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Consenso - Comunicazione dei dati personali alla Centrale rischi della Banca d'Italia ' 17 ottobre 2001 [40907]

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[doc web n. 40907]


Consenso - Comunicazione dei dati personali alla Centrale rischi della Banca d´Italia

La comunicazione dei dati personali relativi all´indebitamento della clientela effettuata dagli intermediari finanziari alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia, in quanto dovuta per legge, non è sottoposta all´obbligo della preventiva acquisizione del consenso dei singoli interessati, cui è quindi preclusa la possibilità di ottenere la cancellazione dei dati in mancanza di un accertamento dell´illiceità, anche per altri profili, del trattamento.



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato dal sig. Biagio Aiesi nei confronti del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., in relazione al mancato riscontro all´istanza con la quale l´interessato aveva chiesto la cancellazione del proprio nominativo dal sistema informativo della Centrale rischi istituita presso la Banca d´Italia;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 10267 del 31 agosto 2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato comunicando allo stesso i dati richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTE le note di risposta in data 10 e 12 settembre 2001 con le quali il titolare del trattamento ha riscontrato le richieste dell´interessato, sostenendo che:

  • il ricorso sarebbe inammissibile in quanto non preceduto dall´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675;
    la segnalazione alla Centrale rischi della Banca d´Italia sarebbe stata effettuata "in conformità alla normativa specifica che obbliga tutti gli istituti di credito alla comunicazione, fra gli altri, di tutti i soggetti passati al contenzioso";
  • il predetto inserimento nella Centrale riguarderebbe una posizione debitoria sulla quale è da tempo in atto un contenzioso fra le parti, attualmente sottoposto all´esame dell´autorità giudiziaria ordinaria;

RITENUTO che la richiesta in data 28 giugno 2001, pur nella sua genericità e in mancanza di uno specifico riferimento all´art. 13 della legge n. 675/1996, reca comunque una richiesta di cancellazione dei dati e una sostanziale opposizione al loro ulteriore trattamento;

VISTA la nota n. 11130 con la quale l´Ufficio, preso atto dell´assenso delle parti, ha comunicato la proroga del termine per la trattazione del ricorso, richiedendo contestualmente al titolare del trattamento ulteriori elementi di valutazione con specifico riferimento all´inserimento dei dati del ricorrente nella banca dati della centrale rischi della Banca d´Italia;

VISTE le note di replica del titolare del trattamento e dell´interessato, rispettivamente in data 4 e 6 ottobre 2001, nonché le "istruzioni per gli intermediari partecipanti" alla citata centrale rischi ed il "foglio informativo" relativo al medesimo servizio;

PRESO ATTO che sulla base della predetta disciplina di riferimento la posizione di "sofferenza" di un cliente di un istituto di credito "deve comunque essere segnalata, a prescindere dall´importo del credito";

RITENUTO che, sulla base della documentazione in atti, il trattamento in oggetto svolto dal titolare del trattamento non risulta essersi svolto in maniera illecita, essendo derivato da una situazione di "sofferenza" in relazione ad un conto corrente bancario;

RILEVATO che sulla sussistenza del credito in questione, nonché sugli altri profili controversi tra le parti, è in atto un contenzioso sottoposto alla cognizione del giudice ordinario, all´esito del quale la richiesta di cancellazione dei dati potrà essere eventualmente ripresentata; considerato altresì che eventuali richieste di risarcimento del danno possono essere fatte valere solo dinanzi al giudice ordinario, non avendo la legge n. 675 attribuito competenze al riguardo a questa Autorità;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Mauro Paissan;


TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in questione.

Roma, 17 ottobre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli