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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Chirco Michele - 8 luglio 2015 [4278739]

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[doc. web n. 4278739]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Chirco Michele - 8 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 415 dell´8 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione n. 89/1-0/2013 del 30 gennaio 2013, redatto dalla Legione Carabinieri "Sicilia" di Alcamo, con cui è stata contestata all´Associazione Bocca di Rosa One Club, con sede legale in Marsala, via Cuore di Gesù n. 517, P.I. 02480020813, in persona del legale rappresentante Chirco Michele, nato a Marsala (TP) il 04.07.1990, C.F. CHRMHL90L04E974F, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 13, per aver effettuato un trattamento di dati personali per mezzo di un sistema di videosorveglianza in assenza dell´informativa;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che le memorie difensive presentate non consentono di escludere la responsabilità della parte, in quanto nessuna di esse risulta relativa al rispetto dell´obbligo di esposizione della cartellonistica recante informativa semplificata oggetto di contestazione;

RILEVATO che l´Associazione Bocca di Rosa One Club ha, quindi, effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, per mezzo di un sistema di videosorveglianza, senza rendere l´informativa agli interessati;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 13, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Chirco Michele, nato a Marsala (TP) il 04.07.1990, C.F. CHRMHL90L04E974F, legale rappresentante dell´Associazione Bocca di Rosa One Club, legale in Marsala, via Cuore di Gesù n. 517, P.I. 02480020813, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge n. 689/1981.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero

Roma, 8 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia