g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Patru Dumitra Daniela - 7 maggio 2015 [4207992]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 4207992]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Patru Dumitra Daniela - 7 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 278 del 7 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Carabinieri per la tutela della salute Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Brescia, in esecuzione di verifica igienico-sanitaria, ha svolto, nei confronti del bar "New Liberty", C.F.: PTRDTR86R58Z129N, residente a Chiari (BS), via Sant´Angela Merici n. 1/a, l´attività di controllo di cui al verbale di operazioni compiute datato 7 novembre 2012; a seguito dell´ispezione è stato accertato che Patru Dumitra Daniela effettuava, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza composto da 1 telecamera posizionata sul retro della cassa che riprendeva l´area antistante il banco bar con riproduzione e registrazione di immagini sul monitor situato sul retro dell´esercizio, omettendo di rendere un´idonea informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 del Codice e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

RILEVATO che esiste un analogo sistema di videosorveglianza (composto da 3 videocamere collegate anche esse al sistema del bar) collocato nella sala giochi attigua al bar, con entrata a parte, anche essa gestita da Patru Dumitra Daniela, ma dotato di idonea informativa;

VISTO il verbale n. 574 del 19 novembre 2012 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, informandola della facoltà di effettuare, il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 14 dicembre 2012, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale la titolare dell´impresa evidenzia che l´informativa semplificata ai sensi dell´art.3 del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010, "(…) si trova in un punto ben visibile sia ai i clienti che frequentano la zona bar sia a quelli che si recano nella zona macchinette(…)" essendo il bar e la sala giochi un´unica attività, all´interno di un unico spazio sorvegliato da un unico sistema di videosorveglianza per il quale è presente un cartello contenente un´informativa semplificata, non essendo obbligatorio che "(…) sotto ogni telecamera venga apposto il cartello di avvertimento (…") contenente l´informativa;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. La presenza di un cartello informativo relativo all´impianto di videosorveglianza collocato nei locali della sala giochi, non può riferirsi all´impianto di videosorveglianza presente nel bar, dal momento che lo spazio bar e lo spazio sala giochi pure attigui hanno entrate differenti, di modo che i clienti che accedono al bar, dove sono (anche) presenti le telecamere, non sono adeguatamente informati sul trattamento dei loro dati personali;

RILEVATO, pertanto, che l´impresa ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) , omettendo di rendere un´idonea informativa di cui all´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Patru Dumitra Daniela, titolare del bar "New Liberty", C.F.: PTRDTR86R58Z129N, residente a Chiari (BS), via Sant´Angela Merici n. 1/a, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1 del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia