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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Quotidiano Il Tempo s.r.l. - 11 giugno 2015 [4243370]

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[doc. web n. 4243370]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Quotidiano Il Tempo s.r.l. - 11 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 351 dell´11 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che Il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 3029/78073 del 7 febbraio 2012), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 28 novembre 2012 nei confronti del Quotidiano Il Tempo s.r.l., P.Iva: 09903461003 con sede in Roma, piazza Colonna n. 366, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato, tra l´altro, che la società effettuava un trattamento di dati personali degli interessati che richiedono l´abbonamento cartaceo al quotidiano, senza fornire un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice. E´ stato altresì accertato che la medesima società effettuava, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza composto da una telecamera collegata a un monitor ubicato presso la reception, omettendo di rendere l´informativa semplificata, ai sensi dell´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), e del provvedimento generale in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO il verbale n. 111 del 7 dicembre 2012 con cui sono state contestate, alla predetta società quale titolare del trattamento, le due violazioni amministrative, entrambe previste dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

TENUTO CONTO della nota datata 9 aprile 2013 con la quale la società, pur non fornendo alcuna specifica controdeduzione in ordine alle due contestazioni mosse, ha illustrato le modalità con le quali, anche tenuto conto dei rilievi mossi, ha provveduto all´attuazione delle indicazioni fornite dall´Ufficio del Garante nell´ambito del procedimento amministrativo conclusosi con la nota n. 31475/84180 del 4 dicembre 2013;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) in relazione all´abbonamento cartaceo al quotidiano senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice, ed ha effettuato un trattamento di dati personali mediante un impianto di videosorveglianza senza fornire l´informativa prevista dall´art. 13 del Codice anche nella forma semplificata prevista dal provvedimento generale in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascun rilievo;

RITENUTO che, nel caso di specie ricorrano le condizioni, per il solo rilievo afferente l´impianto di videosorveglianza, per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare, della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice inerente l´impianto di videosorveglianza, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1,deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), mentre, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice con esclusivo riferimento alla "gerenza" del quotidiano, deve essere quantificato nella misura di euro, 6.000,00 (seimila), per un importo complessivo pari a euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

al Quotidiano Il Tempo s.r.l., P.Iva: 09903461003 con sede in Roma, piazza Colonna n. 366, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per entrambe le violazioni prevista dall´art. 161 del Codice indicate in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia