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Lavoro e previdenza sociale - Informazioni contenute in schede e note di qualifica predisposte dal datore di lavoro - 5 dicembre 2001 [40345]

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 [doc web n. 40345]

Lavoro e previdenza sociale - Informazioni contenute in schede e note di qualifica predisposte dal datore di lavoro - 5 dicembre 2001

Costituiscono dati personali le informazioni sul lavoratore annotate in schede, note di qualifica o altri documenti formati dal datore di lavoro, anche qualora essi siano inseriti in atti recanti giudizi e valutazioni sul dipendente al quale si riferiscono, e benché tali dati, cui il lavoratore ha diritto di accedere, non siano suscettibili di correzione o rettifica in quanto espressione del libero e soggettivo convincimento del valutatore.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dai Sigg.ri Claudio Giuseppe Bearzot, Bruno Blessano, Lorenzino Brumat, Valter Cattarinussi, Massimo De Sabbata, Biancamaria Di Giusto, Marco Fantini, Vincenzo Madonna, Carmen Moro, Paolo Paoluzzi, Luciana Pavan, Vincenzo Perrone, Enore Violino, Manuela Zilli nei confronti di Poste Italiane S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

1. Con ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, i ricorrenti lamentano di non aver ricevuto riscontro alle richieste volte ad ottenere copia di una scheda di valutazione compilata sul loro conto da Poste Italiane S.p.A., società di cui sono dipendenti.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, Poste Italiane S.p.A. ha inviato una memoria nella quale ha precisato che è in atto un processo di riorganizzazione e ristrutturazione delle varie strutture aziendali e che è stata a tal fine attivata una procedura volta ad acquisire notizie riguardanti i dipendenti interessati, al fine "di individuare le unità con elevata potenzialità e di accertare le esigenze formative del predetto personale".

La società ha opposto un diniego alle istanze di accesso presentate dagli interessati ritenendo che le schede in questione rappresentino "valutazioni soggettive del datore di lavoro e quindi riflessioni di colui che le esprime ed in quanto tali non avrebbero carattere …di dato personale."

L´azienda ritiene inoltre di dovere mantenere riservato il contenuto della documentazione, in quanto l´efficacia delle valutazioni comparative necessarie per garantire una gestione efficiente delle risorse umane in funzione degli obiettivi perseguiti si fonderebbe sulla loro riservatezza. La comunicazione dei dati personali contenuti nelle schede potrebbe altresì incidere negativamente sulle prerogative della società determinando una serie di modificazioni nei ruoli dei soggetti operanti nell´ambito dell´azienda.

Poste Italiane S.p.A. sostiene infine che la valutazione di un datore di lavoro, consistendo in una elaborazione del tutto personale, avrebbe carattere di soggettività e, pertanto, non rientrerebbe nel novero dei dati di carattere personale, potendosi altrimenti ledere il diritto alla libertà di pensiero del datore di lavoro.

Con memoria presentata in data 19 novembre 2001, i ricorrenti hanno però confermato le proprie richieste ribadendo il loro diritto di accedere in base alla legge n. 675/1996 ai dati personali contenuti nella scheda di valutazione richiesta, in quanto questa rappresenterebbe "il processo finale valutativo sulla base del quale l´azienda ha effettuato le scelte".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso concerne la richiesta di accesso a dati personali contenuti in una scheda di valutazione redatta dal datore di lavoro in riferimento a singoli lavoratori dipendenti.

3. L´art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 675/1996 definisce come dato personale "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica …" e ricomprende in tale ampia accezione ogni notizia, informazione o elemento che abbia un´efficacia informativa tale da fornire un contributo di conoscenza rispetto ad un soggetto interessato identificato o identificabile.

In base a tale specifica definizione legislativa devono essere considerate come "dato personale" tutte le informazioni di natura personale, anche se comprese in atti recanti giudizi e valutazioni e che contengano alcuni elementi distintivi del soggetto al quale si riferiscono, annotati in schede, note di qualifica e documenti dello stesso genere.

Tali elementi distintivi contribuiscono a comporre il quadro dei "dati" dell´interessato relativi alle attitudini, alle capacità, al rendimento e alle prospettive di impiego e carriera, possono confluire in un fascicolo personale e contribuiscono comunque a formare un quadro di riferimento del datore di lavoro avente precisi effetti sulla persona.

Nel caso specifico tali informazioni personali provengono anche da valutazioni che restano espressione del libero e soggettivo convincimento del "valutatore" benché, per effetto degli specifici diritti riconosciuti dalla legge n. 675/1996, non possano essere sottratti al diritto di accesso dell´interessato.

Quest´ultimo gode infatti in conformità alla normativa comunitaria contenuta nella direttiva n. 95/46/CE del 1995, già ampiamente attuata dalla citata legge, di un diritto soggettivo a conoscere le informazioni di carattere personale che lo riguardano, anche nei casi in cui tali dati personali non siano eventualmente suscettibili di correzione in quanto contenuti nell´ambito di un giudizio o di una valutazione.

Quindi, il diritto di accesso non limita in alcun modo l´invocato "diritto alla libertà di pensiero" del datore di lavoro, poiché il diritto dell´interessato a conoscere dati che lo riguardano non comporta di per sé il diritto ad ottenere una rettifica di dati personali riportati all´interno di valutazioni rimesse al discrezionale apprezzamento del datore di lavoro.

4. Ad integrazione della presente motivazione vanno pertanto richiamate le considerazioni di carattere giuridico sulle particolari caratteristiche dei dati personali contenuti in atti e documenti recanti valutazioni e giudizi formulati dal datore di lavoro, che in senso contrario a quanto sostenuto dal titolare del trattamento sono state formulate dal Garante in innumerevoli decisioni (v., in particolare, i provvedimenti del 7 e 14 marzo 2001 e del 10 ottobre 2001 in Bollettino n. 18, pagg. 15 e 32, e sul sito web del Garante www.garanteprivacy.it).

Poste Italiane S.p.A. dovrà pertanto consentire ai ricorrenti di accedere ai dati personali che li riguardano, anche di tipo valutativo, contenuti nelle schede di valutazione in questione, entro un termine che appare congruo fissare nel 28 febbraio 2002, dando conferma a questa Autorità entro la stessa data.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e ordina a Poste Italiane S.p.A. di consentire agli interessati di accedere entro il 28 febbraio 2002 ai dati personali agli stessi riferiti, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento.

Roma, 5 dicembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli