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Provvedimento del 2 luglio 2015 [4337107]

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[doc. web n. 4337107]

Provvedimento del 2 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 399 del 2 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 2 aprile 2015 da XY nei confronti di Google Inc., Google Italy S.r.l. e Adnkronos S.p.A. con il quale il ricorrente, rappresentato e difeso dall´avv. Luca Rocchi, in relazione al rinvenimento sul web, di alcuni articoli relativi ad un provvedimento di sospensione dall´esercizio dell´attività di agente di cambio imposto nel 2002 dalla Consob al ricorrente sulla base di presunte gravi violazioni di legge e regolamentari, ha chiesto nei confronti di Google la deindicizzazione degli articoli rinvenibili sul web tramite i link "http://.../" e "https://.../", nonché nei confronti di Adnkronos S.p.A. la cancellazione dell´articolo rinvenibile tramite il link "http://..." o, in subordine, la rettifica dei dati; rilevato che il ricorrente, nell´eccepire che la vicenda in questione fu a suo tempo definita con l´adozione da parte della Consob della sola sospensione cautelare per 60 giorni con ritorno in bonis del ricorrente all´esito del periodo di sospensione, senza alcun sviluppo giudiziario, ha in particolare sostenuto come il decorso di un ampio lasso di tempo dallo svolgimento dei fatti abbia determinato, secondo i principi ribaditi anche dalla Corte di Giustizia dell´Unione Europea nella recente sentenza del 13 maggio 2014 (Costeja v. Google), il venir meno dell´interesse pubblico alla conoscibilità della notizia riportata negli articoli in questione di cui ha rilevato peraltro l´incompletezza nella misura in cui non viene  in essi riportata la notizia della riammissione in bonis dell´interessato; rilevato infine che il ricorrente, nel rappresentare come la perdurante diffusione della notizia sia fonte di danno per la propria immagine e la propria attuale professione di promotore finanziario, ha chiesto anche che le spese sostenute per il procedimento siano poste a carico dei titolari del trattamento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 aprile  2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato le citate società a fornire riscontro alle richieste dell´interessato nonché la nota del 28 maggio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 30 aprile 2015 con la quale Adnkronos S.p.A. ha dichiarato di aver provveduto a disporre la cancellazione della notizia oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 4 maggio 2015, con cui Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri, Massimiliano Masnada e Marta Staccioli, ha ribadito preliminarmente che l´articolo rinvenibile al link "http://..." risulta essere stato rimosso dal webmaster del sito, come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente nell´atto di ricorso, in seguito alla richiesta inoltrata da quest´ultimo sulla base delle istruzioni fornite dalla stessa Google anteriormente al ricorso; in relazione invece all´ulteriore articolo oggetto di contestazione rinvenibile al link "https://...", Google ritiene di non poter accogliere la relativa richiesta di deindicizzazione trattandosi di un articolo che riporta notizie di rilevanza pubblica in considerazione del ruolo svolto dall´interessato nella vita pubblica, concetto che trova applicazione, secondo i criteri di cui alle Linee Guida adottate dal WP29 il 26 novembre 2014, non soltanto rispetto a politici o personaggi celebri (di fatto "personaggi pubblici"), ma anche ai membri delle professioni regolamentate; rilevato, pertanto, che le notizie in questione, poiché attinenti alla sospensione del ricorrente dalla professione di agente di cambio per violazioni regolamentari e di legge, "seppur riferite ad alcuni anni fa", debbano essere rese disponibili tramite il motore di ricerca Google, "perché ancora attuali per potenziali o attuali consumatori, utenti o fruitori dei servizi prestati dal ricorrente" il quale, pur esercitando di fatto la professione di promotore finanziario, risulta tuttora iscritto nel ruolo speciale degli agenti di cambio; Google, infine, con riguardo ai profili evidenziati dall´interessato in ordine al mancato aggiornamento della notizia, ha sostenuto che il motore di ricerca "si limita ad indicizzare informazioni contenute su siti terzi i cui unici responsabili sono appunto i webmaster" ai quali la relativa istanza va rivolta;

VISTO il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 6 maggio 2015 nel corso della quale il ricorrente nel ribadire le proprie richieste nei confronti di Google ha depositato copia dell´elenco "del ruolo speciale degli agenti di cambio del 2013 da cui si evince che il dott. XY per raggiunti limiti di età non fa più parte della categoria degli agenti di cambio"; Google ha insistito "per il rigetto del ricorso per l´assenza dei presupposti previsti dalla sentenza Costeja per l´esercizio del diritto all´oblio";

CONSIDERATO che la sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d. sentenza Costeja) ha riconosciuto il diritto dell´interessato di rivolgersi al gestore del motore di ricerca al fine di ottenere la deindicizzazione dei risultati ottenuti inserendo come criterio di indagine il nome del soggetto cui si riferiscono le informazioni, in particolare quando le stesse, tenuto conto dell´insieme delle circostanze caratterizzanti il caso oggetto della richiesta, risultino "inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessive in rapporto alle finalità per le quali sono state trattate e al tempo trascorso";

CONSIDERATO che la Corte di Giustizia dell´Unione Europea con la predetta sentenza ha riconosciuto che il diritto all´oblio, il cui principale elemento costitutivo è rappresentato dal trascorrere del tempo, prevale, in linea di principio, "non soltanto sull´interesse economico del gestore (…), ma anche sull´interesse" del pubblico "ad accedere all´informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome" di una determinata persona, riconoscendo l´esistenza di un´eccezione alla regola generale laddove "per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, l´ingerenza nei diritti fondamentali (dell´interessato) è giustificata  dall´interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso (…) all´informazione di cui trattasi"; considerato inoltre che, già prima della citata pronuncia della Corte di Giustizia, "dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere che" il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali sussiste "quando, per effetto del trascorrere del tempo, la loro diffusione non è più giustificata da esigenze di tutela della libertà di informazione e del diritto di cronaca" e che la  "Suprema Corte aveva specificato che l´oblio deve intendersi nel diritto "a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati""(sentenza n. 5525/2012);

CONSIDERATO che le Linee Guida sull´attuazione della citata sentenza emanate dal WP29 il 26 novembre 2014 individuano alcuni criteri generali che devono essere tenuti presenti nei casi di esercizio del diritto all´oblio al fine di effettuare un corretto bilanciamento con il contrapposto diritto/dovere di informazione; tenuto conto del fatto che tra i criteri che devono essere considerati per la disamina delle richieste di deindicizzazione ai motori di ricerca vi è anche quello relativo alla pertinenza dell´informazione alla luce del tempo trascorso, con la conseguenza che "un´informazione molto risalente nel tempo (ad esempio, a 15 anni prima) potrebbe risultare meno pertinente di un´informazione pubblicata 1 anno fa" e che "la probabilità che una certa informazione sia pertinente è maggiore se si tratta di un´informazione legata all´attuale vita lavorativa dell´interessato", richiamando a tale riguardo quanto già affermato dalla Suprema Corte secondo cui "il diritto dell´interessato a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate, trova limite nel diritto di cronaca ogni qualvolta "sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l´attualità""(sentenza n. 16111/2013);

RILEVATO che, nel caso in esame, la richiesta di deindicizzazione dell´unico url indicato dal ricorrente tuttora rinvenibile tramite il motore di ricerca di Google, vale a dire "https://...", appare meritevole di considerazione ritenendosi sussistenti i presupposti indicati nella sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014, tenuto conto dell´ampio lasso di tempo trascorso dall´avvenimento dei fatti, del provvedimento di ritorno in bonis disposto dalla Consob nei confronti del ricorrente già dal gennaio 2003, nonché del mancato attuale esercizio dell´attività di agente di cambio da parte del ricorrente che dal 2013 non risulta più iscritto nel relativo ruolo per raggiunti limiti di età ;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover  accogliere parzialmente il ricorso nei confronti di Google e, per l´effetto, di dover ordinare a tale società, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato ai sensi dell´art. 150 comma 2 del Codice, di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, a rimuovere il link dell´url "https://..." dai risultati di ricerca effettuati a partire dal nome e cognome del ricorrente;

RITENUTO, altresì, di dover dichiarare il ricorso infondato nei confronti di Google con riguardo all´articolo rinvenibile mediante il link "http://a..." in quanto già rimosso dal webmaster prima del ricorso (come dichiarato dallo stesso ricorrente) ed attualmente non indicizzato tramite il motore di ricerca di Google;

RITENUTO infine di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice nei confronti di Adnkronos S.p.A. avendo tale società fornito al ricorrente un adeguato riscontro mediante la cancellazione della pagina oggetto di contestazione dal relativo sito Internet;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a)  accoglie parzialmente il ricorso nei confronti di Google e, per l´effetto, ordina a tale società, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato ai sensi dell´art. 150 comma 2 del Codice di provvedere nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, a rimuovere il link dell´url https://..." dai risultati di ricerca effettuati a partire dal nome e cognome del ricorrente;

b) dichiara il ricorso infondato nei confronti di Google con riguardo all´articolo rinvenibile mediante il link "http://...";

c) dichiara non  luogo a provvedere nei confronti di Adnkronos S.p.A..

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia