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Provvedimento del 26 marzo 2015 [4047556]

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[doc. web n. 4047556]

Provvedimento del 26 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 192 del 26 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 23 dicembre 2014 nei confronti di Banca Mediolanum S.p.A. e Banca d´Italia con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Giulia Procino, a seguito dell´iscrizione delle proprie generalità nell´Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–CAI) istituito presso la Banca d´Italia  per aver emesso un assegno di euro 3.879,66 in assenza di autorizzazione, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") ha chiesto la cancellazione di tali dati sostenendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione circa il recesso da parte di Banca Mediolanum S.p.A. dal contratto di conto corrente e della revoca a operare sul medesimo conto; rilevato che il ricorrente ha sostenuto anche di aver provveduto a versare in contanti l´importo dell´assegno in questione al prenditore del titolo come da quietanza liberatoria autenticata in data 7 novembre 2014 e trasmessa alla banca trattaria; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 gennaio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 13 febbraio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 21 gennaio 2015 con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso la lettera di riscontro inviata già in data 19 dicembre 2014 in risposta all´interpello preventivo nella quale si confermava il corretto operato della banca; in particolare, la resistente ha sostenuto la liceità della segnalazione effettuata, dichiarando di aver esercitato, "in considerazione del non corretto utilizzo riscontrato", il diritto di recesso dal rapporto di conto corrente (su cui era tratto l´assegno in questione), nonché dai servizi connessi quali la convenzione di assegni, inviando la relativa comunicazione," con preavviso di 60 g. come sancito dall´art. 7 della sez. A- Condizioni generali di contratto contenuto all´interno delle norme di Banca Mediolanum", mediante lettera raccomandata a.r. in data 11 luglio 2014 presso" l´indirizzo di residenza del ricorrente censito nei propri archivi, lettera che non è stata ritirata ed è stata restituita al mittente per compiuta giacenza"; rilevato pertanto che alla data del 20 ottobre 2014 in cui è stato emesso l´assegno in questione il ricorrente, come ha ribadito la banca, non era più autorizzato ad emettere assegni; peraltro, poiché al momento della presentazione all´incasso del titolo, il conto corrente risultava anche privo della necessaria copertura, soltanto a fronte dell´avvenuto richiamo del titolo, "è stato possibile evitare il protesto ma, non anche l´iscrizione del suo nominativo presso la Centrale d´Allarme Interbancaria", avvenuta ai sensi dell´art. 1 della Legge n. 386/90 per emissione di assegni in difetto di autorizzazione cosicché la ricezione della quietanza liberatoria autenticata da parte del prenditore del titolo "è risultata ininfluente ai fini della predetta iscrizione";

VISTA la memoria depositata in data 28 gennaio 2015 con la quale la Banca d´Italia ha eccepito l´inammissibilità del ricorso proposto nei propri confronti rilevando che la disciplina dell´Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari (Centrale di allarme interbancaria – CAI) "pone a carico degli enti segnalanti la responsabilità dell´esattezza dei dati trasmessi e l´onere di provvedere alla rettifica o alla cancellazione di quelli presenti in archivio, nel caso in cui la segnalazione originaria fosse stata operata in difetto dei presupposti di legge" anche qualora vi sia un accertamento in tal senso ad opera dell´autorità giudiziaria o del Garante, escludendo con ciò in capo a sé, nonché alla società concessionaria responsabile del trattamento, la titolarità del potere di verificare la sussistenza dei requisiti di legittimità delle iscrizioni effettuate e richiamando, a tale riguardo, le modifiche intervenute nella disciplina di settore (in particolare il disposto di cui all´art. 5 comma 4 del regolamento del Governatore della Banca d´Italia del 29 gennaio 2002 come modificato dal successivo regolamento del 16 marzo 2005);

VISTA la nota  del 16 febbraio 2015 con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha fatto pervenire copia della comunicazione di recesso dal conto corrente inoltrata al ricorrente;

RITENUTO che il ricorso è ammissibile anche nei confronti della Banca d´Italia in quanto la stessa, ai sensi dell´art. 10-bis della legge n. 386 del 1990, riveste la qualità di titolare del trattamento dei dati in questione; rilevato che l´interessato, nei confronti di tali informazioni, ha il diritto non solo di accedere alle informazioni che lo riguardano contenute nell´Archivio CAI., ma anche di esercitare gli altri diritti previsti dall´art. 7 del Codice, come ribadito nell´art. 11 del d.m. n. 458 del 2001 recante il regolamento sul funzionamento del citato Archivio;

RILEVATO che il contestato inserimento dei dati del ricorrente nell´Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all´art. 10-bis della legge n. 386 del 1990 è avvenuto con modalità che non risultano, sulla base della documentazione in atti, aver violato le disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, anche in relazione alle istruzioni e circolari applicative della Banca d´Italia, avendo la banca trattaria l´obbligo di iscrivere nel citato Archivio il traente di un assegno emesso in difetto di autorizzazione;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare infondato il ricorso tenuto conto del fatto che il trattamento dei dati personali del ricorrente non risulta essere stato effettuato in violazione di legge;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia