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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Giuseppe Perna - 12 marzo 2015 [4223850]

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[doc. web n. 4223850]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Giuseppe Perna - 12 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 145 del 12 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell´ambito di alcune indagini di P.G. effettuate dalla Compagnia di Agropoli della Guardia di finanza concernenti attività illecite poste in essere in violazione del diritto d´autore riconducibili al sig. Giuseppe Perna, è risultato che lo stesso, in qualità di gestore dei siti internet collegati al network Italianshare, ha proceduto alla raccolta in un database di circa 300.000 indirizzi e-mail ed IP di utenti iscritti ai medesimi siti internet, procedendo successivamente alla loro cessione a società operanti nel settore dell´intermediazione pubblicitaria. Dagli accertamenti compiuti, è risultato che agli utenti, all´atto dell´iscrizione ai siti internet di Italianshare, non veniva resa un´idonea informativa, ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), con particolare riferimento all´indicazione del titolare del trattamento e all´esercizio dei diritti di cui all´art. 7, e veniva raccolto un unico consenso, tra l´altro obbligatorio ai fini della prosecuzione dell´iscrizione, a fronte di distinte finalità, tra cui l´invio di informazioni promozionali anche da parte di terzi, in violazione degli artt. 23 e 130 del medesimo Codice;

VISTO il verbale del 16 agosto 2012, redatto dalla Compagnia di Agropoli della Guardia di finanza, con cui sono state contestate al sig. Giuseppe Perna, nato a Napoli il 01/06/1962, residente ad Agropoli in via Raffaello n. 6, le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 3, con riferimento al trattamento dei dati personali contenuti nel proprio database, avvenuto in violazione degli artt. 13, 23 e 130 del medesimo Codice, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

ESAMINATO il rapporto predisposto dal predetto Comando ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato  effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO, inoltre, che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RILEVATO, pertanto, che il sig. Giuseppe Perna, in qualità di titolare del trattamento, ha raccolto dati personali di un numero rilevanti di soggetti, omettendo di fornire una informativa idonea da cui risultassero l´indicazione del titolare del trattamento e dell´esercizio dei diritti di cui all´art. 7, e in carenza di formule di consenso esplicite rispetto alle distinte finalità indicate;

Atteso che le violazioni hanno riguardato numerosi interessati i limiti minimi, ai sensi dell´art. 164-bis, comma 3, del Codice, sono stati applicati in misura pari al doppio

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del medesimo Codice (tra le quali gli artt. 23 e 130) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, così come rilevato nel verbale di contestazione, sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 3, del Codice per l´illecito contestato;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che, pertanto, l´ammontare delle sanzioni pecuniarie deve essere quantificato in euro 24.000,00 (ventiquattromila) per la violazione di cui all´art. 161, e nella misura di euro 40.000,00 (quarantamila) per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, per un importo complessivo pari a euro 64.000,00 (sessantaquattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al sig. Giuseppe Perna, nato a Napoli il 01/06/1962 (CF: PRNGPP62H01F839Q), residente ad Agropoli in via Raffaello n. 6 di pagare la somma complessiva di euro 64.000,00 (sessantaquattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 161 e 162, comma 2-bis, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 3, del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 64.000,00 (sessantaquattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia