g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 13 maggio 2015 [4200770]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 4200770]

Provvedimento del 13 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 300 del 13 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 9 febbraio 2015 da XY nei confronti di Google Inc. e Google Italy S.r.l. con il quale la ricorrente, che dagli anni ´90 ha svolto regolarmente la sua professione di attrice fino a quando nel 2006 è stata eletta deputata e in tale attività politica è rimasta impegnata fino al 2013 quando ha ripreso la sua attività artistica,  in relazione al rinvenimento sul web, tramite il motore di ricerca gestito da Google digitando il proprio nome e cognome, di un numero "considerevole e spropositato" di articoli e post pubblicati tra il 2006 e il 2013 su diversi siti internet e  blog contenenti dati personali che la riguardano riferiti ad un cortometraggio realizzato nel 1999 per una delle produzioni del noto regista Tinto Brass, ha chiesto la "rimozione" ovvero la deindicizzazione dell´articolo (pubblicato il 1° febbraio 2013) e del video rinvenibili all´url www.... e di tutti gli altri risultati di ricerca che associano il proprio nominativo a "film hard", "porno", "erotico" o "hot"; ciò in quanto le notizie e le immagini in essi  riportate, relative al suo ruolo di attrice nel citato cortometraggio, sono state successivamente riprese "in maniera distorta" in occasione delle campagne elettorali del 2006 e del 2008 e soprattutto, con particolare accanimento, in quella del 2013 quando alcuni articoli hanno qualificato "impropriamente e diffamatoriamente" la ricorrente e il predetto cortometraggio come "porno, hard, erotico o hot" con evidente lesione della propria immagine personale e professionale; la ricorrente ha, in particolare, evidenziato come la permanenza sul web delle notizie in questione, peraltro riportate in modo gravemente offensivo, oltre a non trovare giustificazione sia perché risalenti a oltre quindici anni fa sia perché l´interessata "non riveste più un ruolo pubblico e non è quindi un soggetto che politicamente e socialmente debba vedere affievolito il proprio diritto alla riservatezza", non consente agli utenti di internet l´esatta ricostruzione della sua carriera artistica, "facendo apparire come attuale ciò che in realtà ha rappresentato un fatto ben circoscritto" e, soprattutto, "oscurando il proprio link www.... nonché altre notizie, interviste o articoli che riconducono alla sua professione di attrice (ripresa a far data dal 2013)";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 febbraio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 3 aprile 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 23 e 26 febbraio 2015, con cui Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri, Massimiliano Masnada e Marta Staccioli, nel precisare di avere fornito tempestivo riscontro alle richieste formulate dalla ricorrente il 17 dicembre 2014 con riferimento all´url www.... rappresentando alla stessa di non poter assumere provvedimenti al riguardo in quanto "l´articolo presenta informazioni attinenti a questioni di interesse pubblico", ha eccepito l´inammissibilità del presente ricorso "per indeterminatezza e genericità", in quanto nello stesso "non sono mai correttamente e/o specificamente individuate le pagine web che conterrebbero gli articoli oggetto di contestazione e anzi, le richieste ivi formulate, sono di rimuovere o deindicizzare tutti i risultati che associno il nome della ricorrente a film hard, porno, erotico o hot"; la resistente  ha infatti evidenziato come il "il servizio di motore di ricerca di Google, denominato Web Search, consente agli utenti di ricercare contenuti nella rete internet digitando uno o più termini di ricerca nella relativa stringa, ottenendo come risultato l´elenco delle pagine web esistenti, il cui contenuto risulti attinente alla/e parola/e chiave inserita come criterio di ricerca. Per la visualizzazione dei "risultati di ricerca" il motore di ricerca "raccoglie" e "aggrega" automaticamente informazioni già pubblicate sul web da terzi"; in tal senso quindi Google, "in qualità di motore di ricerca, si limita, attraverso software automatici che operano con intervalli di tempo regolari, ad eseguire una scansione e indicizzazione automatica delle pagine presenti in rete" indipendentemente quindi da "qualsivoglia obbligo di controllo preventivo dei contenuti delle pagine web indicizzate; né può intervenire per impedire, modificare o comunque alterare le informazioni ivi contenute a semplice richiesta di chi si asserisce leso in assenza di una pronuncia dell´autorità competente"; la resistente ha quindi precisato che, premesso quanto anzidetto, anche nel caso in cui come quello in esame, il motore di ricerca sia destinatario di una richiesta di rimozione nell´asserito esercizio del diritto all´oblio, "nel caso di specie, la mancata indicazione degli specifici URL degli articoli giornalistici della cui presenza on-line la ricorrente si duole (…) impedisce ogni eventuale intervento da parte di Google"; infatti,  le Linee-Guida pubblicate dal WP29 il 26 novembre 2014 "prevedono espressamente che il soggetto che intenda ottenere la rimozione di contenuti trasmessi o ospitati sui servizi di un Internet Service Provider deve indicare specificamente gli url rilevanti, in quanto il provider non è tenuto ad individuarli a seguito di segnalazioni generiche"; quanto, infine, all´invocato diritto all´oblio, Google, nel ribadire quanto già in precedenza rappresentato alla ricorrente ha affermato che nel caso in oggetto (e con riferimento all´unico articolo indicato specificamente dalla ricorrente  identificato all´url www....), sulla base dei princìpi esposti nella c.d. sentenza Costeja e dei criteri contenuti nelle citate Linee- Guida – che interpretano i  princìpi stabiliti dalla Corte di Giustizia europea alla luce del bilanciamento di interessi tra il diritto all´oblio e l´interesse del pubblico ad avere accesso alle informazioni in rete – non sussistono i presupposti per dare seguito all´istanza dell´interessata; ciò in quanto "tra i criteri indicati nelle Linee Guida rileva in primo luogo quello del ruolo dell´interessato nella vita pubblica. Sul punto i Garanti europei si sono espressi indicando, quale regola generale, la necessità di proteggere il pubblico da condotte professionali o pubbliche improprie", chiarendo peraltro, solo a titolo di esempio, che "politici, alti funzionari pubblici, uomini di affari e professionisti (iscritti agli albi) possono essere solitamente considerati come coloro che svolgono un ruolo nella vita pubblica"; più dettagliatamente, osserva la resistente, il WP 29, nel precisare ciò che costituisce "ruolo pubblico", rinvia alla sentenza della Corte Europea dei diritti umani nel caso von Hannover v. Germany del 2012 secondo cui "mentre un individuo privato sconosciuto al pubblico può pretendere particolare protezione del suo diritto alla privacy, lo stesso non vale per i personaggi pubblici (…)."; in tal senso si era peraltro espressa, in precedenza, la stessa Corte di Cassazione precisando che "il diritto dell´interessato a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate, trova limite nel diritto di cronaca ogni qualvolta "sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l´attualità" (sentenza n. 16111/2013); la resistente ha quindi ribadito di non poter accogliere la richiesta di deindicizzazione formulata dall´interessata in quanto le notizie cui la stessa si riferisce "sono di interesse pubblico, sia per la sua posizione politica ricoperta fino a poco tempo fa nonché per la sua professione di attrice, attualmente ripresa e rispetto alla quale la notizia riveste anche carattere di rinnovata attualità";

VISTO il verbale dell´audizione svoltasi il 10 marzo 2015 presso la sede dell´Autorità, nel corso della quale entrambe le parti hanno ribadito le rispettive argomentazioni;

CONSIDERATO che la sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d. sentenza Costeja) ha riconosciuto il diritto dell´interessato di rivolgersi al gestore del motore di ricerca al fine di ottenere la deindicizzazione dei risultati ottenuti inserendo come chiave di ricerca il nome del soggetto cui si riferiscono le informazioni, in particolare quando le stesse, tenuto conto dell´insieme delle circostanze caratterizzanti il caso oggetto della richiesta, risultino "inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessive in rapporto alle finalità per le quali sono state trattate e al tempo trascorso";

CONSIDERATO che le Linee-Guida sull´attuazione della citata sentenza emanate dal WP29 il 26 novembre 2014 hanno precisato che l´interessato che intenda esercitare il predetto diritto, deve specificare i singoli url dei quali chiede la deindicizzazione, illustrando in misura sufficiente la motivazione della richiesta e indicando se svolge o meno un ruolo nella vita pubblica; ciò al fine di consentire al motore di ricerca di compiere la necessaria valutazione di tutte le circostanze del caso (parte I, lett. B, punto 114 delle citate Linee-guida);

RILEVATO che nel ricorso in esame l´interessata, unitamente all´istanza di deindicizzazione dell´url www...., ha formulato una più generica richiesta di deindicizzazione riferita a tutti i risultati di ricerca che associano il proprio nominativo a "film hard", "porno", "erotico" o "hot"; ritenuto che con riferimento a questo secondo profilo, sulla base delle indicazioni fornite dal WP29 nelle Linee- Guida citate, che prevedono espressamente che l´interessato che intenda chiedere al gestore di un motore di ricerca la deindicizzazione di informazioni che lo riguardano deve indicare specificamente gli url di riferimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

CONSIDERATO, invece, che con riferimento alla richiesta di deindicizzazione dell´url www...., occorre fare riferimento ai criteri generali per l´esercizio del diritto all´oblio contenuti nelle citate Linee- Guida; considerato che  tale diritto, come già affermato in dottrina e in giurisprudenza antecedentemente alla sentenza Costeja, anche laddove sussista il suo principale elemento costitutivo ovvero il  trascorrere del tempo, incontra un limite quando le informazioni in questione sono riferite al ruolo che l´interessato riveste nella vita pubblica con conseguente prevalenza dell´interesse della collettività ad accedere alle stesse rispetto al diritto dell´interessato alla protezione dei dati;

CONSIDERATO che le medesime Linee guida individuano, tra i criteri che devono essere considerati per la disamina delle richieste di deindicizzazione ai motori di ricerca, quello del ruolo dell´interessato nella vita pubblica e, correlativamente, quello della natura (pubblica o privata) delle informazioni allo stesso riferite; considerato che le stesse Linee guida indicano espressamente, tra i soggetti che svolgono "un ruolo nella vita pubblica, anche solo a titolo di esempio, politici, alti dirigenti della pubblica amministrazione, imprenditori e professionisti" (punto 2), richiamando, inoltre, la Risoluzione del Parlamento Europeo 1165 (1998) relativa al diritto alla privacy, laddove afferma che sono "figure di pubblico rilievo gli individui titolari di cariche pubbliche e/o utilizzatori di risorse pubbliche nonché, in via più generale, tutti coloro che svolgono un ruolo nella vita pubblica in ambito politico, economico, artistico, sociale, sportivo o in qualsivoglia settore" e che, in quanto tali, presentano una elevata esposizione mediatica;

RITENUTO che, nel caso in esame, la richiesta di deindicizzazione dell´url indicato dalla ricorrente non appare meritevole di considerazione in quanto non sussistono i presupposti riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea nella citata sentenza del 13 maggio 2014 e nelle richiamate Linee- guida sull´attuazione della stessa; rilevato ,infatti, che nel caso di specie, le notizie e il video resi accessibili on-line il 1° febbraio 2013 all´url in questione, pur essendo risalenti ad oltre quindici anni fa (1999), devono comunque ritenersi di interesse pubblico, tenuto conto dell´attività professionale di attrice svolta dalla ricorrente - sia all´epoca del cortometraggio in questione che ancora attualmente - e dell´esposizione che essa necessariamente comporta;

RITENUTO pertanto che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve essere dichiarata infondata la richiesta della ricorrente di deindicizzazione dell´url www....;

RILEVATO che resta tuttavia impregiudicata la facoltà per la ricorrente di adire la competente autorità giudiziaria al fine di tutelare, se del caso, i propri diritti con riferimento a condotte ritenute diffamatorie o altrimenti lesive di  diritti della personalità (profili in ordine ai quali questa Autorità non ha competenza);

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il  dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondata la richiesta di deindicizzazione dell´url indicato dalla ricorrente;

2) dichiara inammissibile la richiesta di deindicizzazione di tutti i risultati di ricerca nei quali il nominativo della ricorrente risulti associato a "film hard", "porno", "erotico" o "hot";

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia