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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Amorim Rodrigues Selma Maria - 5 marzo 2015 [4203012]

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[doc. web n. 4203012]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Amorim Rodrigues Selma Maria - 5 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 122 del 5 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO l´atto di contestazione della Guardia di finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia, che qui deve intendersi integralmente riportato, del 9 dicembre 2011 (notificato in pari data) nei confronti della sig.ra Amorim Rodrigues Selma Maria, nata in Brasile (EE), il 21 luglio 1954 e residente in Brescia, via Triumplina n. 209, nella sua qualità di titolare dell´impresa individuale "Cellular Center Vittoria", con sede in Bagnolo Mella (BS), via Gramsci n. 130, C.F. MRMSMM54L61Z602R, per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 161 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato Codice);

VISTO che nell´atto di contestazione del 9 dicembre 2011 si dichiara che "nel gennaio del 2007 questo Reparto ha concluso una complessa indagine di P.G. nei confronti di un sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti. In tale contesto si accertava che i reali utilizzatori di molte utenze mobili, sottoposte ad intercettazioni, non corrispondevano ai formali intestatari. Gli approfondimenti eseguiti permettevano di acquisire dai formali intestatari delle sim card predette formali denunce di disconoscimento e di individuare una società, con sede nella provincia di Brescia, che, in qualità di "master dealer" della Vodafone Omnitel N.V., risultava aver attivato tali utenze"; "Le investigazioni espletate nei confronti del dealer "Cellular Center Vittoria" […] hanno permesso di rilevare come quest´ultima ditta ind.le abbia intestato numerose sim-card a terzi, risultati ignari di tali attribuzioni […]"; "L´esito di tale attività portava alla raccolta di 22 querele relative a complessive 82 attivazioni di sim card, effettuate dalla "Cellular Center Vittoria" […]. Si provvedeva quindi ad acquisire dal gestore Vodafone N.V. copia dei contrati stipulati e oggetto di querela dal cui esame si evidenziava la mancanza della sottoscrizione";

ESAMINATO il rapporto predisposto dal predetto organo ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo all´atto di contestazione di cui sopra;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

PRESO ATTO che la parte non ha prodotto memorie difensive e non ha fatto richiesta di essere ascoltato dall´Autorità in relazione alla contestazione sopra richiamata;

RITENUTO che, con riferimento al complessivo trattamento svolto dalla parte finalizzato all´attivazione di schede telefoniche all´insaputa dei relativi intestatari, deve osservarsi quanto segue:

- le modalità affinché l´attivazione di schede telefoniche sia svolta in una cornice di legittimità rispetto alle disposizioni del Codice sono state indicate nel provvedimento a carattere generale del 16 febbraio 2006 (pubblicato in G.U. n. 54 del 6 marzo 2006, rinvenibile in www.gpdp.it, doc. web n. 1242592), nel quale si rappresenta, fra l´altro, che "tutti i soggetti coinvolti nel loro trattamento sono tenuti ad assicurare che i dati siano raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e trattati anche successivamente in modo lecito e secondo correttezza" e che "agenti e rivenditori rivestono la qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati utilizzati ai fini dell´attivazione dei servizi quando, in base alle modalità della propria attività, esercitano un potere decisionale reale e del tutto autonomo sulle modalità e sulle finalità del trattamento effettuato nel proprio ambito (cfr. art. 4, comma 1, lett. f) del Codice). In tal caso, essi devono adempiere autonomamente agli obblighi previsti dal Codice, con particolare riferimento a quelli, sopra specificati, di informativa, di raccolta del consenso eventualmente necessario e dell´adozione di idonee misure di sicurezza";

- nel caso in argomento, la parte ha trattato dati personali di clienti del gestore di telefonia Vodafone, in forza di un accordo sottoscritto con la Wanted Electronics s.r.l. (che aveva assunto il ruolo di Master dealer);

- in tale accordo si precisa, fra l´altro, che la parte "si assume l´obbligo e la responsabilità di identificare gli acquirenti di: Carte Telefoniche, Prepagate, Contratti di Abbonamento e di qualsiasi altro servizio offerto da Vodafone. L´identificazione è compiuta prima della consegna della Carta Sim, acquisendo i dati anagrafici riportati in un valido documento d´identità" e deve, fra l´altro, "rendere l´informativa ai clienti Vodafone concernente le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali ed i diritti degli interessati (tale informativa è contenuta nella modulistica predisposta da Vodafone)"; "trattare i dati personali dei Clienti Vodafone contenuti nella modulistica nel rispetto degli obblighi contenuti nel presente accordo, solo ed esclusivamente per le finalità correlate all´adempimento degli obblighi contrattuali vigenti"; "effettuare la raccolta dei dati personali dei clienti e le operazioni di attivazione e postattivazione in modo riservato, avendo cura che non sia possibile per altri soggetti assistere direttamente alle operazioni riguardanti i dati personali dei Clienti"; "identificare il cliente mediante un documento di riconoscimento prima di effettuare interventi di visualizzazione dell´utenza sul supporto informatico";

- 22 persone hanno disconosciuto la titolarità delle schede telefoniche attivate a loro insaputa con denunce presentate alla Guardia di finanza fra l´ottobre del 2007 e il marzo del 2008: in tutte le denunce si rappresenta che le predette persone non hanno mai richiesto l´attivazione a proprio nome delle utenze oggetto di disconoscimento e non hanno mai dato incarico ad altri di provvedervi per proprio conto;

- alla luce della circostanza che la parte non risulta aver contestato in sede penale le denunce presentate dai 22 querelanti, consegue il fatto che le schede telefoniche oggetto di disconoscimento sono state attivate all´insaputa degli intestatari e quindi contravvenendo a numerose diposizioni contrattuali (ad esempio in materia di identificazione del soggetto che richiede l´attivazione di schede o servizi aggiuntivi o anche solo la visualizzazione della proprio posizione contrattuale) che legano le operazioni di trattamento dei dati personali svolto dalla parte al complessivo trattamento di cui il gestore telefonico è titolare;

- emerge pertanto che, con riferimento alle operazioni volte all´attivazione di schede telefoniche in assenza dell´intestatario e senza l´acquisizione di un suo valido documento, la parte ha svolto trattamenti di dati personali esercitando un potere decisionale del tutto autonomo e svincolato dalle disposizioni contrattuali che la legavano al gestore telefonico e al Master dealer, assumendo la veste giuridica di titolare del trattamento, così come delineato dal richiamato provvedimento del Garante del 16 febbraio 2006;

- a ciò si aggiunge che Vodafone, con riferimento alle attivazioni di schede telefoniche oggetto di attività di indagine da parte della Guardia di finanza di Brescia, ha rappresentato che "i rivenditori Autorizzati Vodafone Dealer/Master Dealer sono Titolari autonomi del trattamento dei dati personali dei clienti Vodafone e nella qualità di Titolare del trattamento dei dati, il Dealer/Master Dealer nomina "Incaricati" i soggetti che procedono, per conto dello stesso Titolare, alla raccolta, alla registrazione ed alla trasmissione a Vodafone dei dati personali dei propri Clienti";

- da ciò deriva che la parte, in qualità di titolare del trattamento, avrebbe dovuto rendere agli intestatari delle schede telefoniche l´informativa contenente tutti gli elementi indicati nell´art. 13 del Codice prima della raccolta dei dati, circostanza che non risulta sia mai avvenuta;

- per tali ragioni si ritiene correttamente contestata alla parte la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del Codice;

-  in considerazione del fatto che tutte le attivazioni sono avvenute nell´anno 2007, la predetta contestazione, notificata il 9 dicembre 2011, risulta essere stata effettuata nel rispetto dei termini prescrizionali quinquennali di cui all´art. 28 della legge n. 689/1981 oltre che dei termini di notifica della contestazione di cui all´art. 14 della medesima legge, in relazione alla data dell´accertamento, da collocarsi in epoca successiva al 15 settembre 2011, data in cui il Pubblico Ministero di Brescia ha autorizzato la Guardia di finanza a utilizzare gli atti del procedimento penale n. 8893/07 r.g.n.r.;

- in considerazione del fatto che le condotte finalizzate all´attivazione di schede telefoniche all´insaputa dei 22 intestatari e le correlate violazioni dell´art. 13 del Codice risultano autonome, distinte e indipendenti poiché poste in essere nei confronti di soggetti diversi e quindi con trattamenti di dati personali molteplici e diversi, appare correttamente applicato in tale contestazione il cumulo materiale con riferimento ai diversi intestatari delle schede telefoniche;

RILEVATO, quindi, che la parte, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di titolare ai sensi degli artt. 4 e 28 del Codice, la violazione di cui al successivo articolo 161, per aver svolto trattamenti di dati personali finalizzati all´attivazione di n. 82 schede telefoniche all´insaputa di n. 22 intestatari, e quindi senza avere reso agli stessi l´informativa di cui all´art. 13 del Codice prima della raccolta dei dati personali;

VISTO l´art. 161 del Codice, nella formulazione vigente all´epoca dei fatti, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico, le violazioni risultano connotate da elementi specifici dettati dalla circostanza che la parte ha violato le disposizioni in tema di informativa al fine di attivare indebitamente 82 schede telefoniche, contravvenendo a specifiche disposizioni contrattuali oltre che a quanto stabilito dal Garante con il provvedimento del 16 febbraio 2006;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere considerato in termini non favorevoli il fatto che la parte si sia sostanzialmente disinteressata del procedimento sanzionatorio e quindi non abbia comunicato all´Autorità le eventuali misure adottate per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la parte non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, è stata presa in considerazione la situazione reddituale per l´anno d´imposta 2013;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della l. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria,  in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 66.000,00 (sessantaseimila) per le ventidue distinte violazioni di cui all´art. 161;

CONSIDERATO che, come emerso dalla interrogazione del registro della Camera di Commercio di Brescia, l´impresa individuale Cellular Center Vittoria risulta cessata in data 31 marzo 2008;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

alla sig.ra Amorim Rodrigues Selma Maria, nata in Brasile (EE), il 21 luglio 1954 e residente in Brescia, via Triumplina n. 209, nella sua qualità di titolare dell´impresa individuale "Cellular Center Vittoria", con sede in Bagnolo Mella (BS), via Gramsci n. 130, C.F. MRMSMM54L61Z602R, di pagare la somma di euro 66.000,00 (sessantaseimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima di pagare la somma di euro 66.000,00 (sessantaseimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia