribunale di Pordenone.

Nel ricorso presentato a questa Autorità il ricorrente ha poi affermato, sulla base di una corrispondenza intercorsa tra il predetto Tribunale, l´Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", ed il Comune di Maniago, che le due pubbliche amministrazioni titolari del trattamento deterrebbero suoi dati personali anche di "tipo valutativo".

2. A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la menzionata Azienda per i servizi sanitari ha fornito all´interessato copia di atti in proprio possesso, affermando di non detenere "alcun elemento di giudizio" riferito all´interessato. Ha fornito poi spiegazioni in relazione ai rapporti con il competente servizio sociale del Comune di Maniago che avrebbero "riguardato la metodologia di intervento e non un passaggio di informazioni o valutazioni sulle persone in causa".

Il Comune di Maniago, Area socio assistenziale, ha risposto fornendo all´interessato:

a) copia della relazione inviata al Tribunale di Pordenone;
b) copia delle registrazioni di colloqui intercorsi tra l´interessato ed una assistente sociale;
c) copia della memoria di incontri intercorsi tra l´interessato ed una assistente sociale che ha svolto tali funzioni in precedenza.

Il Comune ha infine precisato le date nelle quali l´interessato avrebbe avuto contatti con il competente servizio sociale.

3. Il ricorrente, con propria memoria in data 16 dicembre 2001, ha comunicato di aver ottenuto da parte dell´Azienda per i servizi sanitari un riscontro idoneo a soddisfare le proprie richieste.

Il ricorrente ritiene invece insoddisfacenti le risposte fornite dal Comune di Maniago. Dalla documentazione acquisita si evidenzierebbero infatti alcune incongruenze in talune delle dichiarazioni riportate nei giudizi formulati ed inoltre non sarebbero stati messi a disposizione tutti i dati personali, con particolare riferimento ad alcuni "incontri" specificamente indicati.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

4. Il ricorso concerne il diritto di accesso ad una serie di dati personali relativi a un genitore detenuti da due pubbliche amministrazioni anche in relazione ad un provvedimento del tribunale volto ad accertare i rapporti esistenti con la figlia minore a seguito di una separazione.

Tali informazioni costituiscono "dati personali" in quanto possono fornire un insieme di elementi informativi, diretti e indiretti, sull´interessato, su situazioni di sofferenza e disagio e sul rapporto con altri eventi anche di tipo familiare.

5. Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, per quanto concerne le richieste avanzate nei confronti della menzionata Azienda per i servizi sanitari. Quest´ultima ha infatti fornito idoneo riscontro alle richieste dell´interessato inviando allo stesso i dati richiesti ed indicando inoltre le modalità seguite per corrispondere alle richieste avanzate dall´autorità giudiziaria.

6. Il ricorso deve essere invece parzialmente accolto per quanto riguarda le richieste dell´interessato volte ad accedere a tutti i dati personali che lo riguardano detenuti dal Comune di Maniago (richiesta formulata unitamente ad una richiesta di accesso agli atti e documenti amministrativi avanzata ai sensi della legge n. 241 del 1990).

Con nota pervenuta a questa Autorità il 7/12/2001 il Comune ha fornito un riscontro solo parziale alle richieste del ricorrente, inviando unicamente copia di una relazione predisposta in adempimento all´ordinanza del Tribunale di Pordenone, delle registrazioni dei colloqui intercorsi tra il ricorrente e l´assistente sociale del Comune ed, infine, "della memoria degli incontri spontanei intercorsi" tra l´interessato e un altro operatore. Non è stato invece fornito un riscontro integrale alla richiesta di accesso ai dati.

Lo stesso Comune, nell´illustrare le finalità e le modalità delle attività poste in essere dai servizi sociali ha ammesso di detenere anche altri documenti riferiti all´interessato, acquisiti dal Tribunale di Pordenone in relazione ad attività affidate al Comune.

In relazione ai dati personali dell´interessato contenuti in tali documenti il ricorso deve essere quindi accolto, dal momento che la richiesta originariamente formulata ai sensi dell´art. 13 era riferita al complesso dei dati personali del ricorrente.

Il predetto Comune, entro un termine che appare congruo fissare al 15 febbraio 2002, dovrà quindi integrare i riscontri già forniti, inviando copia all´interessato degli ulteriori dati personali allo stesso riferiti, contenuti anche negli atti cui il medesimo Comune ha fatto riferimento nella nota del 7 dicembre 2001. Sempre entro la medesima data del 15 febbraio 2002, il Comune dovrà altresì confermare di non disporre di altri dati personali oltre quelli già comunicati, con specifico riferimento a colloqui intervenuti il 20/6/2001 e il 5/09/2001.

Il complessivo ammontare delle spese sostenute dal ricorrente va determinato nella misura forfettaria di L. 400.000, di cui L. 50.000 per diritti di segreteria, tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso.

Considerata la mancanza di un tempestivo riscontro alla richiesta precedentemente avanzata dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675, tale ammontare è posto a carico per metà della Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" - Consultorio familiare, sede di Spilimbergo e, per l´altra metà del Comune di Maniago.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, per quanto riguarda la richiesta avanzata nei confronti dell´Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" - Consultorio familiare, sede di Spilimbergo;

b) accoglie parzialmente il ricorso, per quanto riguarda la richiesta avanzata nei confronti del Comune di Maniago, Servizio socio assistenziale, al quale ordina di comunicare all´interessato entro il 15 febbraio 2002 gli ulteriori dati allo stesso riferiti e di confermargli di non disporre di altri dati, nei termini di cui in motivazione; ordina, altresì, di dare conferma di tali adempimenti a questa Autorità entro la medesima data;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998 nella misura forfettaria di L. 400.000 di cui L. 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti posti a carico per metà della Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" - Consultorio familiare, sede di Spilimbergo e, per l´altra metà del Comune di Maniago, i quali dovranno liquidarli direttamente in favore del ricorrente.

Roma, 27 dicembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli