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Provvedimento del 25 giugno 2015 [4224144]

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[doc. web n. 4224144]

Provvedimento del 25 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 388 del 25 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 30 marzo 2015 nei confronti di Tiscali Italia S.p.A. con cui Aldo Bonavia, lamentando di non poter più accedere alla propria casella di posta elettronica a causa di un "blocco" operato dalla predetta società e non avendo ottenuto riscontro alle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano contenuti in "tutte le e-mail archiviate su tutte le cartelle attribuibili alla e-mail XY@tiscali.it";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 aprile 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 28 maggio 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 16 aprile 2015 con cui la società resistente, nel precisare che il ricorrente "risulta intestatario dal 1999 del servizio "Tiscali Free Internet" associato alla email XY@tiscali.it" e che "il servizio e la relativa casella di posta elettronica sono attivi e regolarmente fruibili dal ricorrente", ha affermato di "non avere mai effettuato alcun blocco di accesso alla sopracitata email"; la resistente ha quindi chiarito di avere prontamente informato l´interessato del fatto che lo stesso non riusciva ad utilizzare il servizio email a causa della particolare "configurazione dei suoi personali strumenti informatici" e che l´interessato medesimo ha poi confermato "il corretto funzionamento del servizio";

VISTE le note del 17 aprile e 30 maggio 2015 con le quali il ricorrente, nel  confermare quanto rappresentato dal titolare del trattamento, si è scusato per l´accaduto;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro adeguato nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia