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Soggetti pubblici - Illegittima la prassi di comunicare a terzi dati relativi ai registri dello stato civile - 29 maggio 1998 [41055]

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[doc. web n. 41055]

Soggetti pubblici - Illegittima la prassi di comunicare a terzi dati relativi ai registri dello stato civile - 29 maggio 1998

È illegittima la prassi di richiedere all´ufficiale di stato civile di redigere quotidianamente interi elenchi dei nati, nubendi o deceduti da pubblicare con assiduità.

Roma,

Al Sig. Sindaco
del Comune di Trieste

OGGETTO: Comunicazione alla stampa locale, ai fini della pubblicazione, dei nominativi relativi alle denunce giornaliere di nascita e di decesso, nonché dei richiedenti le pubblicazioni di matrimonio - quesito

Con lettera del 27 marzo u.s., codesto Comune ha segnalato che secondo una consolidata consuetudine locale gli uffici di stato civile preposti al ricevimento delle denunce relative alle nascite e ai decessi provvedono giornalmente ad inviare ai quotidiani locali gli elenchi riportanti i nomi e i cognomi dei nati e dei deceduti. Analoga comunicazione viene effettuata settimanalmente dall´ufficio che riceve le richieste di pubblicazioni di matrimonio, relativamente ai nomi e cognomi dei nubendi, e previa loro "autorizzazione".

Viene pertanto richiesto a questa Autorità se tale prassi sia da considerarsi legittima, a seguito dell´entrata in vigore della legge n. 675/1996.

A tale proposito, va osservato in via preliminare che la legge n. 675 non modifica espressamente la normativa relativa ai registri dello stato civile e alla disciplina degli atti anagrafici, né innova in materia di pubblicazioni di matrimonio, ma stabilisce che la comunicazione e la diffusione da parte di soggetti pubblici a privati o enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento (art. 27, comma 3).

In base a tale premessa il Garante, si è già pronunciato in ordine alla possibilità per gli uffici comunali di comunicare i nominativi dei nati e dei deceduti agli organi di stampa, dichiarando illegittima con il parere che si allega in copia, la prassi di fornire dati ed elenchi a terzi al di fuori delle modalità previste dalla disciplina dei registri dello stato civile e degli atti anagrafici o da altra normativa.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla disciplina concernente le pubblicazioni matrimoniali.

Gli articoli 93 e seguenti del codice civile, infatti, prevedono che la celebrazione del matrimonio sia preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell´ufficiale dello stato civile. Tale pubblicazione, che ha come fine quello di render nota la volontà dei nubendi di contrarre matrimonio e di consentire agli interessati di fare le eventuali opposizioni, consiste unicamente nell´affissione all´albo pretorio dei comuni di residenza dei futuri sposi per almeno otto giorni, comprendenti due domeniche successive.

Le pubblicazioni matrimoniali sono sicuramente pubbliche e come tali possono essere visionate da chiunque e eventualmente riferite sugli organi di stampa, ma non possono essere comunicate o diffuse da parte dell´ufficiale di stato civile al di fuori dei modi espressamente previsti dalla normativa in materia.

L´illegittimità della prassi di fornire elenchi nominativi agli organi di stampa diviene più evidente se questi elenchi (come nel caso riportato da codesto Comune) si riferiscono non già alle pubblicazioni effettuate, ma alle richieste di pubblicazione. Tali richieste, che a rigore possono anche non sfociare nell´effettiva pubblicazione qualora a ciò si opponga motivatamente l´ufficiale di stato civile (art. 98 cod. civ.), sono annotate sull´apposito registro per il quale valgono, in via generale, le norme stabilite dal codice civile e dal regio decreto n. 1238/1939 per i registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte.

Tali norme, come rilevato nel citato parere del 22 luglio 1997, non prevedono una libera consultabilità da parte dei privati.

A tale proposito è appena il caso di aggiungere che a nulla rileva l´autorizzazione alla diffusione di tali elenchi fornita dagli interessati, giacché la legge 675 esclude, in linea generale, ogni valore al consenso o ad altre equipollenti manifestazioni di volontà riferite al trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici.

Il Garante ha ben presente le finalità sottostanti alla consuetudine invalsa localmente, ma è parimenti consapevole che la consuetudine stessa non può contrastare con precise disposizioni di legge e di regolamento che non derivano dalla legge n. 675, ma sono precedenti e di consolidata applicazione.

Non va inoltre sottaciuto che l´indifferenziata divulgazione di dati relativi, ad esempio, alle nascite può ledere la legittima aspirazione al mantenimento del riserbo rispetto all´evento (si pensi alla nascita o a un decesso di cui si preferisca mantenere un riserbo).

A conferma di quanto sopra esposto, è opportuno citare alcuni punti della recente pronuncia n. 99 del 23 gennaio scorso del Consiglio di Stato, Sez. V. In essa l´Alto Consesso ha riconosciuto la pubblicità indiretta dei registri dello stato civile, che si attua attraverso la mediazione dell´ufficiale di stato civile il quale può rilasciare, caso per caso, atti riproduttivi parziali (estratti) o totali (copie) di quelli registrati e compiere sugli stessi, affidati alla sua custodia, le indagini domandate dai privati.

Il Consiglio di Stato ha poi, al tempo stesso, ritenuto illegittima la prassi che porti l´ufficiale di stato civile a diffondere sistematicamente, anche attraverso elenchi, dati riferiti ad una pluralità di soggetti.

Per completezza si riportano i passi più significativi di tale pronuncia: "Nessuna norma, di carattere generale o speciale, prevede, dunque, che il medesimo ufficiale di stato civile sia tenuto, quotidianamente, a redigere appositi elenchi di matrimoni, di nati e di defunti da porre a disposizione dei cittadini o di altri richiedenti comunque interessati.

Una cosa è la tenuta di registri dello stato civile, altra è l´elencazione di cui si tratta, che l´ordinamento non contempla e che assoggetterebbe l´ufficiale stesso ad un onere improprio, non compatibile con i suoi doveri d´ufficio.

La pubblicità dei registri dello stato civile implica, dunque, la facoltà per chiunque di accedervi, anche con le modalità di cui all´art. 5 del ripetuto d.P.R. n. 352 del 1992 o di estrarre copia di certificati o estratti.

Per contro, non poteva essere accordato il diritto di esigere dal medesimo ufficiale dello stato civile una precisa e quotidiana prestazione extra ordinem, in quanto certamente non rientrante nell´ambito dei suoi doveri d´ufficio, né materialmente riconducibile alle operazioni di semplice estrazione di copia dei documenti.

La richiesta di una prestazione aggiuntiva quale quella ora delineata non può essere neppure rivista, del resto, come strumentale, "al fine di assicurare la trasparenza dell´attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale", giusta l´art. 22 primo comma della legge n. 241 del 1990; essa comporterebbe, infatti, nell´interesse esclusivo del privato richiedente, un facere non previsto dall´ordinamento, che mal si concilierebbe con le stesse esigenze di trasparenza e imparzialità ora dette.

Deve, in conclusione, ritenersi che, nella specie, non sussistessero i requisiti per l´accesso così come richiesto dagli interessati; fermo, comunque, il loro diritto di accedere ai registri dello stato civile nelle forme consentite dalla legge e di pubblicarne i relativi dati nel rispetto, peraltro, della sopravvenuta disciplina di cui alla L. 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali".

In conclusione - a meno che il legislatore non intervenga a modificare l´attuale assetto normativo ‘mentre appare possibile la diffusione di singole notizie relative a nascite, morti o matrimoni acquisite caso per caso dall´ufficiale di stato civile (e non dall´ufficiale di anagrafe), non appare lecita la prassi di richiedere all´ufficiale di stato civile di redigere quotidianamente interi elenchi di nati, deceduti o nubendi da pubblicare con assiduità.
Il Garante resta a disposizione per ogni ulteriore precisazione al riguardo.

IL PRESIDENTE