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Provvedimento del 2 aprile 2015 [4138874]

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[doc. web n. 4138874]

Provvedimento del 2 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 214 del 2 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla  presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 31 dicembre 2014 nei confronti dell´Azienda sanitaria locale BT, con cui XY, rappresentata e difesa dall´avv. Rosa Loreta Santangelo, in qualità di erede del padre, deceduto il 22 aprile 2008 a distanza di pochi mesi dall´avvenuta stipula di un contratto di mantenimento vitalizio verso cessione di immobili in favore di altro erede, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ,Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di accedere ai dati personali riferiti al de cuius contenuti nella documentazione dallo stesso prodotta innanzi alla Commissione invalidi civili ai fini del riconoscimento della relativa invalidità e del successivo accompagnamento nonché nei verbali attinenti ai giudizi espressi dalle rispettive Commissioni giudicatrici; ciò in quanto l´interessata ha chiesto l´accertamento, in sede giudiziaria, della "validità del predetto contratto di mantenimento, paventandosi una concreta circonvenzione di incapace ai danni di entrambi gli anziani genitori e, in modo particolare, del de cuius"; la ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 gennaio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 27 febbraio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art.149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 19 gennaio 2015 con la quale il titolare del trattamento, nel rappresentare di avere già fornito riscontro all´interessata con la nota del 12 settembre 2014 (di cui ha allegato copia), ha ribadito di non poter aderire alla richiesta di accesso formulata  dall´interessata in quanto la stessa deve ritenersi rientrare "nelle ipotesi regolate dalla normativa sull´accesso ai documenti amministrativi"; la resistente ha quindi affermato che "da un attento esame della domanda si evince che la stessa non risulta in alcun modo riferita a documenti e/o atti amministrativi specificamente formati, prodotti e detenuti da questa Amministrazione" – dei quali non ha infatti "indicato con esattezza gli estremi" - ed avrebbe quindi "un fine meramente esplorativo";

VISTA la nota del 4 marzo 2015 con la quale la ricorrente, nel sottolineare il suo interesse ad accedere ai dati riferiti al de cuius al fine di far valere in giudizio i propri diritti di erede, ha richiamato la disposizione di cui all´art. 9 comma 3 del Codice che riconosce il diritto di accedere ai dati personali delle persone decedute a chiunque abbia "un interesse proprio, o agisca a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" nonché alcune decisioni dell´Autorità sulla questione in esame;

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione tra la richiesta di accesso a documenti amministrativi, effettuata ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 7 agosto 1990, che implica il diritto di prendere visione ed estrarre copia di atti e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione e le richieste, avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato, o ad altro soggetto che lo stesso abbia comunque diritto di conoscere in presenza dei presupposti indicati dalle norme del Codice, contenuti nei medesimi documenti;

RILEVATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali e che la ricorrente è legittimata ad accedere ai dati personali relativi al padre defunto ai sensi dell´art. 9 comma 3 del Codice che riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, anche a prescindere dallo status di erede, a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione"; rilevato infatti che la ricorrente  ha esercitato tale diritto, come dalla stessa dichiarato, al fine di disporre delle informazioni necessarie a sostenere le proprie ragioni in sede giudiziaria; rilevato infine che tale diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente all´interessata di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la sola comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente detenuti, estrapolati dai documenti o dagli altri supporti che li contengono ovvero -quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa secondo una valutazione che pertiene al titolare medesimo- la consegna in copia dei documenti, con l´omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale dell´interessato (cfr. art. 10 commi 4 e 5 del Codice);

RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare all´Azienda sanitaria locale BT di comunicare alla ricorrente, nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10 del Codice, l´accesso ai dati personali relativi al padre defunto contenuti nella documentazione dallo stesso prodotta innanzi alla Commissione invalidi civili ai fini del riconoscimento della relativa invalidità e del successivo accompagnamento nonché nei verbali delle rispettive Commissioni giudicatrici, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico dell´Azienda sanitaria locale BT, nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina all´Azienda sanitaria locale BT di comunicare alla ricorrente, nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10 del Codice, l´accesso ai dati personali relativi al de cuius contenuti nella documentazione dallo stesso prodotta innanzi alla Commissione invalidi civili ai fini del riconoscimento della relativa invalidità e del successivo accompagnamento nonché nei verbali delle rispettive Commissioni giudicatrici, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico dell´Azienda sanitaria locale BT, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel chiedere all´Azienda sanitaria locale BT, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia