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Newsletter 24 - 30 giugno 2002

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Newsletter 24 - 30 giugno 2002

 

  • Indirizzi e-mail e invio di pubblicità
  • Documento dei Garanti UE sul nuovo software Microsoft
  • Obblighi a tutela della privacy per i gestori Tlc

 

Indirizzi e-mail e invio di pubblicità

La presenza dell’indirizzo e-mail di una persona su un sito Internet non autorizza le aziende, per il solo fatto di essere pubblico, ad utilizzarlo per inviare pubblicità.

Lo ha stabilito il Garante affrontando il caso di un docente che si era visto recapitare una e-mail pubblicitaria al proprio indirizzo di posta elettronica, presente, per finalità istituzionali, sul sito dell’università presso la quale insegna. L’interessato aveva fatto presente alla società la propria contrarietà all’uso dei dati personali che lo rigurardano per scopi di informazione commerciale. Non soddisfatto delle risposte ricevute, si era rivolto al Garante per ribadire la sua opposizione all’utilizzo dei propri dati personali e perché la società si comportasse di conseguenza, chiedendo inoltre di porre a carico della stessa le spese del procedimento.

Nel corso dell’istruttoria è risultato che la società, nel rispondere alla richiesta dell’interessato, aveva comunicato di detenere sì nel proprio data base i dati personali del personale, ma di averli inseriti in una lista di soggetti non disponibili a ricevere materiale pubblicitario. La società aveva comunicato, inoltre, di aver desunto l’indirizzo e-mail del docente dal sito Internet dell’Università.

Il Garante ha ribadito che la pubblicità di alcuni indirizzi, resi conoscibili attraverso i siti Internet, va collegata agli scopi per i quali questi indirizzi vengono resi noti. I dati posti a disposizione del pubblico per circoscritte finalità, ad esempio di tipo istituzionale come nel caso in esame, non sono, infatti, liberamente utilizzabili per l’invio generalizzato di e-mail. E questo anche quando le e-mail non abbiano un contenuto commerciale o pubblicitario.

Per poter procedere all’invio dell’e-mail all’indirizzo di posta elettronica del docente, la società avrebbe dovuto, dunque, ottenere prima il suo consenso. Non vendo né richiesto né ottenuto tale consenso la società ha, pertanto, violato le norme sulla privacy. Di conseguenza, la società non poteva limitarsi ad inserire il nominativo del ricorrente in una lista di soggetti non interessati all’invio di messaggi pubblicitari, ma aveva l’obbligo di cancellare i dati del ricorrente ed astenersi in futuro dall’utilizzare quei dati per scopi commerciali l’indirizzo e-mail presso l’università.

L’Autorità ha, dunque, ordinato alla società di conformarsi a queste indicazioni e ha posto a carico della società, così come richiesto dal ricorrente, le spese del procedimento, determinate nella misura forfetaria di 250 euro.

 

Documento dei Garanti UE sul nuovo software Microsoft

Sul nuovo software .NET passport, che raccoglie dati personali degli utenti della Rete, i Garanti europei per la privacy svolgeranno approfondimenti.

In un documento approvato il 2 luglio scorso, il Gruppo di lavoro - che riunisce le Autorità per la protezione dei dati personali dell’UE - pur dichiarandosi consapevole dell’espansione di servizi di autenticazione online e dell’importanza di meccanismi di autenticazione sicuri, in grado di garantire l’integrità di alcune operazioni elettroniche, in particolare quelle che comportano pagamenti ondine - ha sottolineato che la messa a punto di tali servizi deve rispettare i principi fondamentali della protezione dati.

Poiché attualmente il servizio .NET Passport costituisce l’iniziativa più importante in questo ambito, il Gruppo di lavoro ha intrapreso una valutazione iniziale del sistema in questione.

Dopo una prima analisi, effettuata dalla task force su Internet, il Gruppo di lavoro ha ritenuto che, per quanto Microsoft abbia messo in atto alcune misure finalizzate a tenere conto della protezione dei dati, vari elementi del sistema .NET Passport sollevano interrogativi di ordine giuridico e necessitano, pertanto, di ulteriori valutazioni.

In particolare, i Garanti intendono approfondire alcune questioni riguardo:

  • alle informazioni fornite agli interessati al momento della raccolta o del trattamento ulteriore dei dati o del loro trasferimento a soggetti terzi, eventualmente situati in un Paese terzo;
  • al valore e alle caratteristiche del consenso prestato dall’interessato a tali operazioni;
  • alle norme di protezione dati applicate dai siti Web affiliati a .NET Passport;
  • alla necessità e ai requisiti applicabili all’impiego di un identificatore unico;
  • alla proporzionalità e alla qualità dei dati raccolti e conservati da .NET Passport e successivamente trasmessi ai siti affiliati;
  • all’esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati;
  • ai rischi per la sicurezza associati a tali operazioni.

Il Gruppo di lavoro ha deciso di effettuare queste ulteriori valutazioni, se necessario attraverso il confronto con Microsoft ed altri servizi ed organismi, al fine di stabilire dove i principi europei in materia di protezione dati siano rispettati in modo corretto e di individuare, eventualmente, quali elementi dei vari sistemi necessitino di essere modificati. Il Gruppo di lavoro riesaminerà la questione in occasione della sua prossima riunione plenaria.

In considerazione del fatto che .NET Passport è un servizio in evoluzione, e alla luce dei possibili sviluppi della sua architettura nonché di altri analoghi servizi di autenticazione, il Gruppo di lavoro continuerà a monitorare gli sviluppi futuri in questo campo.

 

Obblighi a tutela della privacy per i gestori Tlc
(comunicato del 26 giugno)

Il 30 giugno prossimo scade il termine entro il quale i fornitori di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico devono documentare al Garante per la privacy le misure adottate per tutelare la riservatezza degli utenti dei servizi telefonici.

L’adempimento è stato introdotto dal recente decreto legislativo n. 467/2001 che, modificando precedenti disposizioni (decreto legislativo n. 171/1998), ha reso ancora più cogente l’obbligo, da parte dei gestori telefonici, di assicurare agli utenti la possibilità di pagare singoli servizi richiesti e chiamate effettuate da qualsiasi terminale, con modalità alternative alla fatturazione indirizzata agli abbonati.

I singoli utenti di servizi soggetti a fatturazione potranno in particolare avvalersi, di volta in volta, dell’opportunità di non far ricadere sulla bolletta chiamate effettuate dall’utenza "abbonata", ma pagate con altre modalità che devono essere introdotte entro il 30 giugno 2002 (pagamento con addebito in conto corrente, carte di credito o di pagamento, carte telefoniche nominative e impersonali, etc.)

Nel caso in cui i gestori non dovessero fornire la documentazione è prevista una apposita sanzione amministrativa comminata dal Garante (da € 2582,28 a € 15493,71). Sulla base di quanto sarà documentato dai gestori, l’Autorità dovrà comunque valutare l’idoneità delle misure e delle modalità tecniche predisposte.

In questo quadro, si è svolto ieri, presso la sede del Garante, un primo incontro tecnico volto a facilitare l’adozione, da parte dei gestori telefonici, delle misure richieste.