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Newsletter 17 - 23 dicembre 2001

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Newsletter 17 - 23 dicembre 2001

 

  • Privacy e perizie neuropsichiatriche
  • Giovanni Buttarelli presidente dell’Autorità di Controllo Schengen
  • Il Garante tedesco critico sul controllo di Internet

 

Privacy e perizie neuropsichiatriche

Anche i disegni fatti da un minore durante una visita neuropsichiatrica, i test ai quali è stato sottoposto, le annotazioni del medico, contengono dati personali e sono quindi accessibili al genitore che ne faccia richiesta. Il diritto di accesso ai dati personali contenuti in questi documenti non può essere soddisfatto dal medico rendendo accessibile solo una perizia redatta sulla base di quegli stessi elementi.

Lo ha stabilito il Garante accogliendo parzialmente il ricorso di un genitore che si era rivolto, senza esito, ad un medico per ottenere i dati personali propri e della figlia raccolti nel corso di alcune visite neuropsichiatriche alle quali era stata sottoposta la minore. In particolare, il padre chiedeva la comunicazione di dati riferiti ad alcuni test che erano stati eseguiti, su incarico della madre della bambina, da un medico che, in qualità di consulente di parte, aveva poi depositato una "relazione medica" nel corso di un’udienza presso il giudice tutelare. Di fronte al diniego di comunicare quanto richiesto, l’interessato si era rivolto al Garante ritenendo che fosse stato leso il suo diritto a conoscere e a verificare l’esattezza dei dati in possesso del medico nonché il diritto all’identità personale, potendo nella relazione essergli stato attribuito un profilo inesatto.

Invitato dall’Autorità a fornire dei chiarimenti, il medico aveva fatto riferimento al possesso di "materiale grezzo" e aveva innanzitutto sostenuto che i test erano stati commentati nella perizia e che, a suo avviso, la natura di dato personale era attribuibile solo all’elaborato riportato nella perizia e non alla "verbalizzazione grezza" effettuata durante la somministrazione dei test.

Non ritenendosi soddisfatto, il ricorrente aveva ribadito che la sua richiesta non riguardava l’interpretazione dei test, ma unicamente la "cartella clinica" della minore, cioè i soli dati personali relativi a se stesso e alla figlia riportati sia negli stessi test sia in siglature, anamnesi, appunti e quant’altro raccolto nelle sedute.

Il Garante ha accolto la richiesta del genitore riconoscendogli il diritto di avere accesso a tutte le informazioni di carattere personale relative alla figlia e non solo a quelle riportate nella perizia. Dal disegno e dagli appunti, infatti, si possono evincere - ha precisato il Garante - un insieme di elementi informativi, diretti o indiretti, sugli interessati, su situazioni di sofferenza e disagio e sul rapporto con altri eventi anche di tipo familiare. La legge sulla privacy - ha ricordato l’Autorità - è applicabile a qualunque informazione personale relativa a soggetti identificati o identificabili, costituita anche da suoni o da immagini, come può essere quella riportata nel disegno della bambina, compresa l’informazione contenuta nell’ambito di dichiarazioni o altre forme di manifestazioni del pensiero.

Il medico dovrà dunque comunicare al ricorrente i dati di carattere personale non ancora comunicati, presenti nei test, negli appunti e in ogni altro tipo di documento contenente giudizi o valutazioni.

 

Giovanni Buttarelli presidente dell’Autorità di Controllo Schengen
(comunicato del 14 dicembre)

Il Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali, Giovanni Buttarelli, è stato nominato oggi a Bruxelles Presidente dell’Autorità di Controllo Schengen (ACC). Buttarelli, che succede al belga Bart De Schutter, è stato vicepresidente dell’ACC per due mandati.

L’Autorità è stata istituita per vigilare sulla corretta applicazione delle norme della Convenzione Schengen che prevedono intensi scambi di dati nel quadro della cooperazione di polizia e dell’assistenza giudiziaria in materia penale, nonché dei controlli alle frontiere, del rilascio di visti e della gestione delle domande di asilo.

L’Autorità europea riunisce i rappresentanti dei Garanti dei Paesi che fanno parte dell’Accordo di Schengen del 1985.

Vigila in particolare sul corretto funzionamento del Sistema d’Informazione Schengen, un archivio centralizzato situato a Strasburgo che ha corrispondenti banche dati nei singoli Paesi, in cui confluiscono informazioni riguardanti persone ricercate per l’arresto a fini di estradizione o segnalate, testimoni, persone e veicoli sottoposti ad una "sorveglianza discreta" o ad un controllo specifico, oggetti ricercati a fini di sequestro o di prova in procedimenti penali, banconote, ecc.

Le sezioni nazionali del Sistema sono poi sottoposte al controllo dell’autorità nazionale di protezione dei dati (in Italia, il Garante), per verificare che l’elaborazione e l’utilizzazione dei dati inseriti e scambiati rispetti i diritti delle persone interessate.

Il cambiamento al vertice dell’Autorità di Controllo Schengen, che rappresenta un ulteriore riconoscimento per l’Autorità italiana dopo la presidenza dei Garanti europei affidata a Stefano Rodotà, si colloca in un particolare momento per le problematiche Schengen, legate anche all’ingresso dei nuovi Paesi e allo sviluppo di un nuovo Sistema d’Informazione Schengen che soddisfi ancor meglio le esigenze e i diritti riconosciuti dalla Convenzione, anche in relazione alle crescenti richieste di utilizzazione del Sistema per finalità di prevenzione, accertamento e repressione di reati.

 

Il Garante tedesco critico sul controllo di Internet
(dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17 dicembre)

Il Garante federale per la protezione dei dati, Joachim Jacob, ha criticato l’inasprimento della sorveglianza su Internet e l’ampliamento delle possibilità per i servizi segreti di accedere all’Anagrafe centrale degli stranieri che sono previsti nel quadro del secondo Pacchetto anti-terrore approvato venerdì scorso. Jacob ha espresso critiche anche nei confronti dell’utilizzazione dell’archivio delle impronte digitali di quanti richiedono asilo ai fini del perseguimento di reati e di attività di prevenzione. Jacob ha valutato positivamente il fatto che nel corso del dibattito parlamentare si sia tenuto conto delle richieste avanzate dalle autorità per la protezione dei dati, in particolare la rigida limitazione delle richieste di informazione rivolte dai servizi di intelligence a banche, finanziarie o imprese di telecomunicazione. Ma avrebbe, tuttavia, preferito che i fornitori di servizi Internet non fossero costretti a fornire ai servizi segreti informazioni anche sulle attività successive di telecomunicazione e sull’utilizzazione successiva di servizi telematici. Pur non trattandosi di informazioni relative al contenuto delle conversazioni, secondo Jacob è comunque possibile ricavare moltissime informazioni attraverso i dati di connessione o di utilizzo. Jacob si è dichiarato contrario anche alla facoltà per i servizi segreti di avere accesso online all’Anagrafe centrale degli stranieri e alla futura utilizzazione dei dati identificativi dei richiedenti asilo, in particolare le impronte digitali, per scopi generali di procedura penale e di prevenzione. Il Garante federale ritiene comunque che il Pacchetto di misure pro-sicurezza rappresenti una soluzione di compromesso ragionevole: da un lato perché si tratta di norme a validità limitata (cinque anni), e dall’altro perché è prevista una verifica della loro efficacia da parte del Parlamento.

 

 NOTIZIARIO SETTIMANALE
ANNO V
WWW.GARANTEPRIVACY.IT

 

Numero 154

6 • 12 febbraio 2003