g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 28 maggio 2015 [4208343]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 4208343]

Provvedimento del 28 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 328 del 28 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 17 febbraio 2015 nei confronti di Telecom Italia S.p.A. con cui XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico, Francesco ed Ernesto Cirillo, dipendente della predetta società fino alla cessione del proprio contratto di lavoro alla TNT Logistics Italia S.p.A. (ora Ceva Logistics Italia S.r.l.) avvenuta il 1° marzo 2003 a seguito di cessione di ramo d´azienda (dichiarata illegittima con sentenza della Corte di Cassazione n. 9641/201°), non ritenendo soddisfacente il riscontro ottenuto, ha ribadito l´ istanza previamente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 9 d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), volta a conoscere l´origine dei dati che lo riguardano in relazione all´affermazione contenuta negli scritti difensivi depositati dai legali di Telecom Italia S.p.A. nei giudizi in essere fra le parti circa l´asserita titolarità di pensione di anzianità da parte del ricorrente a decorrere dall´agosto 2013; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 febbraio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 15 aprile 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 10 marzo 2015 con la quale la resistente, richiamandosi ai riscontri già forniti con note del 6 agosto e 23 dicembre 2014 (già allegati al ricorso), ha sostenuto, anche dopo aver interpellato i legali che rappresentano Telecom Italia S.p.A. nei numerosi procedimenti giudiziari civili intrapresi dal ricorrente nei confronti della resistente, che l´affermazione "A quanto consta alla Società convenuta, altresì, il sig. XY, da agosto 2013, è titolare di pensione di anzianità", riportata nei diversi scritti difensivi depositati da tali legali nell´interesse della resistente, "non è stata acquisita da terzi, ma è stata originata da una deduzione difensiva formulata dagli stessi difensori di Telecom sulla base dei dati risultanti anche dagli stessi atti prodotti in giudizio" dal ricorrente "(età anagrafica ed anzianità contributiva)";

VISTA la nota del 13 marzo 2015 con la quale il ricorrente ha ribadito di non ritenere soddisfacente i riscontri forniti dalla controparte sostenendo che "nei vari scritti difensivi (…), dello studio legale che rappresenta Telecom, non ci si limita a "dedurre" il raggiungimento dei requisiti per l´accesso alla pensione, ma in maniera, più che determinata si afferma "lo stesso ing. XY risulta titolare di pensione dal mese di agosto del 2013", segno, a parere del ricorrente, che "l´informazione nasce in ambito della Società (Telecom) ed è ripresa (riportata) dallo studio legale che rappresenta la stessa Telecom, nei vari procedimenti legali";

VISTA la memoria del 19 maggio 2015 con cui la resistente (dopo aver acquisito ulteriori informazioni dai legali che assistono attualmente la società nel contenzioso in essere con il ricorrente) ha confermato di non aver mai comunicato a detti legali alcuna notizia circa l´avvenuta liquidazione allo stesso della pensione di anzianità e che, come ribadito dagli stessi difensori, l´informazione relativa al godimento da parte del ricorrente della pensione in questione sarebbe il frutto di deduzioni difensive formulate esclusivamente da questi ultimi e basata sui dati anagrafici e contributivi del ricorrente; tale convincimento si sarebbe poi rafforzato anche in ragione dell´intensificarsi dei rapporti con i legali di controparte a decorrere dal settembre 2013 (al fine di raggiungere un accordo transattivo in seguito sfumato) inducendo i difensori di Telecom a ritenere, come poi confermato  dal ricorrente all´udienza del 14 ottobre 2014, che prima del settembre 2013 gli fosse stata liquidata la pensione di anzianità;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alla richieste del ricorrente integrando nel corso del procedimento quanto già comunicatogli prima dell´odierno ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti  le spese sostenute per il procedimento in ragione della peculiarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) dichiara compensate le spese del procedimento;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia