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Pubblica amministrazione - Comunicazione per uso di pubblica utilità - 10 giugno 1998 [42200]

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[doc. web. n. 42200]

Pubblica amministrazione - Comunicazione per uso di pubblica utilità - 10 giugno 1998

L´ufficiale d´anagrafe non può rilasciare a privati o ad associazioni elenchi di iscritti nell´anagrafe "per esclusivo uso di pubblica utilità" .

Roma, 10 giugno 1998

Comune di Vobbia
16010 Vobbia (GE)

OGGETTO: comunicazione ai sensi dell´art. 27, comma 2, legge n. 675/1996

Codesta Amministrazione ha comunicato l´intenzione di fornire un elenco di persone iscritte nell´anagrafe della popolazione residente ad un Fondo tumori e leucemie del bambino (che sembra avere natura privatistica).

Al riguardo, si trasmettono alcuni pareri espressi da questa Autorità in ordine ai rapporti tra la legge n. 675/1996 e le normative riguardanti l´ordinamento dello stato civile, gli atti anagrafici e la tenuta delle liste elettorali.

In tali pareri si è già osservato che in base alla legge n. 675/1996 i soggetti pubblici possono comunicare o diffondere a terzi i dati in loro possesso qualora tali operazioni siano previste da precise norme di legge o di regolamento. La divulgazione di dati ad altre amministrazioni pubbliche richiede anch´essa l´esistenza di una puntuale norma primaria o secondaria; tuttavia, in via residuale, è comunque possibile effettuarla, anche quando non sia prevista da una norma, qualora sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante (il quale può vietarla in caso di violazione della legge n. 675/1996: art. 27, comma 2).

Applicando tali princìpi al caso in esame, occorre segnalare che la normativa sugli atti anagrafici prevede la possibilità per l´ufficiale dell´anagrafe di rilasciare (anche periodicamente) elenchi di iscritti nell´anagrafe della popolazione residente alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, "per esclusivo uso di pubblica utilità" (art. 34, comma 1, d.P.R. n. 223/1989). Non è prevista, invece, la possibilità di rilasciare tali elenchi ad altri soggetti come privati o associazioni, ai quali i dati anagrafici possono essere comunicati in forma anonima ed aggregata, qualora ne sia fatta richiesta per fini statistici e di ricerca e il comune disponga di idonee apparecchiature (art. 34, comma 2, d.P.R. n. 223/1989).

In entrambi i casi, come in ogni altra ipotesi in cui una puntuale disposizione normativa preveda la comunicazione o la diffusione di dati personali, il comune non deve effettuare alcuna comunicazione al Garante, ma deve semplicemente applicare in modo corretto la norma di legge o di regolamento che rende ammissibile la divulgazione dei dati a terzi. Per il rilascio di elenchi nominativi degli iscritti all´anagrafe, l´amministrazione locale deve verificare, in altre parole, se la richiesta proviene da altro soggetto pubblico, se è motivata e se essa riguarda esclusivamente un´utilizzazione degli elenchi per fini di pubblica utilità.

IL PRESIDENTE