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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Castelplanio - 23 aprile 2015 [4205709]

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[doc. web n. 4205709]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Castelplanio - 23 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 246 del 23 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, in data 19 luglio 2012, è pervenuta a questa Autorità una segnalazione con cui veniva lamentata la pubblicazione, nell´albo pretorio online presente sul sito web del Comune di Castelplanio, di un avviso di deposito presso la casa comunale, del 28/06/2012, di atti destinati al segnalante con indicazione del proprio nome e cognome;

VISTA la nota del Dipartimento libertà pubbliche e sanità del 22 aprile 2013, prot. n. 10046/81891;

VISTO il verbale n. 10485/81891 del 24 aprile 2013 con cui è stata contestata al Comune di Castelplanio, C.F. 00336080429, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Castelplanio (AN), Piazza Mazzini n. 1, la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione all´art. 19, comma 3, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 20 maggio 2013, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte rappresenta di aver involontariamente posto in essere la condotta sanzionata e "di aver tempestivamente provveduto alla rimozione del documento dal sito web istituzionale, non appena venuto a conoscenza del disguido tecnico …";

CONSIDERATO che le memorie difensive presentate non consentono l´archiviazione del procedimento in quanto dagli atti non emergono elementi idonei ad escludere la colpa;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice, che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 19, comma 3 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 19, comma 3, del Codice nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

al Comune di Castelplanio, C.F. 00336080429, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Castelplanio (AN), Piazza Mazzini n. 1, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia