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Procedimento relativo ai ricorsi - Estinzione del procedimento in caso di ricorso volto a conoscere i motivi di una comunicazione a terzi - 22 mag...

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 [doc web n. 40529]

Procedimento relativo ai ricorsi - Estinzione del procedimento in caso di ricorso volto a conoscere i motivi di una comunicazione a terzi

E´ possibile la rinuncia agli atti di un ricorso -nel caso di specie, volto a conoscere le motivazioni di una comunicazione di dati a terzi- e la presentazione di un successivo reclamo o segnalazione anche sui medesimi fatti già rappresentati.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.ra XY nei confronti di Banca di Roma S.p.A. e di Gabetti S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto a Banca di Roma S.p.A. e a Gabetti S.p.A. di essere informata delle motivazioni" della comunicazione a terzi dei propri dati personali.

In particolare l´interessata evidenzia nel ricorso che una filiale della Banca di Roma presso la quale ha contratto un mutuo per acquistare un appartamento avrebbe comunicato illegittimamente a Gabetti S.p.A. alcuni dati relativi alla propria situazione patrimoniale con riferimento al mancato pagamento di alcuni ratei del mutuo, danneggiandola così nella trattativa di compravendita. La ricorrente ha chiesto quindi la cessazione del trattamento dei dati personali a fini di informazione commerciale e l´adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni dal Garante.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, e della proroga del termine per adottare la decisione sul ricorso, le parti hanno sviluppato le proprie deduzioni anche nel corso dell´audizione tenutasi il 27 aprile 2001.

Con nota pervenuta il 14 maggio 2001 la ricorrente ha presentato da ultimo dichiarazione di rinuncia agli atti del ricorso, riservandosi di far valere i diritti dell´interessata nell´ambito di un distinto procedimento.

Banca di Roma e Gabetti S.p.A. sono state informate della rinuncia. Gabetti S.p.A. ha fatto pervenire entro il termine fissato del 21 maggio u.s. la propria adesione, mentre Banca di Roma S.p.A. non ha formulato nessuna osservazione in merito.

Va pertanto disposta l´estinzione del procedimento.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

dichiara estinto il procedimento.

Roma, 22 maggio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli