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Provvedimento del 26 marzo 2015 [4047225]

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[doc. web n. 4047225]

Provvedimento del 26 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 188 del 26 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 22 dicembre 2014 da XY (rappresentata e difesa dall´avv. Silvia Paoluzzi) nei confronti di Google e di Daniele Chieffi in qualità di autore di un blog (http://workingonweb.net), con il quale la ricorrente, in relazione al rinvenimento sul web, tramite il motore di ricerca gestito da Google digitando il proprio nome e cognome, di diversi articoli (tra cui un´intervista del 9 giugno 2013) pubblicati su numerosi siti internet e blog contenenti dati personali che la riguardano, ne ha chiesto la cancellazione dei dati stessi o, in subordine, la deindicizzazione degli url che la riguardano; ciò in quanto le notizie in essi riportate, per quanto attinenti alla sua attività di lavoro e di ex-blogger, risultano ormai "pregiudizievoli" oltre che "consistenti in una sovraesposizione multimediale con l´indicazione di esperienze e/o considerazioni che l´interessata desidera siano dimenticate in quanto non più attuali e di possibile ostacolo alla propria realizzazione professionale"; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 dicembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 13 febbraio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 12 gennaio 2015 con cui Google, nel comunicare di avere "bloccato i seguenti url (…)" precisando che "per l´applicazione dell´azione potrebbero occorrere diverse ore" e, comunque "questa azione non rimuoverà i contenuti in questione dal web", ha altresì indicato gli url per i quali ha "deciso di non prendere provvedimenti"; ciò in quanto si riferiscono ad un "recente articolo che appare rilevante per la vita lavorativa" della ricorrente e per il quale si ravvisa "un sostanziale interesse pubblico", trattandosi di "una analisi della sua opinione professionale in un´area di expertise che l´interessata stessa ha messo nella sfera pubblica, peraltro in tempi recenti";

VISTA la nota del  20 marzo 2015 con la quale Daniele Chieffi ha comunicato di avere provveduto a soddisfare tutte le richieste della ricorrente;

VISTE le note del 13 e 19 gennaio 2015 nonché l´ulteriore nota del 13 febbraio 2015 con le quali la ricorrente, nel dichiararsi "integralmente soddisfatta", ha ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

VISTA la nota del 17 febbraio 2015 con cui Google, nel sottolineare che nel corso del procedimento la ricorrente ha indicato un url che non "era mai stato oggetto di segnalazione prima del suo inserimento nella memoria del 19 gennaio 2015", ha confermato che "ad una ricerca effettuata in data odierna gli Urls in questione non  vengono più visualizzati tra i risultati di ricerca di Google" ed ha chiesto pertanto la compensazione delle spese;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo la ricorrente dichiarato di essere soddisfatta dei riscontri ottenuti, seppure solo nel corso del procedimento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, alla luce della peculiarità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia